ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  40  e  645  del codice di procedura civile promosso con
 ordinanza  emessa  l'8  gennaio  1991  dal  Pretore  di  Torino   nel
 procedimento  civile  vertente  tra  S.r.l. Diano e Condominio di Via
 Tunisi, 67 - Torino iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 16, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 giugno 1991 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che in un giudizio di opposizione a  decreto  ingiuntivo,
 emesso  dal  Pretore  di  Torino  il  14  settembre 1990 a favore del
 Condominio di Via Tunisi 67, Torino,  per  il  mancato  pagamento  di
 oneri  condominiali, da parte della societa' Diano a r.l., il Pretore
 adito ha sollevato d'ufficio,  con  ordinanza  dell'8  gennaio  1991,
 questione  incidentale  di costituzionalita'degli artt. 40 e 645 cod.
 proc. civ. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte  in  cui,
 in   caso   di   cause   connesse,  non  consentono  che  il  giudice
 dell'opposizione possa rimettere le  parti  al  giudice  della  causa
 principale o a quello previamente adito;
      che     il    giudice    rimettente    ritiene,    sulla    base
 dell'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, essere di
 carattere funzionale la competenza del giudice, che abbia  emesso  il
 decreto  ingiuntivo,  a  conoscere  anche della relativa opposizione,
 talche' essa non puo' subire deroghe per ragioni di connessione;
      che in  tal  modo  -  secondo  il  giudice  rimettente  -  viene
 frustrato  l'interesse  al  simultaneus processus della parte opposta
 con conseguente lesione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.);
      che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri  a
 mezzo  dell'Avvocatura  Generale dello Stato sostenendo che il cumulo
 di cause in un  unico  processo  per  effetto  degli  spostamenti  di
 competenza in ragione della connessione risponde unicamente a criteri
 di  mera  opportunita' e di economia di attivita' processuale secondo
 scelte  legislative  che  non  incidono  sulla  sfera   di   garanzia
 assicurata  dall'art.  24  Cost.  in  quanto  idonee  ad impedire o a
 rendere particolarmente oneroso l'esercizio del diritto di  azione  e
 di difesa;
    Considerato  che  secondo  la scarna motivazione dell'ordinanza di
 rimessione vi sarebbe  "violazione  del  diritto  di  azionare  e  di
 difesa,  garantito  dall'art.  24,  in  quanto  la  possibilita'  del
 simultaneus processus (con l'univocita'  dei  tempi  e  modalita'  di
 decisione  dell'unico  processo)  non  sussiste  per  coloro che sono
 ingiunti con il decreto ingiuntivo, anziche' chiamati con il giudizio
 ordinario";
      che  da cio' sembrerebbe doversi desumere che secondo il giudice
 a  quo  la  violazione   dell'art.   24   Cost.   deriverebbe   dalla
 inattuabilita' del simultaneus processus;
      che,  per  contro,  il  simultaneus processus e' mero espediente
 processuale mirato a fini di economia dei giudizi  e  di  prevenzione
 del  pericolo  di  eventuali  giudicati  contraddittori,  onde la sua
 inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione ne'  il  diritto
 di   difesa  una  volta  che  la  pretesa  sostanziale  del  soggetto
 interessato possa  essere  fatta  valere  nella  competente,  pur  se
 distinta,  sede  giudiziaria  con  pienezza  di  contraddittorio e di
 difesa;
      che tanto a maggior ragione vale quando il  sistema  processuale
 preveda  comunque  strumenti di raccordo, quale nel caso - in difetto
 delle condizioni  per  la  pronunzia,  da  parte  del  giudice  della
 opposizione,  di  sentenza  subordinata  alla prestazione di cauzione
 (art. 35 cod. proc. civ.) - la sospensione necessaria  (ex  art.  295
 cod.  proc.  civ.)  della  causa di opposizione al decreto ingiuntivo
 fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul  credito
 opposto  in  compensazione,  previa  - naturalmente - valutazione del
 giudice circa la ricorrenza del nesso di pregiudizialita', cosi' come
 alla valutazione dello stesso giudice sarebbe rimessa la  sussistenza
 degli  estremi  necessari  per  farsi  luogo, se fosse consentito, al
 simultaneus processus;
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;