ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo - nel procedimento penale a carico di Catelani Bruna, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti l'atto di costituzione di Catelani Bruna nonche' l'atto d'intervento della Regione Emilia-Romagna; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo - nel procedimento penale a carico di Castellani Bruna, imputata del reato previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 (stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici senza autorizzazione), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, come modificato dall'art. 13 della legge della stessa Regione 26 luglio 1988, n. 29, nella parte in cui esclude la necessita' dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lettera d), del d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi; che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 117, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, per avere la Regione legiferato in materia di competenza statale e penalmente sanzionata, e creata una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni analoghe (accumuli temporanei interni ed accumuli temporanei esterni); che nel giudizio si e' costituita la parte privata, la quale ha rilevato la legittimita' della distinzione tra accumulo provvisorio di rifiuti all'interno dello stabilimento e stoccaggio provvisorio; la competenza della Regione a legiferare in materia ponendo delle distinzioni fra le fattispecie previste dalla legge statale e stabilendo, per alcune di esse, solo sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, onde la infondatezza della questione; che e' intervenuta anche la Regione Emilia-Romagna la quale ha contestato l'interpretazione data dal giudice remittente, sostenendo la legittimita' del suo intervento legislativo; in subordine, ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. n. 915 del 1982, interpretati nel senso del giudice a quo, per violazione dell'art. 76, secondo comma, e 3 della Costituzione, essendosi violati i principi della legge - delega che riserva le sanzioni penali alle fattispecie piu' gravi; ha concluso per infondatezza della questione. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 213 del 1991, ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata la quale pertanto e' stata espugnata dall'ordinamento; che, quindi, la questione sollevata e' manifestamente inammissibile; che con la stessa sentenza non si e' ritenuto di accogliere la richiesta della Regione di sollevare di ufficio la questione di costituzionalita' della disposizione censurata non esistendo piu' la norma impugnata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.