ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 20, commi
 primo e secondo, 424 e 425 del codice di procedura  penale,  promosso
 con  ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dal Giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale  a
 carico  di  Montironi Mario ed altro, iscritta al n. 104 del registro
 ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  dell'8  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
 le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel  corso  di
 un'udienza preliminare in cui la difesa - che gia' aveva eccepito, in
 ragione della minore eta' dell'imputato, l'incompetenza per materia -
 aveva  dedotto  trattarsi  di difetto di giurisdizione, ha sollevato,
 d'ufficio, questioni di legittimita' costituzionale:
       a) dell'art. 20,  primo  e  secondo  comma,  cod.  proc.  pen.,
 assumendo  che  contrasti  con  gli  artt. 101 e 102 Cost. in quanto,
 prevedendo genericamente che, in caso di declaratoria di  difetto  di
 giurisdizione,  gli  atti siano trasmessi "all'Autorita' competente",
 non  esclude  espressamente   dal   difetto   di   giurisdizione   la
 trasmissione  degli  atti  a  giudice  specializzato  (nella  specie,
 tribunale dei minorenni) e non speciale;
       b)  degli  artt.  424  e  425  cod.  proc.  pen.,  che  ritiene
 contrastino  con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. in quanto, per "difetto di
 coordinamento" con l'art.  22,  terzo  comma,  non  prevedono  tra  i
 provvedimenti   terminativi   dell'udienza  preliminare  la  sentenza
 dichiarativa d'incompetenza,  sicche'  tale  pronuncia,  in  base  al
 citato  art.  22,  non sarebbe consentita nell'udienza preliminare ma
 solo nelle more tra  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  e  detta
 udienza;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili, dato che
 si limitano a prospettare meri dubbi interpretativi;
    Considerato che spetta al giudice rimettente decidere se nel  caso
 sottoposto  al  suo esame ricorra un difetto di giurisdizione, ovvero
 di competenza, e che le questioni inerenti alla portata dell'art. 20,
 ovvero al coordinamento tra l'art. 22, terzo comma e gli artt. 424  e
 425  del  codice di rito - ammesso che siano anche solo astrattamente
 prospettabili in suddetti  termini  -  si  risolvono  in  meri  dubbi
 interpretativi,  la  cui  soluzione  compete  parimenti  allo  stesso
 giudice a quo;
      che  pertanto  le  questioni  vanno  dichiarate   manifestamente
 inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.