ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del  decreto-
 legge  14  gennaio  1991,  n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio
 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e
 disposizioni   per   definire  le  relative  pendenze)  promosso  con
 ordinanza emessa il 22 gennaio  1991  dal  Giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a
 carico di Basei Arturo iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1991
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  14,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza in data 22 gennaio 1991, il Giudice
 per le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Treviso  ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8 del
 decreto legge 14 gennaio 1991 n. 7 nella parte in cui non prevede  la
 possibilita'  di  sanare  in  via amministrativa le violazioni di cui
 all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982  n.  516  verificatesi
 prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;
      che  tale impossibilita', impedendo di considerare depenalizzata
 la  predetta  violazione  (ai  sensi  del  combinato   disposto   dai
 precedenti  artt. 4, 5 e 7 comma 2), determinerebbe un'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  rispetto  ad   altri   reati   anch'essi
 depenalizzati,  ma  per  i  quali e' invece espressamente prevista la
 sanatoria in via amministrativa;
      che non si e' costituita la parte,  ma  ha  spiegato  intervento
 l'Avvocatura  generale dello Stato chiedendo che la questione venisse
 dichiarata inammissibile;
    Considerato che il decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 non e' stato
 convertito  entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla   sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 64, serie generale, del 16 marzo 1991;
      che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza  di  questa
 Corte (v. da ultimo, ordinanze nn. 75 e 84 del 1990), la questione di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25  e
 9,  secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;