ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  unico  della
 legge   17   luglio   1975,   n.   355  (Esclusione  dei  rivenditori
 professionali   della   stampa   periodica   e   dei   librai   dalla
 responsabilita'  derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale
 e dagli articoli 14 e  15  della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  21 febbraio 1991 dal Pretore di
 Venezia - Sezione distaccata di S. Dona' di  Piave  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Fabio  Nardin, iscritta al n. 256 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 19 giugno 1991 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto che, con  ordinanza  21  febbraio  1991,  il  Pretore  di
 Venezia  -  Sezione  distaccata  di  S.  Dona'  di  Piave,  sollevava
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico della  legge
 17  luglio 1975, n. 355 ritenuto incompatibile con la disposizione di
 cui all'art. 21 della Costituzione;
      che riferiva il Pretore nell'ordinanza che il Procuratore  della
 Repubblica  competente  aveva tratto a giudizio tale Nardin Fabio per
 rispondere del delitto di cui all'art. 528 cod. pen. perche' sorpreso
 a detenere dodici videocassette, a  contenuto  pacificamente  osceno,
 allo scopo di farne commercio;
      che  i  difensori  del  Nardin  avevano, pero', depositato lista
 testimoniale chiedendo di provare che l'imputato e' titolare  di  una
 rivendita  di  giornali,  con l'intento di sostenere l'applicabilita'
 dell'articolo unico di cui alla legge citata;
      che  a  quel  punto  -  ad  avviso  del  rimettente  -   sarebbe
 pregiudiziale,  rispetto  alla  tesi  difensiva, l'accertamento della
 legittimita' costituzionale della legge  che  si  vorrebbe  estendere
 all'ipotesi  di  specie:  legittimita'  di  cui il Pretore dubita, in
 quanto  la  legge   invocata   presupporrebbe   la   liceita'   delle
 pubblicazioni oscene, cosi' contraddicendo il disposto costituzionale
 che  non  consente  ad  una  legge  ordinaria  di  "disciplinare tali
 pubblicazioni per un fine  diverso  da  quello  di  prevenirle  o  di
 reprimerle";
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  la
 quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilita' della questione per
 irrilevanza,   in   quanto   la   legge,   della  cui  illegittimita'
 costituzionale il Pretore dubita, non e' applicabile  ai  rivenditori
 di  materiale  audiovisivo,  ma  soltanto ai titolari di rivendite di
 giornali, riviste etc.. .. .., e limitatamente all'oggetto della loro
 normale attivita' di commercio; in proposito l'Avvocatura richiama la
 sentenza n. 1063 del 1988 di questa Corte;
      che,   comunque,   l'Avvocatura  chiede  che  la  questione  sia
 riconosciuta manifestamente  infondata,  non  essendovi  nella  legge
 impugnata alcun contrasto con l'art. 21 della Costituzione;
    Considerato  che  l'eccezione  di inammissibilita' prospettata non
 puo' essere accolta perche' la richiamata sentenza di questa Corte si
 riferisce  alla  inestensibilita'   della   legge   all'ipotesi   del
 rivenditore  che,  non  essendo titolare di edicola o di rivendita di
 giornali, esercita esclusivamente commercio di  videocassette  oscene
 in  appositi  locali,  mentre  nel  caso in esame la difesa intendeva
 provare che le videocassette erano  detenute  per  il  commercio  nel
 contesto di una rivendita di giornali di cui il Nardin e' titolare;
      che,  in  tale  diversa  ipotesi,  spetta  al  giudice di merito
 ritenere la rilevanza in quanto a lui  stesso  e'  poi  demandato  il
 giudizio sui limiti di applicabilita' della legge;
      che  egli,  percio',  ha  ritenuto  che,  prima del giudizio sui
 limiti  di  applicabilita',  debba  essere  decisa  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  legge,  non  potendo  discutersi
 sull'applicabilita' di una norma che il giudice  opina  incompatibile
 con la Costituzione;
      che la questione appare, invece, manifestamente infondata - come
 pure  osserva l'Avvocatura - perche' nella legge, non solo non esiste
 alcun riconoscimento  di  liceita'  del  commercio  di  pubblicazioni
 oscene,  ma  esiste,  anzi,  il  contrario,  proprio per il fatto che
 l'articolo unico stabilisce una causa eccezionale di non  punibilita'
 per  l'edicolante  (comma primo) nei limiti di cui al comma terzo: il
 che vuol dire che il fatto sarebbe  di  per  se'  punibile  nell'area
 dell'art.  528  cod.  pen. E sono note le ragioni che, nel suo potere
 discrezionale,   hanno   indotto   il   legislatore    a    concedere
 eccezionalmente la detta esclusione dalla punibilita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale.