ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo
 e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482  (Modificazioni
 del  trattamento  tributario  delle indennita' di fine rapporto e dei
 capitali corrisposti in  dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
 sulla  vita),  promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 della
 Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da
 Liliana Felici contro l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al  n.
 132 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 77, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 maggio 1991 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con
 ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte  il  22  febbraio
 1991)  ha  sollevato,  in riferimento all'art. 53 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4,  primo  e
 quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482;
    Considerato che questa Corte, nel decidere una questione identica,
 con  la  sentenza  n.  231  del  1991  ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della  l.  26
 settembre  1985,  n.  482  "nella  parte in cui non prevedono, per le
 indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a
 favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che  dall'imponibile
 da  assoggettare  ad  imposta  vada  detratta  una  somma  pari  alla
 percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al  rapporto
 esistente,  alla  data  del  collocamento a riposo, tra il contributo
 posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del  contributo
 previdenziale  obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e
 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, cosi' come integrato dalla legge
 20 marzo 1980, n. 75";
      che,  pertanto,  la  normativa  impugnata  e'  stata  dichiarata
 costituzionalmente illegittima;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
 9,  secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;