ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Casa di Cura "Villa Lieta" e S.p.a. Centro Diagnostico Polispecialistico Gallieno, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, del 1991. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Verona, nel giudizio civile tra la S.p.a. Casa di cura "Villa Lieta" e la S.p.a. Centro Diagnostico Polispecialistico Gallieno, avente ad oggetto la liquidazione della indennita' di avviamento, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 (R.O. n. 155 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che le disposizioni dell'art. 34 della stessa legge, relative alla indennita' di avviamento, non si applichino ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni e complementari a case di cure; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale discriminazione che si determinerebbe rispetto ai rapporti locativi concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti, aereoporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici, per i quali e' esclusa la indennita' di avviamento godendo essi di un avviamento "parassitario", e l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto si porrebbe un irragionevole limite alla proprieta' privata perche' il suo godimento da parte del locatore subirebbe un ingiustificato sacrificio; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilita' della questione per irrilevanza, alla luce della prevalente giurisprudenza ricordata nella ordinanza di remissione; Considerato che il giudice remittente ha indicato i due indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, uno definito prevalente, che, riconducendo l'attivita' svolta nel laboratorio di analisi di cui trattasi tra quelle professionali e complementari a quelle svolte nella clinica istallata nell'immobile locato esclude che sia dovuta l'indennita' di avviamento, e l'altro secondo cui, trattandosi sempre di attivita' organizzata imprenditorialmente, spetta la detta indennita'; che, pero', lo stesso remittente non ha compiuto la scelta tra le due interpretazioni e non ha indicato quella che intende seguire, lasciando alla Corte Costituzionale di effettuarla, mentre essa spetta solamente a lui; che in tale situazione la questione sollevata e' manifestamente inammissibile mancando il giudizio sulla rilevanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;