ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 15  febbraio  1991,  depositato  in cancelleria il 21 successivo, per
 conflitto di attribuzione sorto a  seguito  della  deliberazione  del
 C.I.P.E.  del 4 dicembre 1990 (Ripartizione alle regioni di somme del
 Fondo sanitario nazionale - conto capitale - anno 1990)  ed  iscritto
 al n. 12 del registro conflitti 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice  relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  Alberto  Predieri  per  la  Regione  Toscana  e
 l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la  Regione
 Toscana  ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato,  in  relazione  alla  delibera  C.I.P.E.   4   dicembre   1990
 (Ripartizione  alle  regioni di somme del Fondo sanitario nazionale -
 conto capitale -anno 1990), per lesione delle competenze  in  materia
 di  assistenza  sanitaria e ospedaliera ad essa garantite dagli artt.
 117 e 118 della Costituzione e della  propria  autonomia  finanziaria
 (art.  119  della  Costituzione), nell'attuazione datane dall'art. 51
 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    Dopo aver ricordato che con una precedente delibera del 28  giugno
 1990  il  C.I.P.E.  aveva disposto l'accantonamento di 76 miliardi di
 lire da destinare al finanziamento dei programmi di  "tutela  materno
 infantile"  e  "lotta  alle  malattie cardiovascolari", la ricorrente
 afferma che con  la  delibera  oggetto  del  presente  giudizio,  nel
 ripartire tra le regioni (e le province autonome) la somma suddetta e
 nell'assegnare  alla  Toscana un contributo pari a lire 2508 milioni,
 il C.I.P.E. avrebbe illegittimamente imposto uno specifico vincolo di
 destinazione,  stabilendo  che  gli  interventi  saranno  localizzati
 secondo  quanto  proposto  dal  Ministro della sanita' e individuando
 direttamente gli istituti, gli ospedali e le cliniche, le facolta'  e
 le  cattedre  beneficiarie degli interventi stessi. A corredo di cio'
 la stessa  delibera  precisa  che  "qualora  le  regioni  interessate
 ritengano  di dover intervenire con priorita' in strutture diverse da
 quelle sopra indicate, inoltreranno richiesta  motivata  al  Ministro
 della  sanita',  che  entro  30  giorni  sottoporra'  al  C.I.P.E. la
 richiesta di modifica alla presente deliberazione".
    Secondo la Regione Toscana, tali  disposizioni  si  porrebbero  in
 diretto  contrasto  con  l'art.  51  della legge n. 833 del 1978, che
 prevede un sistema di ripartizione del Fondo sanitario nazionale  per
 il  quale  le  regioni,  sebbene  debbano  impiegare il finanziamento
 ricevuto sulla base delle indicazioni del piano sanitario  nazionale,
 non  possono essere configurate come meri tramiti della erogazione di
 fondi  la  cui  determinazione,  destinazione   e   limitazione   sia
 dettagliatamente   stabilita  a  livello  statale,  pur  se  in  modo
 coincidente con le indicazioni  contenute  nei  piani  regionali.  E,
 continua  la  ricorrente,  tantomeno  puo'  ritenersi  conforme  alla
 garanzia  costituzionale  dell'autonomia   regionale   la   procedura
 prevista  per introdurre modificazioni alle localizzazioni decise dal
 Ministro,  la  quale  circoscrive  l'intervento  delle  regioni  alla
 formulazione  di  una  "richiesta  motivata". Ne' in senso contrario,
 osserva la ricorrente, potrebbe ricordarsi che le  leggi  finanziarie
 per  gli  anni  1983 e 1984 hanno previsto la possibilita' di imporre
 alla spesa sanitaria  vincoli  di  destinazione  in  conto  capitale,
 poiche'  le  relative disposizioni, oltre ad avere efficacia limitata
 nel tempo, precisavano di far salvo quanto prescritto nel citato art.
 51.
    Infine, la ricorrente rileva che il ricorso da essa  proposto  non
 potrebbe   esser   ritenuto   inammissibile   a  causa  della  omessa
 impugnazione  della  delibera  28  agosto  1990,  dal   momento   che
 quest'ultima  si  limitava a stabilire un vincolo di destinazione del
 finanziamento a determinati programmi, di per se'  non  lesivo  delle
 competenze  delle  singole  regioni in ordine alla ripartizione delle
 somme ad esse destinate fra i soggetti operanti al loro  interno,  se
 pure nel rispetto del vincolo di finanziamento.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, il quale, riservandosi di svolgere in un successivo scritto
 difensivo i  propri  argomenti,  ha  chiesto  che  il  ricorso  fosse
 dichiarato inammissibile o infondato.
