ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 20, commi primo e secondo, 424 e 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale a carico di Montironi Mario ed altro, iscritta al n. 104 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel corso di un'udienza preliminare in cui la difesa - che gia' aveva eccepito, in ragione della minore eta' dell'imputato, l'incompetenza per materia - aveva dedotto trattarsi di difetto di giurisdizione, ha sollevato, d'ufficio, questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 20, primo e secondo comma, cod. proc. pen., assumendo che contrasti con gli artt. 101 e 102 Cost. in quanto, prevedendo genericamente che, in caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, gli atti siano trasmessi "all'Autorita' competente", non esclude espressamente dal difetto di giurisdizione la trasmissione degli atti a giudice specializzato (nella specie, tribunale dei minorenni) e non speciale; b) degli artt. 424 e 425 cod. proc. pen., che ritiene contrastino con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. in quanto, per "difetto di coordinamento" con l'art. 22, terzo comma, non prevedono tra i provvedimenti terminativi dell'udienza preliminare la sentenza dichiarativa d'incompetenza, sicche' tale pronuncia, in base al citato art. 22, non sarebbe consentita nell'udienza preliminare ma solo nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e detta udienza; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, dato che si limitano a prospettare meri dubbi interpretativi; Considerato che spetta al giudice rimettente decidere se nel caso sottoposto al suo esame ricorra un difetto di giurisdizione, ovvero di competenza, e che le questioni inerenti alla portata dell'art. 20, ovvero al coordinamento tra l'art. 22, terzo comma e gli artt. 424 e 425 del codice di rito - ammesso che siano anche solo astrattamente prospettabili in suddetti termini - si risolvono in meri dubbi interpretativi, la cui soluzione compete parimenti allo stesso giudice a quo; che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.