ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione fra
 poteri dello Stato sollevato con ricorso del  Ministro  di  grazia  e
 giustizia  nei  confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e
 del Presidente della  Repubblica,  depositato  in  Cancelleria  il  4
 settembre  1991  ed  iscritto  al  n.  40 del registro ammissibilita'
 conflitti;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  il  Ministro  di  Grazia  e  Giustizia, con ricorso
 depositato il 4 settembre 1991, ha proposto conflitto di attribuzione
 nei confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
 Presidente  della  Repubblica in relazione alle dichiarazioni ed alle
 iniziative mediante le  quali  questi  ultimi  avevano  affermato  la
 competenza del Consiglio dei ministri a deliberare sull'esercizio del
 potere  di  grazia  nei  confronti  di  Renato Curcio, trattandosi di
 materia attinente all'indirizzo politico del Governo;
      che, con atto depositato il 14 settembre 1991,  il  Ministro  di
 grazia e giustizia ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
      che  la  Corte  e'  stata  convocata  in Camera di consiglio per
 deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
 26  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
 costituzionale;
    Considerato  che  la  rinuncia,  in questa fase, determina per se'
 stessa la  necessita'  di  provvedere,  con  assoluta  precedenza,  a
 dichiarare l'estinzione del processo;