ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 418,  secondo
 comma,  e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso
 con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per  le  indagini
 preliminari  presso  il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a
 carico di Bisani Lamberto, iscritta al n. 95 del  registro  ordinanze
 1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 aprile 1991 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Ancona  ha,  con  ordinanza emessa il 7 dicembre 1990,
 sollevato questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  418,
 secondo  comma,  e 419, quarto comma, del codice di procedura penale,
 assumendo che "entrambi i termini (rispettivamente di  giorni  trenta
 per  celebrare l'udienza preliminare e giorni dieci per l'avviso alla
 difesa della data dell'udienza) appaiono  sproporzionatamente  troppo
 esigui  e  si tramutano in una inefficienza dell'udienza preliminare,
 che viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un  carico
 eccessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore e
 di  deflazione  dibattimentale  assegnata  alla  udienza  stessa  dal
 legislatore, violando l'art. 418 comma 2 l'art. 97 Cost. e l'art. 419
 comma 4 l'art. 24 Cost. sul diritto di difesa, che compete  in  egual
 misura  a  tutte le parti, pubbliche o private che siano, essendo tra
 l'altro il difensore di ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al
 difensore  di  fiducia  per  la   causale   specificamente   indicata
 all'odierna udienza dalla parte";
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 svolgendo argomentazioni estranee al presente giudizio;
    Considerato  che  con  entrambe  le  questioni il giudice a quo si
 limita a prospettare genericamente la eccessiva brevita' dei  termini
 stabiliti  dalle  norme  denunciate  richiedendo  a  questa Corte una
 inammissibile pronuncia additiva che  provveda  a  rideterminarne  la
 durata,  cosi'  sostituendosi  integralmente  nelle  scelte che vanno
 riservate al legislatore;
      che la questione  relativa  all'art.  418,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura  penale  difetta, altresi', del requisito della
 rilevanza, giacche' la questione stessa e' stata sollevata "all'esito
 della udienza preliminare"  e,  quindi,  in  uno  stadio  in  cui  la
 decisione  di  questa Corte risulterebbe del tutto priva di influenza
 nel giudizio a quo, avendo  il  rimettente  gia'  fatto  applicazione
 della norma denunciata allorche' ha fissato con decreto la data della
 udienza, giunta, ormai, al suo epilogo;
      che,  di  conseguenza,  entrambe  le  questioni  debbono  essere
 dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;