ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 233 cpv. del
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano
 nel procedimento penale a carico di Bruni Filippo iscritta al n.  123
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
      2) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di  Bolzano
 nel procedimento penale a carico di Wohlgemuth Leo ed altro, iscritta
 al  n.  124  del  registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991.
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  dell'8  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con due ordinanze identiche,
 ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233,
 secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di  coordinamento
 e  transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento  all'art.
 76  della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n.
 43  dell'art.  2  della  legge-delega  16  febbraio  1987,   n.   81,
 nell'elencare  i casi in cui al pubblico ministero e' riconosciuto il
 potere  di  presentare  l'imputato  direttamente  a   giudizio,   non
 comprende  le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati
 concernenti le armi e gli esplosivi e reati  commessi  con  il  mezzo
 della stampa);
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
 predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
    Considerato che i  giudizi,  concernendo  la  medesima  questione,
 vanno riuniti e decisi congiuntamente;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  68  del  1991,  ha  gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata,  la
 quale pertanto e' stata espunta dall'ordinamento;
      che,   quindi,   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;