ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 233, cpv.  delle
 disposizioni  di  attuazione del codice di procedura penale, promossi
 con n. 4 ordinanze emesse il 7 novembre dal Tribunale di Bolzano  nei
 procedimenti penali a carico di Nahlik
 Helmut  Josef  Gustav,  Eberhard  Jeans, Schneider Lothar e Schroppel
 Markus, iscritte rispettivamente  ai  nn.  196,  198,  199,  200  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 giugno 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che  il  Tribunale  di  Bolzano,  con  quattro  ordinanze
 identiche,  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato  con  il  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271), in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso  di  delega),  in
 quanto  la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio
 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui  al  pubblico  ministero  e'
 riconosciuto  il  potere  di  presentare  l'imputato  direttamente  a
 giudizio, non comprende le altre due  ipotesi  previste  dalla  norma
 impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi
 con il mezzo della stampa);
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
 predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
    Considerato che i  giudizi,  concernendo  la  medesima  questione,
 vanno riuniti e decisi congiuntamente;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  68  del  1991,  ha  gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata,  la
 quale pertanto e' stata espunta dall'ordinamento;
      che,   quindi,   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;