ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  primo
 comma,  del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il  12  giugno
 1990  dalla  Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
 siciliana sul ricorso proposto da Zingale Pino  contro  il  Ministero
 del  Tesoro,  iscritta  al  n.  127  del  registro  ordinanze  1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  dell'8  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  del  procedimento  promosso da Zingale Pino nei
 confronti del Ministero del Tesoro, avente a oggetto la  pretesa  del
 ricorrente  di  conseguire  il  riscatto  ai  fini  pensionistici del
 periodo di durata del corso di reclutamento per funzionari  direttivi
 dello  Stato  cui  aveva partecipato presso la Scuola superiore della
 pubblica   amministrazione,   la   Corte   dei   conti   -    Sezione
 giurisdizionale per la Regione siciliana, sollevo', con ordinanza del
 15  novembre 1988, questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
 n. 1092, in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  nella
 parte in cui non disponeva l'ammissibilita' a riscatto del periodo di
 durata di detti corsi.
    Questa  Corte, con sentenza n. 104 del 1990, dichiaro' non fondata
 la questione.
    Con ordinanza del 12 giugno 1990 (pervenuta a questa Corte  il  22
 febbraio  1991),  la stessa Corte dei conti, nell'ambito del medesimo
 giudizio, ha nuovamente sollevato, in riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale del citato
 art. 13, primo  comma,  del  d.P.R.  n.  1092  del  1973,  a  seguito
 dell'entrata in vigore del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, il cui art.
 5,  nono  comma,  dispone  che:  "Ai  fini  di  quanto  richiesto dai
 requisiti di accesso dall'esterno  per  i  profili  professionali  di
 ottava  qualifica  funzionale,  il  superamento dei corsi-concorsi di
 reclutamento, anche in fase  di  espletamento,  tenuti  dalla  Scuola
 superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e
 2  del  d.P.R.  21  aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e
 integrazioni, e' considerato equivalente al superamento di  un  corso
 di specializzazione post-laurea".
    Il  giudice  a  quo  osserva che la normativa sopravvenuta dispone
 l'equivalenza   dei   titoli   al   limitato   effetto   dell'accesso
 dall'esterno ai profili professionali di ottava qualifica funzionale,
 mantenendo,  a  tutti  gli  altri  effetti  legali,  distinta la loro
 entita' e il loro valore giuridico. Tuttavia, la normativa stessa in-
 troduce nuovi  elementi  di  giudizio  che  fanno  sorgere  dubbi  di
 legittimita' costituzionale della norma impugnata sotto profili nuovi
 e diversi rispetto a quelli prospettati nella precedente ordinanza di
 rimessione.
   In   primo   luogo,  la  citata  nuova  disposizione  contiene  una
 dichiarazione di equivalenza del corso in discussione con un corso di
 specializzazione post-laurea, che costituisce una chiara ed esplicita
 ammissione ex lege della loro sostanziale uguaglianza  a  determinati
 fini.  In  secondo luogo, ove si consideri che ai sensi del d.P.R. 29
 dicembre 1984, n. 1219 (emanato in attuazione dell'art. 3 della legge
 11 luglio 1980, n. 312) il possesso di un corso  di  specializzazione
 post-laurea  e'  richiesto,  tra  gli  altri  requisiti,  come titolo
 imprescindibile per l'accesso dall'esterno al profilo di  funzionario
 amministrativo   contabile  della  ottava  qualifica  funzionale,  il
 superamento del corso-reclutamento  costituisce  ora  anch'esso,  per
 effetto  dell'art.  5  del d.P.R. n. 44 del 1990, alla stessa stregua
 del  corso  di  specializzazione  post-laurea,  titolo  e   requisito
 indispensabile  per  l'ammissione  in servizio per posti appartenenti
 alla predetta qualifica.
    Alla luce delle anzidette considerazioni e dei principi  elaborati
 in materia dalla Corte costituzionale, il giudice remittente ritiene,
 in  conclusione, che la norma impugnata discrimini irragionevolmente,
 in presenza di corsi legislativamente dichiarati equivalenti ai  fini
 dell'ammissione   in   servizio   e   di   attivita'  sostanzialmente
 assimilabili, i funzionari statali appartenenti all'ottava  qualifica
 funzionale che abbiano superato il corso della Scuola superiore della
 pubblica amministrazione (categoria cui apparterrebbe il ricorrente),
 rispetto   a   quelli   che   siano   in   possesso   del  titolo  di
 specializzazione post-laurea.
    2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  concludendo  per  la  inammissibilita'  o,  in  subordine,
 l'infondatezza della questione.
