ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  60,  primo
 comma,  n.  7,  lett.  b),  e  61  della legge 31 luglio 1954, n. 599
 ("Stato   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della    Marina    e
 dell'Areonautica"),  promosso  con  ordinanza emessa il 5 luglio 1989
 dal Tribunale Amministrativo regionale per la  Campania  sul  ricorso
 proposto  da  Fochetti  Franco  contro  il  Ministero  della  difesa,
 iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1990,  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione di Fochetti Franco;
    Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  5  luglio  1989  il  Tribunale
 Amministrativo Regionale per la Campania, nel corso del  procedimento
 promosso  da  Fochetti  Franco, brigadiere dei Carabinieri, contro il
 Ministero della Difesa per l'annullamento del decreto ministeriale n.
 102 del 9 agosto 1988 in base al quale era stato  dichiarato  incorso
 nella  perdita  del  grado per condanna penale con l'interdizione dai
 pubblici uffici e conseguentemente cessato  dal  servizio  permanente
 effettivo,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 35 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli art. 60,
 primo comma, n. 7, lett. b), e 61 della legge 31 luglio 1954  n.  599
 (Stato    dei    sottufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e
 dell'Areonautica), nella parte in cui prevedono la perdita del  grado
 di  diritto,  senza  il  previo inizio e svolgimento del procedimento
 disciplinare, nonche'  la  perdita  del  posto  di  lavoro  anche  in
 presenza di sospensione condizionale della pena;
      che  il  giudice  a  quo - nel richiamare la sentenza n. 971 del
 1988 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato  l'illegittimita',
 tra  l'altro,  dell'art.  85,  lett.  a), d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) nella parte in  cui  non
 prevede,  in  luogo  del  provvedimento  di  destituzione di diritto,
 l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare  -  ritiene
 che le stesse esigenze di indispensabile gradualita' sanzionatoria si
 pongano  anche  nell'ipotesi  analoga  prevista dagli artt. 60, primo
 comma, n. 7, lett. b), e 61 della citata legge n. 599 del 1954;
    Considerato che nel sistema delineato da  tale  ultima  legge  gli
 artt. 60 e 61 riguardano l'ipotesi della perdita del grado, mentre la
 cessazione  dal  servizio  permanente  effettivo  e'  prevista,  come
 conseguenza della perdita del grado, dall'art. 26, primo comma, lett.
 g);
      che sono denunziati formalmente soltanto gli artt. 60 e 61 e non
 anche  l'art.  26, primo comma, lett. g), ma che tuttavia il sospetto
 di incostituzionalita' sollevato  dal  giudice  a  quo  si  riferisce
 univocamente   anche   a   quest'ultimo,  in  quanto  l'ordinanza  di
 rimessione mette in discussione la legittimita'  costituzionale  pure
 dell'automatica perdita del posto di lavoro;
      che con riferimento tanto alla pena accessoria dell'interdizione
 dai  pubblici  uffici, cui consegue la perdita del grado, quanto alla
 destituzione, con possibile estensione alla cessazione  dal  servizio
 permanente  effettivo  per  equivalenza  di  effetti,  dettano  nuove
 disposizioni rispettivamente  l'art.  4  e  l'art.  9,  in  relazione
 all'art. 10, della sopravvenuta legge n. 19 del 1990;
      che   di  conseguenza  gli  atti  vanno  restituiti  al  giudice
 remittente affinche' riesamini la situazione alla  luce  della  nuova
 legge, rivalutando la rilevanza della questione proposta;