ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1  del  decreto-
 legge  30  dicembre  1982,  n.  953  (Misure  in materia tributaria),
 convertito con modificazioni nella legge 28  febbraio  1983,  n.  53,
 promossi con quattro ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di
 secondo  grado di Ancona iscritte ai nn. 11, 12, 13 e 14 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 aprile 1991 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona,
 con due ordinanze del 17 ottobre, e con altre del 9 e 23 maggio 1985,
 pervenute alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1991 (R.O. nn.  11,
 12,  13 e 14 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23
 e 53 della Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  del  d.-l.  30  dicembre  1982,  n. 953, convertito con
 modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui
 abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria
 del tre per cento degli oneri e delle spese  professionali,  prevista
 dall'art.  50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973;
      che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:
 a)  con  l'art.  3  della  Costituzione,  avendo  posto in essere una
 situazione di disparita' tra professionisti, a seconda che abbiano  o
 meno   conservato   la   documentazione  delle  spese  in  precedenza
 detraibili in modo forfettario; b)  con  gli  artt.  23  e  53  della
 Costituzione,  per  il  carattere retroattivo dell'eliminazione della
 detrazione  forfettaria  del  tre  per  cento,  che,   impedendo   la
 detrazione   dall'imponibile  delle  spese,  di  cui  non  sia  stata
 conservata la documentazione, lederebbe il principio della  capacita'
 contributiva;
    Considerato  che e' opportuno riunire i giudizi, data la identita'
 delle questioni sollevate;
      che le questioni stesse sono  analoghe  ad  altre,  risolte  nel
 senso della non fondatezza con ordinanza n. 51 del 1988, con la quale
 questa   Corte   ha  affermato  che  la  determinazione  degli  oneri
 deducibili, considerato il necessario collegamento con la  produzione
 del  reddito  e il nesso di proporzionalita' con il gettito generale,
 costituisce materia di scelta discrezionale riservata al  legislatore
 e  la  retroattivita'  della norma impugnata non risulta in contrasto
 con il principio della capacita' contributiva;
      che la eventuale mancata documentazione degli  oneri  sopportati
 costituisce  una  circostanza  di mero fatto che, come tale, non puo'
 dar luogo a censure di illegittimita' costituzionale;
      che non sono stati addotti argomenti nuovi che  possano  indurre
 ad una diversa decisione;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;