    3.  -  In prossimita' dell'udienza il Presidente del Consiglio dei
 ministri ha depositato una memoria  difensiva  nella  quale  sostiene
 argomenti a favore dell'infondatezza del ricorso.
    Dopo  aver  rilevato  che  le  somme  assoggettate a uno specifico
 vincolo di destinazione rappresentano una parte  assai  esigua  delle
 quote  del  Fondo sanitario nazionale attribuite alle regioni (e alle
 province  autonome),  l'Avvocatura  dello  Stato   osserva   che   la
 determinazione statale, previo parere della Conferenza Stato-regioni,
 riguardo  alla  destinazione  di  alcune  somme  sarebbe giustificata
 dall'esigenza che alcuni interventi vengano valutati in  una  cornice
 sovraregionale,  al  fine  di non compromettere irrimediabilmente sia
 l'interesse nazionale e dei singoli cittadini  a  un'efficace  tutela
 sanitaria,  sia  l'interesse  delle regioni finitime affinche' non si
 espandano  determinate  malattie,  sia,  infine,  l'interesse   della
 collettivita'   ad   avere  uno  standard  moderno  ed  efficace  nel
 perseguire,  specifiche  finalita'  connesse  alla  salute  pubblica.
 Sempre  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  la  delibera  impugnata
 rispetterebbe l'autonomia regionale,  considerato  che  fa  salva  la
 possibilita' che le regioni propongano una diversa destinazione degli
 interventi.  E di cio' sarebbe convinta la stessa Regione Toscana, se
 e' vero che quest'ultima ha inviato al  Ministro  della  sanita'  una
 lettera a firma del vice presidente-Assessore regionale alla sanita',
 portata  a  conoscenza  degli  enti interessati alla esecuzione della
 delibera impugnata, con la quale si invita questi ultimi ad attendere
 l'approvazione da parte del  consiglio  regionale  del  programma  di
 intervento  tecnologico  previsto dalla legge toscana n. 61 del 1990,
 dicendo, fra l'altro, che "si comprendono le motivazioni tecniche che
 hanno portato il livello centrale  ad  assicurare  il  buon  uso  dei
 finanziamenti   andando   ad   individuare  la  localizzazione  degli
 interventi".
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione  Toscana ha sollevato, con ricorso regolarmente
 notificato e depositato,  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti
 dello  Stato  in  relazione  alla  delibera  C.I.P.E. 4 dicembre 1990
 (Ripartizione alle regioni di somme del Fondo sanitario  nazionale  -
 conto  capitale  -  anno 1990), la quale ha assegnato alle regioni le
 quote del Fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento dei
 programmi di  "tutela  materno  infantile"  e  "lotta  alle  malattie
 cardiovascolari",   individuando  direttamente  i  soggetti  operanti
 all'interno del territorio  regionale  destinatari  degli  interventi
 finanziari previsti.
    Piu'  precisamente,  la  Regione ricorrente considera lesiva delle
 proprie competenze in materia di assistenza sanitaria  e  ospedaliera
 (artt.  117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 51 della
 legge 23 dicembre 1978, n. 833) e della propria autonomia finanziaria
 (art. 119 della Costituzione)  l'anzidetta  delibera  C.I.P.E.  nella
 parte   in   cui   assegna   direttamente  i  finanziamenti  previsti
 all'ospedale Meyer di Firenze (per il programma materno infantile)  e
 alle  strutture C.N.R. convenzionate con l'Unita' sanitaria locale n.
 12 di Pisa (per il programma lotta  alle  malattie  cardiovascolari),
 dal momento che il C.I.P.E., anziche' attribuire i finanziamenti alla
 regione  (che  avrebbe dovuto provvedere alla successiva ripartizione
 delle  quote  attribuitele  fra  le   singole   strutture   sanitarie
 interessate,  operanti  all'interno  del proprio territorio), ha esso
 stesso individuato i singoli soggetti beneficiari,  usurpando  cosi',
 secondo  la  ricorrente,  un  potere che spetta alle regioni, se pure
 nell'ambito  dei  vincoli  di  destinazione  stabiliti  dalle   leggi
 statali.
