ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 della Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Liliana Felici contro l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 febbraio 1991) ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482; Considerato che questa Corte, nel decidere una questione identica, con la sentenza n. 231 del 1991 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, cosi' come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75"; che, pertanto, la normativa impugnata e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima; Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;