ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Bisani Lamberto, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990, sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, assumendo che "entrambi i termini (rispettivamente di giorni trenta per celebrare l'udienza preliminare e giorni dieci per l'avviso alla difesa della data dell'udienza) appaiono sproporzionatamente troppo esigui e si tramutano in una inefficienza dell'udienza preliminare, che viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un carico eccessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore e di deflazione dibattimentale assegnata alla udienza stessa dal legislatore, violando l'art. 418 comma 2 l'art. 97 Cost. e l'art. 419 comma 4 l'art. 24 Cost. sul diritto di difesa, che compete in egual misura a tutte le parti, pubbliche o private che siano, essendo tra l'altro il difensore di ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al difensore di fiducia per la causale specificamente indicata all'odierna udienza dalla parte"; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, svolgendo argomentazioni estranee al presente giudizio; Considerato che con entrambe le questioni il giudice a quo si limita a prospettare genericamente la eccessiva brevita' dei termini stabiliti dalle norme denunciate richiedendo a questa Corte una inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminarne la durata, cosi' sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno riservate al legislatore; che la questione relativa all'art. 418, secondo comma, del codice di procedura penale difetta, altresi', del requisito della rilevanza, giacche' la questione stessa e' stata sollevata "all'esito della udienza preliminare" e, quindi, in uno stadio in cui la decisione di questa Corte risulterebbe del tutto priva di influenza nel giudizio a quo, avendo il rimettente gia' fatto applicazione della norma denunciata allorche' ha fissato con decreto la data della udienza, giunta, ormai, al suo epilogo; che, di conseguenza, entrambe le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;