ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 n. 2 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 il Pretore di Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale "dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, cosi' come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, e cio' limitatamente al punto 2) la' ove non e' previsto il diritto alla pensione di reversibilita' in capo al coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni"; Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibita' della questione proposta; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;