ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 233 cpv. del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Bruni Filippo iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Wohlgemuth Leo ed altro, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con due ordinanze identiche, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero e' riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo della stampa); che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione; Considerato che i giudizi, concernendo la medesima questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente; che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, la quale pertanto e' stata espunta dall'ordinamento; che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;