ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4  della  legge
 della Regione Lazio 8 giugno (recte: 11 maggio) 1984, n. 19 (Norme di
 procedura  per  l'estinzione  delle  I.P.A.B.  e  norme in materia di
 patrimonio e personale) promosso con ordinanza emessa  il  20  luglio
 1990  dal  Pretore  di  Viterbo  nel procedimento civile vertente tra
 Comune di Soriano nel Cimino e S.P.A. Parke Davis iscritta al  n.  79
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione del Comune  di  Soriano  nel  Cimino,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  della  Giunta della
 Regione Lazio;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi l'avv. Marcello  Polacchi  per  il  Comune  di  Soriano  nel
 Cimino;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il Pretore di Viterbo, nel giudizio di opposizione promosso
 dal Comune di Soriano nel Cimino, avverso il precetto con il quale la
 Parke Davis S.p.a. gli aveva intimato il pagamento  di  somme  dovute
 dalla  disciolta  I.P.A.B.  Ospedale  S.  Giovanni di Dio, quale ente
 subentrante  nei  rapporti  giuridici  pendenti,  ha  sollevato,  con
 ordinanza  emessa  il  20  luglio  1990,  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in  riferimento  all'art.  81,  ultimo  comma,  della
 Costituzione,  dell'ar.  4  della  legge della Regione Lazio 8 giugno
 (recte: 11 maggio) 1984, n. 19 (Norme di procedura  per  l'estinzione
 delle I.P.A.B. e norme in materia di patrimonio e personale).
    Osserva  il  giudice  a quo che la qualita' di debitore del Comune
 discende dalla delibera adottata dalla Giunta regionale del Lazio  in
 data 23 dicembre 1988, n. 11399, in attuazione del suindicato art. 4,
 primo e secondo comma, secondo i quali l'estinzione delle I.P.A.B. e'
 dichiarata  dalla  Giunta,  con  la contestuale indicazione dell'ente
 pubblico, di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e
 la proprieta' dei beni,  e  che  subentra  nei  rapporti  pendenti  a
 qualsiasi  titolo,  inerenti  i  beni e loro pertinenze, oltre che in
 tutti  gli  altri  rapporti  giuridici  preesistenti.  Le  menzionate
 disposizioni  della legge regionale non sembrano tuttavia conformi al
 dettato  dell'art.  81,  ultimo  comma,  della Costituzione, alla cui
 stregua ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
 mezzi per farvi fronte, in quanto non prevedono i mezzi con i quali i
 comuni possano far fronte ai maggiori oneri posti a loro carico quali
 enti subentranti alle I.P.A.B. estinte.
   Ne' sembra sufficiente, ad avviso del giudice a quo,  a  soddisfare
 il  princi'pio  posto dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione,
 la  previsione,   contenuta   nella   norma   impugnata,   circa   il
 trasferimento  al  comune  della  proprieta' dei beni delle I.P.A.B.,
 poiche' e'  assente  ogni  meccanismo  correttivo  per  l'ipotesi  di
 squilibrio  tra  attivita' e passivita', tale da creare uno sbilancio
 in danno dell'ente subentrante  (sbilancio,  nella  specie,  ritenuto
 palese).
    Ed  e'  pacifico,  prosegue  l'ordinanza,  che  il  precetto posto
 dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione trova applicazione non
 solo nei riguardi dello Stato, ma anche nei confronti  di  tutti  gli
 enti  rientranti  nella  c.d. finanza pubblica allargata, tra i quali
 sono compresi i comuni.
    La questione, conclude l'ordinanza, e' infine  rilevante,  poiche'
 la  deliberazione  della  Giunta  regionale resterebbe travolta dalla
 dichiarazione di  incostituzionalita'  delle  disposizioni  di  legge
 sulle  quali  era fondata, e verrebbe pertanto meno la legittimazione
 passiva del comune.
    2. - Si e' costituito il Comune di Soriano nel  Cimino,  chiedendo
 alla Corte di dichiarare illegittima la norma impugnata.
    3.  -  Si  e'  altresi'  costituita  la Regione Lazio, con memoria
 depositata fuori termine.
