ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. e, n. 1,
 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia),  promosso
 con  l'ordinanza  emessa il 16 ottobre 1990 dal Pretore di Velletri -
 Sezione distaccata di Genzano di  Roma,  nel  procedimento  penale  a
 carico  di Nicotra Concetta ed altro, iscritta al n. 192 del registro
 ordinanze  1991, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
 n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 giugno 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Pretore di  Velletri  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'   costituzionale,   in   riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12
 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte  in  cui,  a
 suo  avviso,  non  consente di includere le opere edilizie abusive di
 limitata  volumetria,  ma  rimaste  incompiute,  tra  quelle  cui  e'
 applicabile  il beneficio dell'amnistia, in quanto "non essendo stata
 terminata l'opera non e' possibile determinarne il  volume";  il  che
 comporterebbe una illegittima disparita' di trattamento nei confronti
 di ipotesi piu' gravi (opere edilizie compiute) che godrebbero invece
 di un piu' favorevole trattamento;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita',  o  comunque per l'infondatezza
 della sollevata questione.
    Considerato che detta interpretazione della norma impugnata, sulla
 quale il giudice remittente  fonda  la  questione,  e'  da  ritenersi
 manifestamente  erronea  in  quanto  la giurisprudenza della Corte di
 Cassazione  (resa  in  occasione  dei  precedenti  provvedimenti   di
 amnistia,  identici  sul  punto in esame) e' unanime nel ritenere che
 nell'espressione legislativa "violazioni che comportino una  limitata
 entita'   dei   volumi  illegittimamente  realizzati"  rientri  anche
 l'occupazione  di  qualsiasi  spazio   racchiuso   in   pilastri   di
 elevazione,  o in altra struttura muraria, giacche' anche dette opere
 sono sufficienti a delimitare una porzione di volume e  a  realizzare
 una trasformazione urbanistica dello spazio asservendolo abusivamente
 a  fini  edilizi  (cfr.  tra  le altre: Cass., sez. 3a, n. 7871 del 5
 ottobre 1983; sez. 3a, n. 4178 del 6 maggio 1985);
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.