ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10, primo
 comma, del decreto-legge 29  gennaio  1983,  n.  17  (Misure  per  il
 contenimento  del  costo  del  lavoro  e per favorire l'occupazione),
 quale sostituito dall'articolo unico della legge 25 marzo 1983, n. 79
 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  29
 gennaio  1983,  n.  17), promosso con ordinanza emessa il 1› febbraio
 1989 dalla Corte dei conti - Sez. III  Giurisdizionale,  sui  ricorsi
 riuniti  proposti  da  Emma  Pisapia, iscritta al n. 670 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione di Emma  Pisapia  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza 1› febbraio 1989 ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,
 primo  comma,  del  d.-l.  29  gennaio  1983, n. 17, quale sostituito
 dall'articolo unico della legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte  in
 cui   dispone,   nei   confronti   del   personale   avente   diritto
 all'indennita' integrativa speciale, che abbia presentato domanda  di
 pensionamento  a  partire dalla data della sua entrata in vigore, che
 la  misura  dell'indennita'  integrativa  speciale,  corrisposta   in
 aggiunta alla pensione, e' determinata in ragione di un quarantesimo,
 per   ogni  anno  di  servizio  utile  ai  fini  del  trattamento  di
 quiescenza,  dell'importo   dell'indennita'   stessa   spettante   al
 personale   collocato  in  pensione  con  la  massima  anzianita'  di
 servizio;
      che detta questione e' stata sollevata in riferimento:  a)  agli
 artt.  36  e  38  della  Costituzione,  sostenendosi che l'indennita'
 integrativa speciale non  e'  solo  un  mezzo  di  adeguamento  della
 pensione  alle  variazioni  del  costo  della vita, ma costituisce la
 fascia retributiva minima sufficiente per far  fronte  alle  esigenze
 essenziali  della vita, cosicche' una sua riduzione fa venir meno non
 solo  la  corrispondenza  tra  lavoro  prestato  e  retribuzione  (in
 servizio  o  differita  attraverso  il trattamento pensionistico), ma
 anche quel minimo vitale che deve essere garantito al  lavoratore  ed
 al pensionato;
  b)   all'art.   3  della  Costituzione,  sostenendosi  il  carattere
 irragionevole e discriminatorio della riduzione  dell'indennita'  per
 il  solo  personale cessato dal servizio a domanda, al quale soltanto
 successivamente - con norma non retroattiva - e' stato equiparato  il
 personale dispensato dal servizio per incapacita' o destituito;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988 ha gia'
 dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36 e 38
 della  Costituzione  ed  in  seguito  l'ha  dichiarata manifestamente
 infondata con ordinanza n. 273 del 1989, riaffermando tra l'altro  il
 principio che la determinazione della base retributiva, utile ai fini
 del  trattamento  di  quiescenza,  appartiene  alla  discrezionalita'
 legislativa, alla quale spetta il potere di disporre circa la  misura
 e  le  modalita' di tale trattamento: discrezionalita' usata nel caso
 di specie entro i limiti  consentiti;  introducendo  un  elemento  di
 razionalizzazione del sistema pensionistico;
     che la questione e' stata dichiarata manifestamente infondata, in
 relazione  al  profilo  sub b), con ordinanza n. 146 del 1990, con la
 quale questa Corte ha ritenuto che nessun  rilievo  ha,  in  sede  di
 giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  la  circostanza  che  il
 legislatore soltanto con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con
 il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile
 1986, n. 120), abbia  esteso  il  trattamento  previsto  dalla  norma
 impugnata a tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione di
 quelli di cessazione dal servizio per morte o per invalidita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;