ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 444,  secondo
 comma,  e  445,  primo  comma,  ultima  parte del codice di procedura
 penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal  Giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Ancona nel
 procedimento penale a carico di Gentile Sandro, iscritta  al  n.  251
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  19  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  G.I.P.  presso  il  Tribunale  di  Ancona,  nel
 procedimento penale a carico di Gentile Sandro, con ordinanza  emessa
 il  5 dicembre 1990 (R.O. n. 251 del 1991), ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale  degli  artt.  444,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura penale nella parte in cui esclude ogni facolta'
 di  intervento  della  parte  civile  a  fronte  della  richiesta  di
 applicazione  della  pena  concordata tra l'imputato e il P.M. e 445,
 primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui  nega
 alla  sentenza  prevista  dall'art. 444, secondo comma, del codice di
 procedura penale efficacia nei giudizi civili per il risarcimento del
 danno e nei giudizi amministrativi;
      che a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 2,  3  e
 24  della  Costituzione  in  quanto  risulterebbero negati alla parte
 civile il diritto di difesa e nei  giudizi  civili  e  amministrativi
 sussisterebbe il rischio di un giudicato contrario a quello formatosi
 nel giudizio penale;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri che
 ha concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato che manca  del  tutto  l'esposizione  di  fatto  e  il
 giudizio  sulla  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione sollevata e non e'  possibile  il  riscontro  da  parte  di
 questa Corte su di esso;
      che quindi la questione e' manifestamente inammissibile;
      che  comunque  le  questioni sollevate sono state gia' decise da
 questa Corte (sent. 443 del 1990; e ord. nn. 129 e 564 del 1990);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;