ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto- legge 14 gennaio 1991, n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze) promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Basei Arturo iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 14 gennaio 1991 n. 7 nella parte in cui non prevede la possibilita' di sanare in via amministrativa le violazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982 n. 516 verificatesi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso; che tale impossibilita', impedendo di considerare depenalizzata la predetta violazione (ai sensi del combinato disposto dai precedenti artt. 4, 5 e 7 comma 2), determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altri reati anch'essi depenalizzati, ma per i quali e' invece espressamente prevista la sanatoria in via amministrativa; che non si e' costituita la parte, ma ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile; Considerato che il decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 non e' stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, serie generale, del 16 marzo 1991; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ordinanze nn. 75 e 84 del 1990), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;