    L'inammissibilita' deriverebbe,  ad  avviso  dell'Avvocatura,  dal
 fatto  che  la questione viene sollevata una seconda volta sulla base
 di legislazione gia'  vigente  all'atto  della  precedente  pronuncia
 della Corte.
    La  questione  sarebbe,  comunque, infondata per le stesse ragioni
 gia' esposte in detta pronuncia e che rimangono ferme anche di fronte
 alla nuove argomentazioni del giudice  a  quo.  Rileva  in  proposito
 l'Avvocatura  che l'equivalenza stabilita dall'ar. 5, nono comma, del
 d.P.R. n. 44 del 1990 non comporta l'inclusione dei corsi-concorsi in
 esame nel novero dei servizi ammessi  a  riscatto  dall'art.  14  del
 d.P.R.  n.  1092/73,  ne'  sussiste  disparita'  di  trattamento  nei
 confronti dei dipendenti assunti ab  externo,  in  base  ai  concorsi
 ordinari, nel profilo professionale dell'ottava qualifica funzionale.
 L'accesso  a  tale  profilo  e'  subordinato al possesso di requisiti
 culturali, tra i quali il superamento del corso  di  specializzazione
 universitaria  post-laurea;  l'art. 5 citato ha inteso esclusivamente
 parificare, ai fini dell'accesso suddetto, il superamento del  corso-
 concorso di reclutamento tenuto dalla Scuola superiore della pubblica
 amministrazione al superamento del corso di specializzazione, proprio
 per  evitare disparita' di trattamento in rapporto al diverso sistema
 di reclutamento.
    Pertanto,   conclude    l'Avvocatura,    rimangono    valide    le
 considerazioni  svolte da questa Corte nella sentenza n. 104 del 1990
 nel senso della  infondatezza  della  questione,  in  particolare  in
 ordine al fatto che il sistema in esame resta alternativo rispetto al
 concorso  ordinario  e il titolo finale non costituisce, in assoluto,
 condizione imprescindibile di ammissione al servizio.
                        Considerato in diritto
    1. - Viene riproposta a questa Corte la questione di  legittimita'
 costituzionale  -  in  riferimento  all'art.  3  della Costituzione -
 dell'art. 13, primo comma, del d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092,
 nella  parte in cui non comprende tra i periodi di tempo riscattabili
 ai fini del trattamento di quiescenza  dei  dipendenti  civili  dello
 Stato quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per
 il  reclutamento  di  impiegati  ai fini dell'accesso alla settima ed
 ottava  qualifica  funzionale  delle   Amministrazioni   centrali   e
 periferiche  dello Stato, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore
 della pubblica amministrazione.
    Come  detto  in  narrativa,  la  Corte   dei   conti   -   Sezione
 giurisdizionale  per  la  Regione  siciliana, aveva gia' sollevato la
 anzidetta questione nel corso del medesimo giudizio, sottolineando in
 particolare la sostanziale equipollenza  del  livello  didattico  dei
 corsi  in  esame rispetto a quelli di laurea o di perfezionamento (il
 cui periodo di durata e' riscattabile): ma questa Corte, con sent. n.
 104 del 1990, ha dichiarato l'infondatezza  della  questione  (allora
 proposta  in riferimento anche all'art. 97 della Costituzione), sulla
 base del principale rilievo che detti corsi costituiscono  una  forma
 di  reclutamento  di  pubblici  impiegati  alternativa  all'ordinario
 concorso, con la conseguenza che essi  non  possono  annoverarsi  fra
 quelli  il  cui  titolo  finale  e'  richiesto  come  imprescindibile
 condizione per l'accesso in servizio, solo riguardo ai  quali  questa
 Corte   aveva   costantemente   riconosciuto  l'illegittimita'  della
 esclusione della facolta' di riscatto.
    Nel riproporre la questione, il giudice remittente  si  fonda  sul
 sopravvenuto  d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (recante "Regolamento per
 il recepimento  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
 dall'accordo  del  26  settembre  1989  concernente  il personale del
 comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R.  5
 marzo   1986,  n.  68"),  il  cui  art.  5,  nono  comma,  stabilendo
 l'equivalenza del superamento dei corsi in discussione a  quello  dei
 corsi  di  specializzazione post-laurea, "ai fini di quanto richiesto
 dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali  di
 ottava  qualifica  funzionale",  avrebbe introdotto nuovi elementi di
 dubbio in ordine alla legittimita' della norma impugnata,  in  quanto
 attualmente  i  corsi  della Scuola superiore avrebbero acquisito, in
 forza   di   tale   ius   superveniens,    quel    requisito    della
 imprescindibilita'   per   l'accesso  in  servizio  cui  aveva  fatto
 riferimento questa Corte nella citata sentenza n. 104 del 1990.