    In via consequenziale, la Regione Toscana ha altresi' impugnato la
 delibera C.I.P.E. laddove dispone che "qualora le regioni interessate
 ritengano  di dover intervenire con priorita' in strutture diverse da
 quelle sopraindicate  inoltreranno  richiesta  motivata  al  Ministro
 della  sanita'  che,  entro trenta giorni, sottoporra' al C.I.P.E. la
 richiesta  di  modifica  alla  presente  deliberazione".  Anche  tale
 disposizione   presupporrebbe,   ad   avviso   della  ricorrente,  la
 competenza  del  C.I.P.E.  a  individuare   la   localizzazione   dei
 finanziamenti nell'ambito regionale e, pertanto, contrasterebbe con i
 parametri costituzionali gia' invocati.
    2. - Il ricorso va accolto.
    Considerato  che  ambedue  le strutture sanitarie cui si riferisce
 l'impugnazione della ricorrente sono istituti che  espletano  servizi
 di  assistenza  sanitaria  sottoposti  alle  competenze regionali, va
 ricordato che questa Corte, pur se ha riconosciuto che la  previsione
 di  finanziamenti  a  destinazione  vincolata  in  settori  legati  a
 interessi unitari di particolare  rilevanza  e  intensita'  fa  parte
 dell'impostazione    del    Servizio   sanitario   nazionale,   quale
 disciplinato dalla legislazione vigente, ha  tuttavia  precisato  nel
 medesimo    tempo   che   costituisce   requisito   di   legittimita'
 costituzionale di simili previsioni la garanzia alle singole  regioni
 della  liberta'  di  valutazione  e  d'impiego delle somme attribuite
 loro, sempreche' tale liberta' sia esercitata compatibilmente con  il
 vincolo  di  destinazione stabilito dalla legge statale (v., sent. n.
 64 del 1987,  nonche',  con  riferimento  a  finanziamenti  vincolati
 previsti  in  settori diversi dalla sanita', sentt. nn. 356 e 357 del
 1985, 517 del 1987, 505 del 1989, 266 del 1990).
    L'affermazione  di tale principio comporta che, a parte le ipotesi
 particolari per le quali sia diversamente disposto  (v.  art.  5  del
 decreto-legge  19  settembre  1987, n. 382, convertito nella legge 29
 ottobre 1987, n. 456, relativo agli istituti di  ricovero  e  cura  a
 carattere  scientifico) e salvi casi eccezionali legati alla natura e
 alla transitorieta' del finanziamento (v. sent. n. 505 del 1989), una
 disposizione  come   quella   contenuta   nella   delibera   C.I.P.E.
 contestata,   la   quale  individua  direttamente  fra  gli  istituti
 interessati sottoposti alle competenze della Regione  Toscana  quelli
 che  dovranno  beneficiare  delle quote del Fondo sanitario nazionale
 attribuite alla predetta Regione per il perseguimento degli obiettivi
 legati ai  programmi  "materno  infantile"  e  "lotta  alle  malattie
 cardiovascolari",  deve  essere  ritenuta  contrastante con gli artt.
 117, 118 e 119 della Costituzione. Una disposizione cosi'  formulata,
 infatti,  elimina  del  tutto  la  possibilita' che la Regione compia
 un'autonoma valutazione sulla ripartizione delle suddette  somme  fra
 le  unita'  sanitarie  locali  per il finanziamento di spese in conto
 capitale, ledendo cosi' quell'incomprimibile spazio di autonomia  che
 l'art.  51  quinto  comma,  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
 attuazione delle norme costituzionali da  ultimo  citate,  garantisce
 alle  regioni  anche  nelle  ipotesi  di finanziamenti a destinazione
 vincolata, se pure nell'ambito delle indicazioni contenute nel  piano
 sanitario nazionale o, in mancanza di questo, nella legge statale (v.
 sent. n. 64 del 1987).
    Sulla   base   di   tali  motivi  deve,  pertanto,  annullarsi  la
 deliberazione C.I.P.E. 4 dicembre 1990, nella parte in cui,  ai  fini
 della  localizzazione  degli interventi da realizzare, individua come
 beneficiari   dei   finanziamenti   l'ospedale   Meyer   di   Firenze
 (nell'ambito del programma "materno infantile") e le strutture C.N.R.
 convenzionate   con   l'unita'   sanitaria   locale  n.  12  di  Pisa
 (nell'ambito del programma "lotta alle malattie cardiovascolari").
    Consequenzialmente, in riferimento a questa parte  della  delibera
 citata,  va  annullata  altresi' la disposizione la quale prevede che
 "qualora le regioni interessate ritengano di  dover  intervenire  con
 priorita'  in  strutture diverse da quelle sopraindicate inoltreranno
 richiesta motivata  al  Ministro  della  sanita'  che,  entro  trenta
 giorni,  sottoporra'  al  C.I.P.E.  la  richiesta  di  modifica  alla
 presente deliberazione".