ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 128  del  regio
 decreto-legge   4   ottobre   1935,   n.   1827   (Perfezionamento  e
 coordinamento legislativo della previdenza sociale)  e  dell'art.  69
 della  legge  30  aprile  1969,  n.  153 (Revisione degli ordinamenti
 pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso  con
 ordinanza  emessa  il  18  dicembre  1990 dal Pretore di Chieti nella
 procedura   esecutiva  promossa  da  Salvatore  Lidia  ed  altri  nei
 confronti di Febo Luigi ed altro, iscritta al  n.  226  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 19 giugno 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  Vice  Pretore  di  Chieti  ha   sollevato,   in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e 69 della  legge
 30   aprile   1969  n.  153:  "nella  parte  in  cui  non  prevedono,
 analogamente all'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed  all'art.
 545  del  codice  di  procedura  civile, la pignorabilita' fino ad un
 quinto, per ogni credito, delle pensioni erogate  dall'INPS,  diverse
 da quella sociale".
    Considerato,  in  primo  luogo,  che  il  presupposto sul quale il
 giudice remittente fonda la questione, e'  manifestamente  errato  in
 quanto  nessuna delle norme indicate come tertium comparationis (art.
 2 del d.P.R. 5 gennaio  1950  n.  180  ed  art.  545  del  codice  di
 procedura  civile)  consente,  allo  stato,  la  pignorabilita' delle
 pensioni per crediti non qualificati;
      che, nel merito, questione identica  e'  stata  gia'  decisa  da
 questa  Corte  nel  senso  della  infondatezza con sentenza n. 55 del
 1991, la quale, dopo  aver  premesso  che  il  diverso  regime  della
 pignorabilita'  delle  pensioni  non incide sul contenuto sostanziale
 della responsabilita' patrimoniale del  debitore,  che  resta  sempre
 quello  disciplinato dall'art. 2740 del codice civile (v. anche sent.
 n. 580 del 1989), ha affermato che detta disciplina non puo' comunque
 ritenersi irragionevole "poiche' trova  fondamento  nella  intrinseca
 diversita'  di due situazioni giuridiche (diritto alla retribuzione e
 diritto alla pensione) che rispondono a principi e finalita' diversi,
 quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt.  36  e  38  della
 Costituzione";
      che,   pertanto,  anche  la  proposta  questione  va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.