    2. - L'intervenuto  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha,
 innanzitutto,  sollevato  un'eccezione di inammissibilita', rilevando
 che la questione risulterebbe proposta una seconda volta  sulla  base
 di  legislazione  gia' vigente all'atto della precedente pronuncia di
 questa Corte.
    L'eccezione va respinta  in  quanto  errata  in  punto  di  fatto,
 poiche'  la sentenza n. 104 risulta depositata in cancelleria in data
 2 marzo 1990, mentre il  citato  d.P.R.  n.  44  del  1990  e'  stato
 pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54
 del 6 marzo ed e' entrato in vigore il giorno successivo (art. 25).
    Al  generale  quesito,  poi, della riproponibilita', nel corso del
 medesimo giudizio, di questione gia'  dichiarata  non  fondata,  deve
 darsi,   nella   fattispecie,  risposta  affermativa,  in  quanto  la
 preclusione a tale riproponibilita' non si determina nel caso in cui,
 come quello in esame, la questione, pur attinendo alla stessa norma e
 facendo riferimento ad un  parametro  costituzionale  gia'  invocato,
 risulta  tuttavia  formulata  in  termini nuovi, dato che si fonda su
 argomentazioni diverse derivanti da  un  quid  novi,  costituito  dal
 citato  ius  superveniens  (cfr.,  implicitamente, ordd.   nn. 90 del
 1964, 140 del 1973, 197 del 1983, 268 del 1990).
    3. - La questione e' fondata.
    L'art. 5, nono comma, del d.P.R. 17 gennaio 1990,  n.  44  dispone
 che   "ai   fini   di  quanto  richiesto  dai  requisiti  di  accesso
 dall'esterno  per  i  profili  professionali  di   ottava   qualifica
 funzionale,  il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche
 in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica
 amministrazione, ai sensi degli  articoli  1  e  2  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  21  aprile  1972, n. 472, e successive
 modificazioni  e  integrazioni,   e'   considerato   equivalente   al
 superamento di un corso di specializzazione post-laurea".
    Tale  disposizione,  contenuta  in  un d.P.R. di recepimento delle
 norme risultanti dalla disciplina prevista da  un  accordo  sindacale
 relativo  al personale dei ministeri, ed avente natura regolamentare,
 muta il quadro normativo nel  quale  era  intervenuta  la  precedente
 citata pronuncia di questa Corte.
    E'  indubbio,  infatti,  che attualmente, sia pur a seguito di una
 norma non avente forza di legge, i corsi di preparazione tenuti dalla
 Scuola superiore della  pubblica  amministrazione  sono  riconosciuti
 equivalenti  ai corsi di specializzazione post-laurea tra i requisiti
 culturali di accesso ad una  determinata  qualifica  funzionale.  Sia
 pure,  pertanto, nei limiti di applicabilita' dello ius superveniens,
 il superamento dei corsi in esame ha ora  acquisito  la  qualita'  di
 condizione  necessaria  per  l'accesso  in  servizio, in quanto, come
 detto, parificato a quello di  un  corso  di  specializzazione  post-
 universitario,  ove  il  titolo  finale  di  quest'ultimo (secondo la
 normativa vigente) sia gia' richiesto come requisito per tale accesso
 (ne' l'alternativita' tra i due tipi di corsi esclude, per  ciascuno,
 la  "necessarieta'" dei relativi titoli, come gia' ritenuto da questa
 Corte in un caso analogo: cfr. sent. n. 535 del 1990).
    In conclusione, i corsi della Scuola superiore - sempre nei limiti
 di operativita' della citata norma del d.P.R. n. 44 del  1990  -  non
 sono  alternativi all'ordinario concorso cui puo' partecipare il neo-
 laureato, bensi'  equivalgono  a  corsi  di  specializzazione,  e  il
 superamento  degli uni o degli altri e' richiesto (in aggiunta al di-
 ploma di laurea e  ad  altri  requisiti  culturali)  come  condizione
 necessaria  per  l'ammissione  in servizio: ne deriva che ammettere a
 riscatto il periodo di durata dei secondi e non quello dei primi  non
 puo'  piu',  nell'attuale  assetto normativo, ritenersi rispondente a
 criteri di ragionevolezza.
    Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 nella parte in  cui  non
 comprende   tra   i  periodi  di  tempo  ammessi  a  riscatto  quello
 corrispondente  alla  durata  dei  corsi  di  preparazione   per   il
 reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali organizzati e
 tenuti  dalla  Scuola superiore della pubblica amministrazione: cio',
 ovviamente, nelle sole ipotesi in cui il superamento di  detti  corsi
 sia  richiesto  -  come  dispone in linea generale lo stesso art. 13,
 primo  comma  -  come  "condizione  necessaria  per  l'ammissione  in
 servizio".