ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del  codice
 di  procedura  penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990
 dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia
 nel procedimento  penale  a  carico  di  Puglisi  Carmelo  ed  altro,
 iscritta  al  n.  667  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  44,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto che il Vice pretore onorario di Francavilla  di  Sicilia,
 con  ordinanza  emessa  l'11  giugno  1990  nel procedimento penale a
 carico  di  Puglisi  Carmelo  e  altro,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  per  violazione dell'art. 101, secondo
 comma della Costituzione, dell'art. 444 c.p.p., in  quanto  subordina
 la  determinazione  della  pena  alla volonta' delle parti anziche' a
 quella della legge penale incriminatrice; con la conseguenza  che  lo
 stesso  art. 444 c.p.p. "teoricamente" consentirebbe "la copertura di
 eventuali responsabili di un qualsiasi reato  simulatamente  ascritto
 all'imputato  nell'ipotesi  in  cui  all'accertamento  dei fatti puo'
 pervenirsi solo al termine dell'istruzione dibattimentale";
    Considerato che  la  Corte  ha  gia'  dichiarato  non  fondata  la
 questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  444  c.p.p.,
 sollevata  in  riferimento  all'art.  101,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  con  la  sentenza  26  giugno  1990, n. 313; mentre la
 ulteriore   doglianza   e'   posta  senza  indicazione  di  parametri
 costituzionali di confronto e attiene palesemente  a  circostanze  di
 fatto   del   tutto   ininfluenti   nel   giudizio   di  legittimita'
 costituzionale;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte Costituzionale;