                        Considerato in diritto
    1. - Con l'ordinanza di rimessione e' sollevata in via incidentale
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 81,
 quarto comma, della  Costituzione,  dell'art.  4  della  legge  della
 Regione  Lazio  8  giugno  (recte:  11 maggio) 1984, n. 19, (Norme di
 procedura per l'estinzione delle  I.P.A.B.  e  norme  in  materia  di
 patrimonio  e personale), nella parte in cui, mentre attribuisce alla
 giunta  regionale  la  competenza  a  dichiarare  l'estinzione  delle
 I.P.A.B.  e  a  individuare  l'ente pubblico, di norma il comune, cui
 sono trasferiti il personale e la proprieta' dei  beni  dell'I.P.A.B.
 estinta,  e  che  subentra  nei  rapporti giuridici facenti capo alla
 medesima, non indica i mezzi con i quali il comune possa  far  fronte
 ai  maggiori  oneri  e  alle passivita' di bilancio derivanti da tale
 subingresso.
    Il giudice a quo, premesso che nel caso il comune si  era  opposto
 al   precetto   concernente   un   credito   vantato   nei  confronti
 dell'I.P.A.B. "Ospedale S.Giovanni di Dio" di Soriano nel Cimino, cui
 il comune stesso era subentrato in base alla norma  impugnata  e  per
 effetto  della  deliberazione della giunta della Regione Lazio del 23
 dicembre 1988, avente per  oggetto  la  dichiarazione  di  estinzione
 della stessa I.P.A.B., denuncia la violazione del richiamato precetto
 costituzionale  - che ritiene applicabile con riferimento a tutti gli
 enti della cosiddetta finanza pubblica allargata - anche in base alla
 considerazione  che  dalla  cennata  deliberazione  emergevano  gravi
 passivita' a carico dell'ente estinto.
    2.  -  La legge regionale ora indicata, con l'art. 1, primo comma,
 stabilisce che le I.P.A.B. aventi  sede  e  operanti  nel  territorio
 regionale,  che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 70, primo
 comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (sopravvenuta mancanza del
 fine o sopravvenuta non rispondenza a  un  interesse  della  pubblica
 assistenza e beneficenza, o sopravvenuta superfluita'), sono soggette
 a  trasformazione  secondo  le  norme  e  le procedure previste dalla
 richiamata  legge  n.  6972.  La  detta  legge  regionale  stabilisce
 altresi', con l'art. 1, secondo comma, che le stesse I.P.A.B., quando
 la  trasformazione  non  ne sia possibile per impedimenti oggettivi o
 per  mancata  rispondenza   all'interesse   dell'assistenza   sociale
 pubblica,  possono  essere  dichiarate  estinte  e introduce all'uopo
 apposite procedure e modalita'. La stessa legge regionale  stabilisce
 infine,   con   l'art.  1,  terzo  comma,  che  la  trasformazione  e
 l'estinzione possono aver luogo nei confronti delle I.P.A.B. non piu'
 in grado di perseguire gli  scopi  statutari  "perche'  in  oggettive
 situazioni   di   non  contingente  mancanza  di  mezzi  economici  e
 finanziari".
    Le procedure e modalita' prescritte  per  l'estinzione,  ai  sensi
 dell'art. 2 della legge regionale ora indicata, comprendono:
       a)  la  proposta  da parte dell'organo di amministrazione della
 singola I.P.A.B. da dichiarare estinta, o da parte del consiglio  del
 comune  nel  cui  territorio trovasi la sede legale dell'istituzione,
 ovvero la promozione, d'ufficio, da parte della giunta regionale;
       b) il parere, nel caso di proposta della stessa I.P.A.B. o  del
 detto comune, dell'altro ente cui spetta il potere di proposta;
       c)  il parere, nel caso di promozione d'ufficio, dell'I.P.A.B.,
 nonche' del detto comune;
       d) il parere, in ogni caso, dell'ente destinatario dei  beni  e
 del personale dell'I.P.A.B. da dichiarare estinta.
    La  legge  regionale  ora indicata prevede altresi', con l'art. 3,
 che l'organo di amministrazione dell'I.P.A.B. da dichiarare  estinta,
 o,  in caso di inadempienza, il sindaco del comune nel cui territorio
 e' la sede legale della stessa  I.P.A.B.,  procede  alla  rilevazione
 della   situazione   patrimoniale,  alla  ricognizione  dei  rapporti
 giuridici pendenti ed alla ricognizione del  personale  dell'I.P.A.B.
 da dichiarare estinta.
    3. - La questione non e' fondata.
    La  legittimita'  della  legge  regionale  di cui si tratta non e'
 contestata sotto l'aspetto della competenza della regione a  regolare
 con   legge  la  (trasformazione  e  la)  estinzione  delle  I.P.A.B.
 infraregionali,  ne'  sotto  l'aspetto  del  contenuto,  come   sopra
 descritto,  della  disciplina che essa ha dettato in proposito, salvo
 che per quanto concerne la dedotta violazione  dell'art.  81,  quarto
 comma,  della  Costituzione,  in cui essa incorrerebbe nella parte in
 cui, nel prevedere che  il  comune  possa  essere  individuato  quale
 destinatario  del  patrimonio  dell'I.P.A.B.  da dichiarare estinta e
 quale subentrante nei rapporti giuridici facenti capo a questa  (art.
 4), non indica i mezzi mediante i quali il comune possa far fronte ai
 maggiori   oneri  e  particolarmente  sopperire  alle  passivita'  di
 bilancio derivanti dal previsto subingresso.
    La configurabilita' del vizio  ora  dedotto  anche  per  la  legge
 regionale  e'  ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n.
 63 del 1979).
    Deve  peraltro  ritenersi  per la detta legge, come si ritiene per
 quella nazionale, che il  vizio  sussista  in  concreto  solo  se  le
 maggiori  spese  derivanti  dalla  sua applicazione siano esattamente
 prevedibili,  nell'  an  e  nel  quantum,  al   momento   della   sua
 approvazione  (cfr.  sentenze nn. 320 del 1989, 478 del 1987, 341 del
 1983).
    Ora, anzitutto l'intera legge  regionale  in  discorso  ha  natura
 meramente  organizzatoria  e  non  di  legge  di  spesa.  Ma  anche a
 prescindere da cio', proprio dal contenuto della disciplina con  essa
 introdotta,  come  sopra  descritto, si desume che gli oneri ai quali
 sarebbero  andati  incontro  i  comuni,  in  quanto  subentranti  nei
 rapporti  giuridici  facenti  capo  alle  I.P.A.B. estinte, erano non
 soltanto imprevedibili nelle quantita' e nei  tempi,  ma  addirittura
 del tutto eventuali al momento della approvazione della legge stessa.
    Invero  la  legge regionale n. 19 del 1984 si limita a contemplare
 l'estinzione delle I.P.A.B. (da  dichiarare  ad  opera  della  giunta
 regionale) come possibile e sempre che si avveri una data situazione,
 situazione  che  puo' essere, ma non e' necessariamente, quella della
 "non contingente mancanza di  mezzi  economici  e  finanziari"  cosi'
 grave da impedire il perseguimento degli scopi statutari.
    Per  di  piu',  la  non  contingente  e  grave  "mancanza di mezzi
 economici e finanziari" viene acclarata mediante accertamenti  (circa
 i  beni,  i  debiti,  gli  oneri relativi al personale) compiuti solo
 quando e' avviato il procedimento di estinzione (art. 3  della  legge
 regionale  n.  19).  E' solo in questo momento, certamente successivo
 all'approvazione della legge, che e' dato  verificare  se  e  in  che
 misura  il  comune  subentrante  vada incontro ad oneri cui non e' in
 grado di far  fronte  con  il  patrimonio  e  con  le  entrate  della
 istituzione estinta.
    E'   ovvio   che   non   puo'  indurre  a  ritenere  il  contrario
 l'accertamento risultante dalla dichiarazione di estinzione ad  opera
 della  giunta  regionale  con deliberazione del 23 dicembre 1988 (sia
 pure con  riferimento  al  31  dicembre  1986),  ne'  tanto  meno  il
 ripianamento  disposto mediante contributi a favore del comune, anche
 in relazione all'I.P.A.B. estinta di cui trattasi, con la  successiva
 legge regionale 25 novembre 1989, n. 69.
    Invero  la prevedibilita' o, al contrario, la non prevedibilita' o
 addirittura la remota eventualita' di oneri o di spese va riferita  -
 ai  fini della pronuncia sulla violazione dell'art. 81, quarto comma,
 della  Costituzione  -  a  una  prudente   valutazione   da   operare
 preventivamente  (cioe',  ripetesi,  al momento di approvazione della
 legge), e  non  al  riscontro  da  effettuare  successivamente,  alla
 stregua  di quanto effettivamente verificatosi (cfr., con particolare
 riguardo alla legislazione di ripianamento, sent. n. 320 del 1989).