ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Ministro di grazia e giustizia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, depositato in Cancelleria il 4 settembre 1991 ed iscritto al n. 40 del registro ammissibilita' conflitti; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Ministro di Grazia e Giustizia, con ricorso depositato il 4 settembre 1991, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica in relazione alle dichiarazioni ed alle iniziative mediante le quali questi ultimi avevano affermato la competenza del Consiglio dei ministri a deliberare sull'esercizio del potere di grazia nei confronti di Renato Curcio, trattandosi di materia attinente all'indirizzo politico del Governo; che, con atto depositato il 14 settembre 1991, il Ministro di grazia e giustizia ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la Corte e' stata convocata in Camera di consiglio per deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina per se' stessa la necessita' di provvedere, con assoluta precedenza, a dichiarare l'estinzione del processo;