ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della  legge
 27  luglio  1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni di immobili
 urbani), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal Pretore
 di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.a.  Casa  di  Cura
 "Villa Lieta" e S.p.a. Centro Diagnostico Polispecialistico Gallieno,
 iscritta  al  n.  155  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,  del
 1991.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  dell'8  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Verona, nel giudizio civile tra la
 S.p.a. Casa di cura "Villa Lieta"  e  la  S.p.a.  Centro  Diagnostico
 Polispecialistico  Gallieno,  avente ad oggetto la liquidazione della
 indennita' di avviamento, con ordinanza emessa  il  28  gennaio  1991
 (R.O.  n.  155  del  1991),  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella
 parte in cui non prevede  che  le  disposizioni  dell'art.  34  della
 stessa   legge,  relative  alla  indennita'  di  avviamento,  non  si
 applichino ai rapporti di locazione relativi ad  immobili  interni  e
 complementari a case di cure;
      che,  a  parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art.
 3,   primo   comma,   della   Costituzione,   per   la    irrazionale
 discriminazione  che  si determinerebbe rispetto ai rapporti locativi
 concernenti immobili complementari  a  stazioni  ferroviarie,  porti,
 aereoporti,  aree  di  servizio, alberghi e villaggi turistici, per i
 quali e' esclusa la indennita'  di  avviamento  godendo  essi  di  un
 avviamento   "parassitario",   e  l'art.  42,  secondo  comma,  della
 Costituzione, in quanto si  porrebbe  un  irragionevole  limite  alla
 proprieta'  privata  perche'  il  suo godimento da parte del locatore
 subirebbe un ingiustificato sacrificio;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte   e'   intervenuta
 l'Avvocatura  Generale  dello Stato, in rappresentanza del Presidente
 del Consiglio dei ministri, che ha concluso per  la  inammissibilita'
 della   questione   per   irrilevanza,  alla  luce  della  prevalente
 giurisprudenza ricordata nella ordinanza di remissione;
    Considerato che il giudice remittente ha indicato i due  indirizzi
 giurisprudenziali formatisi in materia, uno definito prevalente, che,
 riconducendo  l'attivita'  svolta  nel  laboratorio di analisi di cui
 trattasi tra quelle professionali e  complementari  a  quelle  svolte
 nella  clinica  istallata nell'immobile locato esclude che sia dovuta
 l'indennita' di avviamento, e l'altro secondo cui, trattandosi sempre
 di  attivita'  organizzata  imprenditorialmente,  spetta   la   detta
 indennita';
      che,  pero',  lo stesso remittente non ha compiuto la scelta tra
 le due interpretazioni e non ha indicato quella che intende  seguire,
 lasciando  alla  Corte  Costituzionale  di  effettuarla,  mentre essa
 spetta solamente a lui;
      che in tale situazione la questione sollevata e'  manifestamente
 inammissibile mancando il giudizio sulla rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;