ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e
 secondo comma, del codice di procedura penale in  relazione  all'art.
 442, comma secondo, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6
 giugno 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a  carico
 di  Kevi  Athanas,  iscritta  al n. 539 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  36,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Milano, nel corso di un giudizio
 immediato a carico di  Kevi  Athanas  -  premesso  che  questi  aveva
 tempestivamente  proposto  richiesta  di  giudizio abbreviato, cui il
 pubblico ministero aveva negato il  proprio  consenso  senza  fornire
 alcuna motivazione, e che gli atti erano stati trasmessi al Tribunale
 dal Giudice per le indagini preliminari  ai  sensi  dell'art.457  del
 codice  di  procedura  penale  - ha, con ordinanza del 6 giugno 1990,
 sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento  agli  artt.  3,
 primo  comma,  e  24, secondo comma, della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 458, primo e  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale,  "nella  parte  in  cui  non  prevede l'obbligo di
 motivazione  del  dissenso  espresso  dal  p.m.  sulla  richiesta  di
 giudizio  abbreviato  con  conseguente  esclusione per il giudice del
 dibattimento della possibilita' di pronunciare sentenza di  condanna,
 all'esito  di  giudizio  immediato, con la diminuzione di pena di cui
 all'art. 442, secondo comma c.p.p.";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione venga dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n. 81 del 1991 ha
 dichiarato, in applicazione dell'art.27 della legge  11  marzo  1953,
 n.87,  l'illegittimita'  costituzionale dell'art.458, primo e secondo
 comma, del codice di procedura penale, tanto nella parte in  cui  non
 prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
 enunciarne le ragioni, quanto nella parte in cui non prevede  che  il
 giudice,  allorche',  a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
 il dissenso del pubblico ministero, possa applicare  all'imputato  la
 riduzione  di  pena  contemplata  dall'art.442,  secondo comma, dello
 stesso codice;
      che,  di  conseguenza,  la  questione  qui  proposta deve essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;