ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  primo
 comma, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Determinazione delle
 competenze   dovute   ai   testimoni,  periti,  giurati  e  ufficiali
 giudiziari  e  delle  indennita'  spettanti  ai   magistrati   e   ai
 cancellieri  per  le  trasferte), promosso con ordinanza emessa il 27
 settembre 1990 dal Tribunale  di  Viterbo  sul  ricorso  proposto  da
 Turchetti  Gabriele  nel  procedimento  penale  a carico di De Santis
 Roberto, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1991 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  10,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1991.
    Udito nella camera di consiglio  dell'8  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Viterbo,  a  seguito  di ricorso
 proposto da Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De
 Santis Roberto, con ordinanza del 27 settembre 1990 (R.O. n. 121  del
 1991),   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio  1923,  n.  1043,  il  quale
 prevede  che il diritto agli onorari e alle indennita' spettanti, tra
 gli altri, ai periti impegnati in procedimenti  penali  si  prescrive
 nel  termine  di  cento giorni dalla data degli atti o dal compimento
 delle operazioni per le quali gli stessi sono dovuti;
      che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato  l'art.  3
 della  Costituzione,  in quanto il terzo comma dello stesso articolo,
 per le tasse per indennita' di trasferta dovute ai periti,  fissa  il
 termine utile per la richiesta del mandato alla autorita' giudiziaria
 e  per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore in
 giorni duecento, rispettivamente dal compimento  delle  operazioni  o
 dalla data del mandato;
      che  nel  giudizio  non  si  sono  costituite  le  parti, ne' e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Considerato che le situazioni messe a raffronto non  sono  affatto
 omogenee  in  quanto  sono  diverse  le modalita' per la liquidazione
 degli uni e delle altre, occorrendo per  gli  onorari  la  prescritta
 documentazione   degli  interessati,  mentre  per  le  indennita'  la
 tassazione avviene d'ufficio da parte del giudice che ha disposto  la
 comparizione del perito;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 2  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.