ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge
 della  Regione  Campania  9  giugno  1980,  n.  57  (Norme   per   la
 costituzione  e  il  funzionamento  delle  Unita' sanitarie locali in
 attuazione della legge 23 dicembre 1978, n.  833),  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   25  ottobre  1990  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per la Campania,  Sezione  di  Salerno,  sul
 ricorso   proposto  da  Curcio  Vincenzo  contro  il  Prefetto  della
 Provincia di Salerno ed  altri,  iscritta  al  n.  279  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
     2)   ordinanza   emessa   il   25   ottobre  1990  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per la Campania,  Sezione  di  Salerno,  sul
 ricorso  proposto  da  Celotto  Raffaele  ed altri contro il Prefetto
 della Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 280 del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  costituzione del Prefetto della Provincia di
 Salerno;
    Udito nella camera di consiglio del  19  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo
 contenuto,  il  Tribunale  amministrativo  regionale per la Campania,
 Sezione di Salerno, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117,  118
 e  130  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 36, secondo comma, della legge  della  Regione  Campania  9
 giugno  1980,  n.  57  (Norme  per la costituzione e il funzionamento
 delle Unita' sanitarie locali in attuazione della legge  23  dicembre
 1978,  n.  833),  il  quale affida alla Giunta regionale il controllo
 sugli organi delle unita' sanitarie locali;
      che si e' costituito il Prefetto  della  Provincia  di  Palermo,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  perche'  la
 norma   impugnata   e'   gia'   stata  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima dalla sentenza di questa Corte n. 50 del 1991;
    Considerato che le ordinanze  in  epigrafe  hanno  ad  oggetto  la
 stessa   disposizione  e  fanno  riferimento  ad  identici  parametri
 costituzionali e che  pertanto  i  relativi  giudizi  possono  essere
 riuniti e decisi con un'unica sentenza;
      che  successivamente  alla proposizione della presente questione
 di legittimita' costituzionale, questa Corte, con sentenza n. 50  del
 1991,  ha  dichiarato  la illegittimita' costituzionale dell'art. 36,
 secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno  1980,  n.
 57;
      che,  pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.