ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena nel procedimento penale a carico di Franchi Franco, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 (pervenuta il 2 marzo 1991) il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena, nel procedimento penale a carico di Franchi Franco, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione; che e' intervenuto in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha eccepito la manifesta inammissibilita' per irrilevanza della questione; Considerato che, come infatti osservato, il g.i.p. ha gia' pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame; che, in effetti, e' in quest'ultima sede che la norma avrebbe potuto essere censurata tenendo conto che la delibazione in ordine alla ammissibilita' dell'impugnazione compete, con il nuovo c.p.p., al solo giudice del gravame; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, pur ricordandosi i principi affermati con sentenza n. 436 del 1990, in ordine a norma analoga a quella qui in esame; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;