ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. unico della legge 17 luglio 1975, n. 355 (Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilita' derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S. Dona' di Piave nel procedimento penale a carico di Fabio Nardin, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con ordinanza 21 febbraio 1991, il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S. Dona' di Piave, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico della legge 17 luglio 1975, n. 355 ritenuto incompatibile con la disposizione di cui all'art. 21 della Costituzione; che riferiva il Pretore nell'ordinanza che il Procuratore della Repubblica competente aveva tratto a giudizio tale Nardin Fabio per rispondere del delitto di cui all'art. 528 cod. pen. perche' sorpreso a detenere dodici videocassette, a contenuto pacificamente osceno, allo scopo di farne commercio; che i difensori del Nardin avevano, pero', depositato lista testimoniale chiedendo di provare che l'imputato e' titolare di una rivendita di giornali, con l'intento di sostenere l'applicabilita' dell'articolo unico di cui alla legge citata; che a quel punto - ad avviso del rimettente - sarebbe pregiudiziale, rispetto alla tesi difensiva, l'accertamento della legittimita' costituzionale della legge che si vorrebbe estendere all'ipotesi di specie: legittimita' di cui il Pretore dubita, in quanto la legge invocata presupporrebbe la liceita' delle pubblicazioni oscene, cosi' contraddicendo il disposto costituzionale che non consente ad una legge ordinaria di "disciplinare tali pubblicazioni per un fine diverso da quello di prevenirle o di reprimerle"; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto la legge, della cui illegittimita' costituzionale il Pretore dubita, non e' applicabile ai rivenditori di materiale audiovisivo, ma soltanto ai titolari di rivendite di giornali, riviste etc.. .. .., e limitatamente all'oggetto della loro normale attivita' di commercio; in proposito l'Avvocatura richiama la sentenza n. 1063 del 1988 di questa Corte; che, comunque, l'Avvocatura chiede che la questione sia riconosciuta manifestamente infondata, non essendovi nella legge impugnata alcun contrasto con l'art. 21 della Costituzione; Considerato che l'eccezione di inammissibilita' prospettata non puo' essere accolta perche' la richiamata sentenza di questa Corte si riferisce alla inestensibilita' della legge all'ipotesi del rivenditore che, non essendo titolare di edicola o di rivendita di giornali, esercita esclusivamente commercio di videocassette oscene in appositi locali, mentre nel caso in esame la difesa intendeva provare che le videocassette erano detenute per il commercio nel contesto di una rivendita di giornali di cui il Nardin e' titolare; che, in tale diversa ipotesi, spetta al giudice di merito ritenere la rilevanza in quanto a lui stesso e' poi demandato il giudizio sui limiti di applicabilita' della legge; che egli, percio', ha ritenuto che, prima del giudizio sui limiti di applicabilita', debba essere decisa la questione di legittimita' costituzionale della legge, non potendo discutersi sull'applicabilita' di una norma che il giudice opina incompatibile con la Costituzione; che la questione appare, invece, manifestamente infondata - come pure osserva l'Avvocatura - perche' nella legge, non solo non esiste alcun riconoscimento di liceita' del commercio di pubblicazioni oscene, ma esiste, anzi, il contrario, proprio per il fatto che l'articolo unico stabilisce una causa eccezionale di non punibilita' per l'edicolante (comma primo) nei limiti di cui al comma terzo: il che vuol dire che il fatto sarebbe di per se' punibile nell'area dell'art. 528 cod. pen. E sono note le ragioni che, nel suo potere discrezionale, hanno indotto il legislatore a concedere eccezionalmente la detta esclusione dalla punibilita'; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.