ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p.
 promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990  dal  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di Siena nel procedimento
 penale a carico di Franchi Franco, iscritta al n.  183  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 (pervenuta il 2
 marzo  1991) il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
 di Siena, nel procedimento penale a  carico  di  Franchi  Franco,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 584
 c.p.p., nella parte in cui "non prevede il  diritto  processuale  del
 difensore  dell'imputato  (almeno  di quello risultante dagli atti al
 momento   della   sentenza)   di   ricevere,   indipendentemente   ed
 autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla
 cancelleria  del  giudice  del  provvedimento  impugnato  dal p.m. la
 notifica di tale impugnazione", in riferimento agli  artt.  3  e  24,
 secondo comma, della Costituzione;
      che  e' intervenuto in giudizio, per il Presidente del Consiglio
 dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che  ha  eccepito  la
 manifesta inammissibilita' per irrilevanza della questione;
    Considerato  che,  come  infatti  osservato,  il  g.i.p.  ha  gia'
 pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio,  senza  che  sia
 chiamato  ad  applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni
 poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase  di
 gravame;
      che,  in  effetti,  e' in quest'ultima sede che la norma avrebbe
 potuto essere censurata tenendo conto che la  delibazione  in  ordine
 alla  ammissibilita'  dell'impugnazione compete, con il nuovo c.p.p.,
 al solo giudice del gravame;
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile,  pur ricordandosi i principi affermati con sentenza n.
 436 del 1990, in ordine a norma analoga a quella qui in esame;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;