ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte  sul reddito), in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9
 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della  Repubblica
 per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile
 1990  dalla  Commissione  Tributaria  di secondo grado di Brescia sul
 ricorso proposto  dalla  s.r.l.  O.VE.ST.  contro  l'Ufficio  Imposte
 Dirette  di Brescia, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la  Commissione  Tributaria  di  secondo  grado  di
 Brescia, nel procedimento tra la S.r.l.  Ovest  e  l'ufficio  Imposte
 dirette di Brescia avente ad oggetto la impugnazione della iscrizione
 a  ruolo  per  sovratasse  ed  interessi  e  relative addizionali per
 ritardato pagamento IRPEG ed ILOR per l'anno 1982, con ordinanza  del
 4 aprile 1990, pervenuta alla Corte il 19 marzo 1991 (R.O. n. 194 del
 1991),   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in  cui
 non   distingue,   sul  piano  sanzionatorio,  l'ipotesi  dell'omesso
 versamento  dell'imposta  sul  reddito  da  quelle  di  ritardato   o
 insufficiente versamento della stessa;
      che,  a parere, della remittente, sarebbero violati gli artt. 3,
 76  e  77,  primo  comma,  della  Costituzione  in  quanto  sarebbero
 irrazionalmente  parificate  negli  effetti tre situazioni differenti
 tra loro (l'adempimento spontaneo della obbligazione tributaria,  sia
 pure  in  ritardo rispetto alla scadenza legale, la evasione totale e
 la evasione parziale) e sarebbero violati  i  principi  della  legge-
 delega  secondo  cui  le  sanzioni  dovevano  essere commisurate alla
 entita', soggettiva ed oggettiva, delle violazioni;
      che nel giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato che l'art. 8,  secondo  comma,  del  decreto-legge  16
 marzo  1991,  n.  83,  ha  disposto  che  le  sanzioni amministrative
 previste dalla norma censurata non si applicano ai  contribuenti  che
 entro il 31 dicembre 1990 hanno provveduto al pagamento delle imposte
 e  che,  su  istanza  degli  interessati,  gli  uffici  delle imposte
 provvedono allo sgravio delle sopratasse non ancora pagate, oltre  la
 sospensione  dei giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie
 (quarto comma);
      che  in  tale  situazione  gli  atti   vanno   restituiti   alla
 Commissione  Tributaria  remittente  perche'  riesamini  la rilevanza
 della questione sollevata alla stregua della norma sopravvenuta.