ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  primo
 comma,  della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n.
 6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in
 attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega  di  funzioni
 amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini),
 come     modificato    dall'art.    13    della    legge    regionale
 dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed  integrazioni
 alla  legge  regionale  27  gennaio  1986,  n. 6, recante norme sullo
 smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10  settembre  1982,
 n.  915,  e  della  legge  23  ottobre  1987,  n.  441), promosso con
 ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Modena  -  Sezione
 distaccata di Sassuolo - nel procedimento penale a carico di Catelani
 Bruna,  iscritta  al  n. 175 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  12,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  Catelani Bruna nonche' l'atto
 d'intervento della Regione Emilia-Romagna;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo
 -  nel procedimento penale a carico di Castellani Bruna, imputata del
 reato previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 915  del  1982  (stoccaggio
 provvisorio  di  rifiuti  tossici senza autorizzazione), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18,  primo  comma,
 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, come
 modificato  dall'art.  13  della legge della stessa Regione 26 luglio
 1988,  n.  29,   nella   parte   in   cui   esclude   la   necessita'
 dell'autorizzazione  regionale  di  cui  all'art.  6, lettera d), del
 d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo temporaneo di rifiuti  tossici
 e  nocivi  effettuato  dalle  imprese  nel corso dei rispettivi cicli
 lavorativi;
      che, a parere del remittente, sarebbero violati gli  artt.  117,
 25,  secondo  comma,  e  3  della  Costituzione, per avere la Regione
 legiferato in materia di competenza statale e penalmente  sanzionata,
 e  creata una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni
 analoghe  (accumuli  temporanei  interni   ed   accumuli   temporanei
 esterni);
      che  nel giudizio si e' costituita la parte privata, la quale ha
 rilevato la legittimita' della distinzione tra  accumulo  provvisorio
 di  rifiuti  all'interno dello stabilimento e stoccaggio provvisorio;
 la competenza della Regione a legiferare  in  materia  ponendo  delle
 distinzioni  fra  le  fattispecie  previste  dalla  legge  statale  e
 stabilendo, per alcune di esse, solo sanzioni amministrative in luogo
 di quelle penali, onde la infondatezza della questione;
      che  e'  intervenuta anche la Regione Emilia-Romagna la quale ha
 contestato l'interpretazione data dal giudice remittente,  sostenendo
 la  legittimita'  del  suo  intervento  legislativo; in subordine, ha
 chiesto che fosse sollevata questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  16,  primo  comma,  e  26  del  d.P.R. n. 915 del 1982,
 interpretati nel senso del giudice a quo,  per  violazione  dell'art.
 76,  secondo  comma,  e  3  della  Costituzione,  essendosi violati i
 principi della legge - delega che riserva  le  sanzioni  penali  alle
 fattispecie piu' gravi; ha concluso per infondatezza della questione.
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 213 del 1991, ha
 gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale  della  disposizione
 impugnata la quale pertanto e' stata espugnata dall'ordinamento;
      che,   quindi,   la   questione   sollevata   e'  manifestamente
 inammissibile;
      che con la stessa sentenza non si e' ritenuto di  accogliere  la
 richiesta  della  Regione  di  sollevare  di  ufficio la questione di
 costituzionalita' della disposizione censurata non esistendo piu'  la
 norma impugnata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei  giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale.