ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia  notificato
 il   7   dicembre  1990,  depositato  in  Cancelleria  l'11  dicembre
 successivo ed iscritto al  n.  36  del  registro  ricorsi  1990,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del d.P.R. 10 settembre
 1990,  n.  285  recante  "Approvazione  del  regolamento  di  polizia
 mortuaria";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  26  febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'avv.  Giuseppe  Franco Ferrari per la Regione Lombardia e
 l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso 7 dicembre 1990 la Regione Lombardia ha sollevato
 conflitto  di  attribuzione  avverso  il d.P.R. 10 settembre 1990, n.
 285, deducendo che gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86,  88,
 94  e  96 di tale regolamento esorbitano dalla sfera delle competenze
 statali e invadono la sfera delle competenze regionali, violando  gli
 artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonche' gli artt. 5, 6, 7,
 11  e  15  della  l. 23 dicembre 1978, n. 833 e gli artt. 27 e 31 del
 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    Nel ricorso si deduce che, in base al d.P.R. n. 616  del  1977  ed
 alla  l.  n.  833  del  1978, e' devoluta alla competenza legislativa
 regionale - e non a quella regolamentare statale - la disciplina  dei
 criteri  di  organizzazione,  gestione  e  funzionamento delle unita'
 sanitarie locali e dei loro servizi.  In  particolare,  compete  alla
 regione   (fatte   salve   le   disposizioni  di  principio  relative
 all'organizzazione  del  governo  delle   unita'   sanitarie   locali
 contenute  nell'art.  15  della  l. n. 833 del 1978), individuare gli
 organi e gli uffici delle UU.SS.LL. ai  quali  assegnare  le  singole
 competenze:  materia,  questa,  per  la quale la Regione Lombardia ha
 provveduto con legge reg. 11 aprile 1980, n. 39.
    In contrasto con tali principi, le norme del  regolamento  statale
 impugnato individuano il coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. quale
 titolare  di  attribuzioni  di  diversa  natura riconducibili a vario
 titolo ad incombenze di polizia mortuaria.  Precisamente:  a)  l'art.
 37, secondo comma, assegna al coordinatore sanitario la competenza al
 "riscontro  diagnostico  anche  sui cadaveri delle persone decedute a
 domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva
 o sospetta di esserlo,  o  a  richiesta  del  medico  curante  quando
 sussista  il  dubbio  in  caso  di morte"; b) l'art. 39, primo comma,
 demanda al direttore  sanitario  dell'Ospedale  la  comunicazione  al
 sindaco  dei  risultati  dei  riscontri  diagnostici  per l'eventuale
 rettifica della scheda di morte; c) l'art. 43 assegna al coordinatore
 sanitario la competenza ad  autorizzare  la  consegna  agli  Istituti
 Universitari  di  ossa  deposte  nell'ossario  comune;  d)  l'art. 45
 prevede la comunicazione  al  coordinatore  sanitario  dei  risultati
 delle autopsie e delle cause di morte di tipo infettivo-diffusivo; e)
 l'art.  46  affida  al  coordinatore  sanitario  il  controllo  degli
 interventi di imbalsamazione; f) l'art. 48  demanda  al  coordinatore
 sanitario o ad altro personale tecnico da lui delegato il trattamento
 antiputrefattivo;  g)  l'art. 51 prepone il coordinatore sanitario al
 controllo del funzionamento dei cimiteri  e  gli  assegna  competenze
 propositive  nei  confronti  del  sindaco  riguardo ai "provvedimenti
 necessari per assicurare il regolare servizio"; h) l'art.  83,  terzo
 comma,   richiede   la   presenza   del  coordinatore  sanitario  per
 l'esumazione; i) l'art. 86,  quarto  comma  richiede  il  parere  del
 coordinatore sanitario per la "raccolta dei resti mortali in cassette
 ossario"   in   caso  di  estumulazione;  l)  l'art.  88  assegna  al
 coordinatore sanitario la constatazione della tenuta del  feretro  in
 casi  di  estumulazione  per  il  trasporto;  m) l'art. 94 prevede il
 parere del coordinatore sanitario per  l'approvazione  da  parte  del
 sindaco  dei  progetti di costruzione di sepolture private; n) l'art.
 96, secondo comma, richiede il parere del coordinatore sanitario  per
 la soppressione dei cimiteri.
    Secondo  la  regione  tali  disposizioni non solo esorbitano dalla
 potesta' normativa statale -  interferendo  illegittimamente  con  le
 proprie  competenze  -  ma  violano  anche  gli  artt.  3 e 97 Cost.,
 gravando irrazionalmente  il  coordinatore  sanitario  di  un  numero
 eccessivo  d'incombenze,  estremamente onerose per quantita' e per la
 specificita' delle  competenze  tecniche  richieste.  Incombenze  che
 l'art. 5 del regolamento della Regione Lombardia 14 agosto 1981, n. 2
 assegna al Servizio I dell'unita' sanitaria locale, che ha competenza
 in materia di "igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei
 luoghi di lavoro".
