ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia nel procedimento penale a carico di Puglisi Carmelo ed altro, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Vice pretore onorario di Francavilla di Sicilia, con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 nel procedimento penale a carico di Puglisi Carmelo e altro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 101, secondo comma della Costituzione, dell'art. 444 c.p.p., in quanto subordina la determinazione della pena alla volonta' delle parti anziche' a quella della legge penale incriminatrice; con la conseguenza che lo stesso art. 444 c.p.p. "teoricamente" consentirebbe "la copertura di eventuali responsabili di un qualsiasi reato simulatamente ascritto all'imputato nell'ipotesi in cui all'accertamento dei fatti puo' pervenirsi solo al termine dell'istruzione dibattimentale"; Considerato che la Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313; mentre la ulteriore doglianza e' posta senza indicazione di parametri costituzionali di confronto e attiene palesemente a circostanze di fatto del tutto ininfluenti nel giudizio di legittimita' costituzionale; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;