ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 n.  2  della
 legge   30   aprile   1969   n.   153  (Revisione  degli  ordinamenti
 pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  20  febbraio  1991  dal  Pretore di Biella nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Florinda  Varacalli  e  I.N.P.S.
 iscritta  al  n.  231  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  16,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 ottobre 1991 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991  il  Pretore
 di  Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e
 I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt.  3,  29  e  31  della  Costituzione,  questione di legittimita'
 costituzionale "dell'art. 24  della  legge  30  aprile  1969  n.  153
 (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme in materia di
 sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge  12  agosto
 1962  n.  1338,  cosi'  come  modificato  dall'art. 24 della legge 21
 luglio 1965 n. 903, e cio' limitatamente al punto 2) la' ove  non  e'
 previsto  il  diritto  alla  pensione  di  reversibilita'  in capo al
 coniuge superstite, qualora il matrimonio  sia  durato  meno  di  due
 anni";
    Considerato  che,  con  sentenza  n. 189 del 1991, questa Corte ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo  comma,
 n.  2  della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338 (Disposizioni per il
 miglioramento  dei   trattamenti   di   pensione   dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti) nel
 testo sostituito con l'art. 24 della legge 30  aprile  1969,  n.  153
 (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme in materia di
 sicurezza sociale);
      che,   pertanto,   deve   essere   dichiarata    la    manifesta
 inammissibita' della questione proposta;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;