    2.  -  Si  e'  costituito dinanzi a questa Corte il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale  dello
 Stato,  deducendo  che,  dovendosi provvedere per l'intero territorio
 nazionale, "le disposizioni regolamentari impugnate,  hanno  indicato
 nel  coordinatore sanitario il soggetto professionalmente qualificato
 per  i  compiti  di  che   trattasi.   Peraltro,   non   pare   debba
 necessariamente escludersi che possa aversi anche spazio per autonome
 soluzioni organizzative, purche' idonee ad assicurare un pari livello
 di professionalita'.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione
 impugnando dinanzi a questa Corte gli artt. 37, 39, 43, 45,  46,  48,
 51,  83,  86,  88,  94  e  96  del  d.P.R.  10 settembre 1990, n. 285
 (Approvazione  del  regolamento  di  polizia  mortuaria)  in   quanto
 attribuiscono  al  coordinatore  sanitario  e  al direttore sanitario
 degli ospedali compiti in materia di  polizia  mortuaria.  Sarebbero,
 cosi',  violati:  a)  gli  artt.  117 e 118 Cost. - in relazione agli
 artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e agli artt.
 27 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - sotto  il  profilo  della
 appartenenza  alla competenza regionale, e non a quella regolamentare
 statale,  della  disciplina  dei  criteri  di  organizzazione   delle
 UU.SS.LL.  e,  specificamente, delle competenze dei singoli organi ed
 uffici; b) gli artt. 3 e 97 Cost., essendosi gravato  irrazionalmente
 il   coordinatore   sanitario   delle   UU.SS.LL.   di   attribuzioni
 eccessivamente onerose per la loro quantita' e  per  la  specificita'
 delle competenze tecniche richieste.
    2.  -  Va  premesso  che  il  regolamento  di  polizia  mortuaria,
 approvato con il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e'  stato  emanato
 ai  sensi dell'art. 358 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
 delle leggi sanitarie);  questa  norma  ha  demandato  a  regolamenti
 speciali la disciplina applicativa delle specifiche materie, cui essa
 si riferisce (compresa la "polizia mortuaria").
    La  Regione Lombardia non ha contestato la potesta' dello Stato di
 emanare il regolamento impugnato,  ma  ha  limitato  la  materia  del
 conflitto  alla  rivendicazione  della propria esclusiva competenza -
 lamentandone la lesione  -  di  disciplinare  l'organizzazione  delle
 UU.SS.LL. e le attribuzioni dei singoli servizi.
    Invero,  la  l.  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva dal servizio
 sanitario nazionale, all'art. 15, ha statuito che "la legge regionale
 detta le norme per l'organizzazione, la gestione e  il  funzionamento
 delle unita' sanitarie locali e loro servizi".
    Tale   potesta'   normativa  e'  stata  esercitata  dalla  Regione
 Lombardia con la legge 11 aprile 1980, n. 39,  che  nel  primo  comma
 dell'art.  3  ha  previsto  una dettagliata articolazione dei servizi
 delle  unita'  sanitarie  locali.  Col  secondo  comma  dello  stesso
 articolo  viene stabilito che "entro sei mesi il consiglio regionale,
 su  proposta  della  giunta  regionale,   individua,   con   appositi
 regolamenti,  le  materie  e  le  funzioni  spettanti  a ciascuno dei
 servizi  indicati  nel   comma   precedente,   tenuto   conto   della
 legislazione vigente".
    In  applicazione  di  questa disposizione, la Regione Lombardia ha
 emanato il regolamento 14 agosto 1981, n. 2, il quale, all'art. 5, ha
 disciplinato  dettagliatamente  le  funzioni  del  servizio   "igiene
 pubblica  e  ambientale  e tutela della salute nei luoghi di lavoro",
 comprendendo in esse gli "interventi di polizia mortuaria".
    Il regolamento statale impugnato, attribuendo in  via  diretta  al
 coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. (artt. 37, 43, 45, 46, 48, 51,
 83,  86,  88, 94 e 96), e al direttore sanitario degli ospedali (art.
 39) taluni specifici adempimenti in  materia  di  polizia  mortuaria,
 incide  sulla  stessa  materia disciplinata dal regolamento regionale
 anzidetto, modificando i criteri organizzativi ivi stabiliti.
    3.  -  L'art.  117  Cost.  attribuisce  alle  Regioni   competenza
 legislativa  in  materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera". In
 tale competenza si colloca  la  potesta'  di  emanare  le  norme  per
 "l'organizzazione,  la  gestione  ed  il  funzionamento  delle unita'
 sanitarie locali e dei loro servizi" (art. 15  l.  n.  833  del  1978
 cit.);  ne  consegue  che la struttura organizzativa delle UU.SS.LL.,
 intesa come articolazione degli uffici e  dei  loro  compiti,  spetta
 alla competenza normativa regionale.
    Inerisce   a  tale  competenza  la  determinazione  ad  opera  del
 regolamento 14 agosto 1981, n.  2,  delle  attribuzioni  dei  singoli
 servizi   delle  UU.SS.LL.,  previsti  dalla  legge  regionale  della
 Lombardia  11  aprile  1980,  n.   39,   si'   che,   avvenuta   tale
 determinazione in base all'esercizio di una competenza attribuita per
 legge  alla regione, era precluso al regolamento governativo incidere
 su tale normativa, identificando nel  coordinatore  sanitario  e  nel
 direttore  degli  ospedali  della  Regione  Lombardia  i  titolari di
 specifiche  incombenze  in  materia  di  polizia  mortuaria.   Veniva
 infatti,  cosi',  ad essere alterato il modello di assetto funzionale
 devoluto alla normativa regionale, invadendone le attribuzioni.
    Ne risulta la fondatezza del ricorso. In accoglimento del quale va
 dichiarato che non spetta  allo  Stato  il  potere  di  identificare,
 nell'ambito  delle  unita'  sanitarie locali della Regione Lombardia,
 gli uffici preposti a specifici adempimenti  in  materia  di  polizia
 mortuaria.