ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 690,  secondo
 comma,  702  e  153  del  codice  di  procedura  civile, promosso con
 ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Trapani -  Sezione
 distaccata  di  Alcamo,  nel  procedimento civile vertente tra Torino
 Provvidenza e S.P.A. S.I.D.A.F., iscritta  al  n.  156  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  dell'8  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo,
 con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 (R.O. n. 156 del  1991),  nel
 corso  del  procedimento  ex  art. 700 del codice di procedura civile
 promosso da Provvidenza Torino nei confronti della S.p.a. S.I.D.A.F.,
 ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, degli artt.
 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura  civile,  nella
 parte  in  cui  non  consentono di rimettere in termini il ricorrente
 che, per causa a lui non imputabile, non abbia rispettato il  termine
 per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto emesso, ai
 sensi dell'art. 700 cit., inaudita altera parte;
      che,  a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 24
 della Costituzione, in quanto risulterebbe gravemente leso il diritto
 di difesa del ricorrente per la situazione pregiudizievole creata nei
 suoi confronti, determinata non da fatto a lui  imputabile  ma  dalla
 brevita'  del termine fissato dal Pretore per la notifica del ricorso
 e del decreto emesso, ai sensi dell'art. 700 del codice di  procedura
 civile, inaudita altera parte;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato che la garanzia costituzionale del diritto  di  difesa
 non   implica   la  illegittimita'  dell'imposizione  di  un  termine
 perentorio al fine di accelerare il corso del processo  e  quindi  la
 risposta alla domanda di giustizia;
      che  inerisce alla stessa natura dei termini processuali la loro
 improrogabilita',  con  la  connessa  impossibilita'   di   concedere
 provvedimenti  di  sanatoria  in  caso  di  loro inutile decorso, per
 motivi di certezza e di uniformita' della cui ragionevolezza non puo'
 dubitarsi (Corte cost., ord. n. 900 del 1988);
      che,  pertanto,  la  questione   sollevata   e'   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;