ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennita' spettanti ai magistrati e ai cancellieri per le trasferte), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1990 dal Tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De Santis Roberto, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991. Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, a seguito di ricorso proposto da Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De Santis Roberto, con ordinanza del 27 settembre 1990 (R.O. n. 121 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, il quale prevede che il diritto agli onorari e alle indennita' spettanti, tra gli altri, ai periti impegnati in procedimenti penali si prescrive nel termine di cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per le quali gli stessi sono dovuti; che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto il terzo comma dello stesso articolo, per le tasse per indennita' di trasferta dovute ai periti, fissa il termine utile per la richiesta del mandato alla autorita' giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore in giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato; che nel giudizio non si sono costituite le parti, ne' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che le situazioni messe a raffronto non sono affatto omogenee in quanto sono diverse le modalita' per la liquidazione degli uni e delle altre, occorrendo per gli onorari la prescritta documentazione degli interessati, mentre per le indennita' la tassazione avviene d'ufficio da parte del giudice che ha disposto la comparizione del perito; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 2 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.