ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 440 del
 codice  di  procedura  penale,  promosso  con  ordinanza emessa il 17
 gennaio 1991 dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Lamezia  Terme,  nel processo penale a carico di Leone
 Flora Eugenia, iscritta al n.  185  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 13, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Lamezia Terme ha, con ordinanza  del  17  gennaio  1991,
 sollevato,   in   riferimento  all'art.  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita' degli artt.  438  e  440  del
 codice  di  procedura  penale,  "nella parte in cui dispongono che il
 giudice,  sul  dissenso  del  pubblico  ministero  dalla richiesta di
 definizione del processo con giudizio abbreviato, quantunque motivato
 dalla non definibilita' del processo medesimo allo stato degli  atti,
 debba  limitarsi a prendere atto di tale determinazione e disporre la
 prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, anche nella  ipotesi
 in cui non condivida la motivazione del dissenso";
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  81  del 1991,
 dichiarativa   dell'illegittimita'   costituzionale   del   combinato
 disposto  degli  artt.  438,  439,  440 e 442 del codice di procedura
 penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,  in
 caso  di  dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte
 in cui non prevede che il giudice, quando, a  dibattimento  concluso,
 ritiene  ingiustificato  il  dissenso  del  pubblico ministero, possa
 applicare all'imputato la riduzione  di  pena  contemplata  dall'art.
 442,  secondo comma, del codice di procedura penale, ha precisato che
 "poiche', con il negare il proprio  consenso  all'adozione  del  rito
 abbreviato, il pubblico ministero esprime la volonta' che il processo
 sia  definito  in quella fase cruciale del sistema accusatorio che e'
 il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non  puo'
 trovare  posto  all'interno  dell'udienza  preliminare e, quindi, non
 puo' venir  affidato  al  giudice  preposto  ad  essa,  perche'  cio'
 significherebbe  adottare  un  rito speciale contro le determinazioni
 del pubblico ministero";
      che, di conseguenza, risultando la questione gia'  decisa  dalla
 sentenza   ora   ricordata,  deve  esserne  dichiarata  la  manifesta
 infondatezza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;