ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Diano e Condominio di Via Tunisi, 67 - Torino iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Pretore di Torino il 14 settembre 1990 a favore del Condominio di Via Tunisi 67, Torino, per il mancato pagamento di oneri condominiali, da parte della societa' Diano a r.l., il Pretore adito ha sollevato d'ufficio, con ordinanza dell'8 gennaio 1991, questione incidentale di costituzionalita'degli artt. 40 e 645 cod. proc. civ. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte in cui, in caso di cause connesse, non consentono che il giudice dell'opposizione possa rimettere le parti al giudice della causa principale o a quello previamente adito; che il giudice rimettente ritiene, sulla base dell'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, essere di carattere funzionale la competenza del giudice, che abbia emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere anche della relativa opposizione, talche' essa non puo' subire deroghe per ragioni di connessione; che in tal modo - secondo il giudice rimettente - viene frustrato l'interesse al simultaneus processus della parte opposta con conseguente lesione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.); che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che il cumulo di cause in un unico processo per effetto degli spostamenti di competenza in ragione della connessione risponde unicamente a criteri di mera opportunita' e di economia di attivita' processuale secondo scelte legislative che non incidono sulla sfera di garanzia assicurata dall'art. 24 Cost. in quanto idonee ad impedire o a rendere particolarmente oneroso l'esercizio del diritto di azione e di difesa; Considerato che secondo la scarna motivazione dell'ordinanza di rimessione vi sarebbe "violazione del diritto di azionare e di difesa, garantito dall'art. 24, in quanto la possibilita' del simultaneus processus (con l'univocita' dei tempi e modalita' di decisione dell'unico processo) non sussiste per coloro che sono ingiunti con il decreto ingiuntivo, anziche' chiamati con il giudizio ordinario"; che da cio' sembrerebbe doversi desumere che secondo il giudice a quo la violazione dell'art. 24 Cost. deriverebbe dalla inattuabilita' del simultaneus processus; che, per contro, il simultaneus processus e' mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di eventuali giudicati contraddittori, onde la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione ne' il diritto di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa; che tanto a maggior ragione vale quando il sistema processuale preveda comunque strumenti di raccordo, quale nel caso - in difetto delle condizioni per la pronunzia, da parte del giudice della opposizione, di sentenza subordinata alla prestazione di cauzione (art. 35 cod. proc. civ.) - la sospensione necessaria (ex art. 295 cod. proc. civ.) della causa di opposizione al decreto ingiuntivo fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul credito opposto in compensazione, previa - naturalmente - valutazione del giudice circa la ricorrenza del nesso di pregiudizialita', cosi' come alla valutazione dello stesso giudice sarebbe rimessa la sussistenza degli estremi necessari per farsi luogo, se fosse consentito, al simultaneus processus; che pertanto la questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;