ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento), cosi' come specificata nella delibera della Giunta regionale del 24 giugno 1986, n. 4/10562, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Zafferri Angelo, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale lombarda; Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento penale contro Angelo Zafferri - imputato del reato di cui all'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere, esercitando la riproduzione di fotografie su ceramica, effettuato senza autorizzazione scarichi inquinanti nella pubblica fognatura - la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno 1990 (R.O. n. 72 del 1991), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, come interpretata nella deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 1986 n. 4/10562. La Corte, presupponendo note le disposizioni della citata legge statale n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli), ed in particolare l'art. 14, che esclude l'autorizzazione per gli scarichi di "insediamenti civili" in pubbliche fognature e, quindi, sottrae tali scarichi alla previsione penale del successivo art. 21, ha osservato che la citata legge regionale nell'art. 1 classifica gli "scarichi degli insediamenti civili", includendo nella categoria C quelli "di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi individuati ai sensi del successivo art. 37". L'art. 37, a sua volta, demanda alla Giunta regionale l'individuazione dei detti scarichi. La Giunta, infine, con la citata deliberazione considera tra gli insediamenti civili anche i laboratori fotografici, compresi quelli di fotoriproduzione su ceramica, per gli scarichi dei quali, quindi, non occorre l'autorizzazione, sicche' essi sono penalmente leciti ancorche' non autorizzati, benche' immettano nelle fognature sostanze nocive, solitamente emesse dagli insediamenti produttivi. Effetto di queste disposizioni regionali, legislative e amministrative, e' la depenalizzazione di comportamenti sanzionati penalmente dalla legislazione statale nel rimanente territorio nazionale, donde la prospettata violazione del principio di eguaglianza. 2. - L'ordinanza e' stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 3. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente della Giunta regionale lombarda, il quale eccepisce anzitutto l'inammissibilita' della questione perche': a) l'ordinanza di rimessione non specifica ne' la disposizione di legge impugnata ne' la ragione per la quale debba ritenersi violato il principio di eguaglianza; b) la questione dell'assimibilita' dei lavoratori di fotoceramica a quelli fotografici e' effetto della interpretazione di leggi, statali e regionali, e non riguarda la Costituzione; c) l'impugnazione avrebbe dovuto avere per oggetto, caso mai, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge 8 ottobre 1976 n. 690, il cui art. 1-quater detta i criteri di distinzione tra insediamenti produttivi e insediamenti civili (ricorrenza di una aberratio ictus). Nel merito sostiene la non fondatezza della questione perche': a) non e' riferita alla ripartizione della potesta' legislativa tra Stato e Regioni (art. 117 della Costituzione); b) il principio di eguaglianza e' male invocato, in quanto l'attribuzione, da parte del Costituente, di una potesta' legislativa alle regioni serve appunto a differenziare la disciplina di alcune materie, tra cui quella della difesa delle acque contro gli inquinamenti, nelle diverse parti del territorio nazionale; c) la legge regionale impugnata ha solo una funzione di dettaglio e di integrazione della legislazione statale; d) la classificazione degli insediamenti produttivi e di quelli civili rientra nella discrezionalita' del legislatore (sent. Corte cost. n. 314 del 1983). Considerato in diritto 1. - La Corte e' chiamata a verificare se la legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, interpretata secondo la delibera della Giunta regionale 24 giugno 1986 n. 4/10562, nel considerare i laboratori di riproduzione fotografica su ceramica come insediamenti civili anziche' come insediamenti produttivi, e nel sottrarne cosi' gli scarichi inquinanti non autorizzati alla comminatoria penale contenuta nell'art. 21, legge statale 10 maggio 1976, n. 319, contrasti con l'art. 3 della Costituzione in quanto sottopone gli stessi comportamenti ad un trattamento penale differenziato in una determinata parte del territorio nazionale. 2. - La questione e' inammissibile. Gli artt. da 9 a 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, distinguono gli scarichi da insediamenti produttivi e da insediamenti civili, richiedendo per i primi l'autorizzazione regionale, per gli altri non. L'art. 21 della stessa legge prevede le sanzioni penali per gli scarichi effettuati senza la prescritta autorizzazione. L'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, in legge 8 ottobre 1976, n. 690, da' la nozione di insediamento produttivo e di insediamento civile, comprendendovi, tra gli altri, quelli da immobili adibiti a prestazione di servizi. L'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, classifica gli scarichi degli insediamenti civili in quattro categorie, comprendendo nella categoria C quelli da insediamenti civili adibiti a prestazione di servizi. L'art. 37 successivo demanda la individuazione dei suddetti alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. La Giunta regionale lombarda, nella seduta del 24 giugno 1986, ha effettuato la prescritta individuazione comprendendo nel punto C gli scarichi da studi e laboratori fotografici e radiografici senza ulteriore specificazione. Nella fattispecie, i giudici di merito, il Pretore e la Corte di appello di Milano, hanno ritenuto che debbano essere compresi tra gli insediamenti produttivi, anziche' tra gli insediamenti civili, i laboratori che effettuano riproduzioni fotografiche su ceramiche perche' vi si impiegano sostanze inquinanti e che, quindi, per essi occorre l'autorizzazione regionale. Hanno, quindi, condannato ad una sanzione penale l'esercente di uno di essi in quanto non si era munito della prescritta autorizzazione. A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione e' stata investita del controllo di legittimita' dell'interpretazione effettuata dai giudici di merito. Difetta, quindi, di rilevanza la sollevata questione di legittimita' costituzionale perche' la questione se i laboratori che effettuano riproduzioni fotografiche su ceramica siano da comprendersi negli insediamenti produttivi anziche' in quelli civili importa esclusivamente la interpretazione delle leggi statali in materia (legge n. 319 del 1976 e decreto-legge n. 544 del 1976), il che rientra nella c.d. funzione di nomofilachia che l'ordinamento assegna alla Corte di cassazione. Pertanto, va emessa declaratoria di inammissibilita' della questione sollevata.