ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  14-
 bis  del  d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni
 nella legge 17 febbraio 1985, n.  17,  (Disposizioni  in  materia  di
 imposta  sul  valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni
 relative all'Amministrazione finanziaria) e dell'art. 1  della  legge
 24  maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma
 14-bis,  del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.   853,   recante
 disposizioni  in  materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
 sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione  finanziaria,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17),
 promosso  con  ordinanza  emessa  l'11  gennaio  1991  dal  Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, sul
 ricorso  proposto  da  Tesei Mario contro il Ministero dei Trasporti,
 iscritta al n. 238 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Tesei Mario;
    Udito nella camera di consiglio del  19  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di un giudizio promosso da Mario Tesei
 contro il Ministero dei Trasporti, del quale  e'  dipendente  con  la
 qualifica    di   Ispettore   aggiunto   principale,   per   ottenere
 l'annullamento del provvedimento con cui e' stata respinta la domanda
 di passaggio nella carriera direttiva,  in  estensione  dei  benefici
 concessi  al  personale  di  concetto del Ministero delle finanze col
 d.P.R. 1› giugno 1972, n.  319 e con la legge 24 maggio 1989, n. 193,
 il T.A.R. del Lazio - Sezione distaccata  di  Latina,  con  ordinanza
 dell'11   gennaio   1991,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre  1984,
 n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n.
 17, e dell'art. 1 della citata legge n. 193 del 1989, "nella parte in
 cui,   nell'attribuire  taluni  benefici  di  carriera  al  personale
 dipendente dal Ministero delle finanze, non vi hanno ricompreso anche
 il  personale,  nel  quale  rientra  il  ricorrente,  dipendente  dal
 Ministero dei trasporti";
      che,   ad   avviso   del   giudice   remittente,  la  diversita'
 dell'Amministrazionedi appartenenza non e' criterio  sufficiente  per
 giustificare  la  disparita'  di  trattamento  di posizioni di lavoro
 oggettivamente uguali, dato che il ricorrente e' in possesso di tutti
 i requisiti indicati nell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. n.  853  del
 1984 per l'ammissione ai benefici normativi ed economici previsti dal
 d.P.R. n. 319 del 1972;
      che, pertanto, il menzionato art. 4, comma 14-bis, e la relativa
 norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 1 della legge
 n.  193  del  1989,  sono  giudicati  contrastanti  col  principio di
 eguaglianza di  cui  all'art.  3  Cost.,  nonche'  col  principio  di
 proporzionalita'  della  retribuzione  alla  qualita' e quantita' del
 lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col  principio  di  buon
 andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
    Considerato   che  le  norme  impugnate,  in  quanto  dettano  una
 disciplina speciale per il personale di concetto del Ministero  delle
 finanze,   non   sono  applicabili  nel  caso  oggetto  del  giudizio
 principale, come premette lo stesso giudice a quo, sicche'  manca  il
 primo   presupposto   di   rilevanza  della  sollevata  questione  di
 costituzionalita';
      che,  essendo   le   medesime   norme   addotte   come   tertium
 comparationis  ai  fini  del principio di eguaglianza, l'impugnazione
 doveva essere rivolta contro le norme generali che regolano lo  stato
 giuridico  degli  impiegati  civili  dello  Stato, nella parte da cui
 dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente;
      che,  comunque,  la  giurisprudenza  costante  di  questa  Corte
 esclude che da una disciplina speciale, portante un trattamento  piu'
 favorevole,  si  possa  desumere  un  termine  di  paragone utile per
 impugnare la disciplina generale  in  riferimento  all'art.  3  Cost.
 (cfr.  sent. nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990, e spec.
 ord. n. 582 del 1988);
      che nemmeno il preteso contrasto con gli artt.  36  e  97  Cost.
 puo' essere prospettato in relazione alle norme denunciate, le quali,
 appunto  in  ragione  del  loro carattere di specialita', non possono
 essere censurate per non avere  considerato  anche  il  personale  di
 Amministrazioni diverse da quella finanziaria;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;