ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  418,  primo
 comma,  e  419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,
 promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal Giudice per  le
 indagini  preliminari  presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
 penale a carico di Gobbi Luciano ed altri, iscritta  al  n.  223  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 19 giugno 1991 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto che il giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato
 richiesta di rinvio a giudizio di Gobbi Luciano, ai  sensi  dell'art.
 416  del  codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie
 sarebbe stato piu' opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo
 interrogatorio dell'imputato  entro  90  giorni  dall'iscrizione  nel
 registro  della  notizia  di reato, il ricorso, da parte del pubblico
 ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di  procedura
 penale,  ha  sollevato,  con  ordinanza  emessa  il 17 dicembre 1990,
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento  agli  artt.
 2,  3,  97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418,
 primo comma, e 419, quinto e sesto comma,  del  codice  di  procedura
 penale;
      che,  in  particolare,  il giudice a quo sottopone a censura: a)
 l'art. 418, primo  comma,  in  quanto  rende  obbligatoria  l'udienza
 preliminare,  inibendo  al  giudice  per le indagini preliminari ogni
 forma di controllo sulla  scelta  del  rito  da  parte  di  autorita'
 giudiziaria  non giudicante ma requirente, mentre al contrario l'art.
 455 del codice di procedura penale consente allo  stesso  giudice  di
 rigettare  la  richiesta  di giudizio immediato avanzata dal pubblico
 ministero; b) l'art. 419, quinto e sesto comma, in quanto subordinano
 il   rifiuto   dell'udienza   preliminare    alla    discrezionalita'
 dell'imputato;
      che,   ad   avviso   del   giudice   remittente,  le  suindicate
 disposizioni  contrastano  con  il   principio   di   eguaglianza   e
 determinano,   inoltre,   un   "intasamento  qualitativo-quantitativo
 dell'udienza preliminare", in violazione dei suindicati parametri;
      che, e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni
 siano dichiarate infondate;
    Considerato  che  la  questione  concernente  l'art. 419, quinto e
 sesto comma, va dichiarata manifestamente inammissibile, per  difetto
 di  rilevanza, atteso che non risulta dall'ordinanza che nel relativo
 giudizio  l'imputato  avesse  rinunciato  all'udienza  preliminare  e
 richiesto il giudizio immediato:
      che  la  questione  concernente  l'art.  418,  primo comma, gia'
 sollevata dallo stesso giudice con  precedenti  ordinanze,  e'  stata
 dichiarata  manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n.
 234, n. 256 e n. 293 del 1991;
      che la nuova ordinanza non prospetta argomenti o  motivi  nuovi,
 sicche' la questione va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;