ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Gobbi Luciano ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato richiesta di rinvio a giudizio di Gobbi Luciano, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie sarebbe stato piu' opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro della notizia di reato, il ricorso, da parte del pubblico ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale; che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a) l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza preliminare, inibendo al giudice per le indagini preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte di autorita' giudiziaria non giudicante ma requirente, mentre al contrario l'art. 455 del codice di procedura penale consente allo stesso giudice di rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero; b) l'art. 419, quinto e sesto comma, in quanto subordinano il rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalita' dell'imputato; che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate disposizioni contrastano con il principio di eguaglianza e determinano, inoltre, un "intasamento qualitativo-quantitativo dell'udienza preliminare", in violazione dei suindicati parametri; che, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate; Considerato che la questione concernente l'art. 419, quinto e sesto comma, va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che non risulta dall'ordinanza che nel relativo giudizio l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato: che la questione concernente l'art. 418, primo comma, gia' sollevata dallo stesso giudice con precedenti ordinanze, e' stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n. 234, n. 256 e n. 293 del 1991; che la nuova ordinanza non prospetta argomenti o motivi nuovi, sicche' la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;