ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma
 quarto, della legge 1› luglio 1982, n.  426  (Norme  sul  trattamento
 giuridico  ed  economico  del  personale  dell'Azienda autonoma delle
 ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa  il  6  dicembre
 1989  dal  T.A.R.  per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna sul ricorso
 proposto da Tonelli Carlo ed altri contro Azienda  autonoma  ferrovie
 dello Stato ed altri iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 34, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione di Tonelli  Carlo  ed  altri  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'8  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi gli avvocati Maria Virgilio e Luciano  Ventura  per  Tonelli
 Carlo  ed  altri  e  l'Avvocato  dello  Stato  Giuseppe Nucaro per il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio promosso da numerosi  ex  dipendenti
 delle  Ferrovie dello Stato, collocati a riposo nel periodo tra il 1›
 luglio 1979 e il 31 dicembre 1980, per ottenere la riliquidazione del
 trattamento  di  quiescenza  mediante  applicazione   del   beneficio
 economico   della   valutazione  dell'anzianita'  pregressa  previsto
 dall'art.  4  della  legge  1›  luglio  1982,  n.  426,   il   T.A.R.
 dell'Emilia-Romagna,  con  ordinanza  del  6 dicembre 1989, pervenuta
 alla Corte il 31 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 quarto   comma  dell'art.  citato,  nella  parte  in  cui  limita  il
 riconoscimento del beneficio al personale cessato  dal  servizio  con
 decorrenza   1›   gennaio  1981,  escludendone  quello  collocato  in
 quiescenza nel periodo precedente compreso tra il 1› luglio 1979 e il
 31 dicembre 1980.
    Secondo il giudice remittente il beneficio  previsto  dalla  norma
 impugnata  esprime  la  misura  definitiva della rideterminazione del
 trattamento economico secondo il criterio  del  cosiddetto  "maturato
 economico", correlata al mutamento dello status giuridico conseguente
 alla  sostituzione  delle  tradizionali  carriere  con  le qualifiche
 funzionali e i relativi profili  professionali  disposta  negli  anni
 1979-1980  per  tutto il personale del pubblico impiego statale, e in
 particolare per i ferrovieri dalla legge 6 febbraio 1979, n.  42.  Il
 principio  di  eguaglianza  esige che il beneficio sia riconosciuto a
 tutti i dipendenti che si trovavano in servizio al tempo del riordino
 delle carriere nel  nuovo  assetto  delle  qualifiche  funzionali,  e
 quindi  anche  a  coloro  che  sono stati collocati in quiescenza nel
 periodo  1›  luglio  1979-31  dicembre  1980.  Viene  richiamata   in
 proposito  la  sentenza  di questa Corte n. 504 del 1988, relativa al
 personale della scuola posto in  quiescenza  nel  periodo  1›  giugno
 1977-1› aprile 1979.
   La  limitazione  del  beneficio  ai dipendenti cessati dal servizio
 dopo il  31  dicembre  1980  contrasterebbe  altresi'  con  la  ratio
 perequatrice  risultante dall'art. 160 della legge 11 luglio 1980, n.
 312, del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale  statale.
 Nei  confronti  dei  dipendenti  delle  ferrovie tale perequazione e'
 stata attuata dalla legge 23 dicembre 1986, n. 942, di  guisa  che  i
 ricorrenti  ritengono  soddisfatta la loro pretesa solo a partire dal
 1› gennaio 1986.
    2. -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  sono  costituiti  i
 ricorrenti aderendo alle considerazioni dell'ordinanza di rimessione,
 che sono state da essi sviluppate e integrate in un'ampia memoria. In
 particolare   si  precisa  che  il  riferimento  dell'ordinanza  alla
 sentenza n. 504 del 1988 si giustifica sulla base della  sentenza  di
 poco  precedente  n.  501, in quanto il beneficio economico di cui si
 discute  avrebbe  determinato  una  rilevante   modificazione   della
 struttura della retribuzione.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata infondata.
    Contro le argomentazioni del giudice a quo  l'Avvocatura  richiama
 le  considerazioni  della  Corte dei conti nella decisione, a sezioni
 riunite, 22 febbraio 1985, n. 64/c, secondo  cui  il  trattamento  di
 quiescenza  si  determina, a norma dell'art. 43 del testo unico sulle
 pensioni, in  base  alla  retribuzione  percepita  al  momento  della
 cessazione  del  servizio.  Non  esiste  nel  vigente  ordinamento un
 principio che imponga l'estensione automatica a tale trattamento  dei
 miglioramenti  economici conferiti in prosieguo di tempo al personale
 in attivita' di servizio. D'altra parte si fa notare che, secondo  la
 giurisprudenza     consolidata,     il     precetto    costituzionale
 dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non va  preso  in
 senso  assoluto  ed estensivo, si' da trasformarsi in un principio di
 indiscriminato  livellamento,  ma  anzi  impone  al  legislatore   di
 disporre  trattamenti differenziati per situazioni obiettivamente di-
 verse, quali in particolare la situazione dei dipendenti in  servizio
 e quella dei dipendenti gia' collocati a riposo.
    4.  -  La questione e' stata discussa nell'udienza pubblica dell'8
 gennaio 1991.
    5. - Con ordinanza del 28 gennaio-5  febbraio  1991  la  Corte  ha
 chiesto  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri informazioni per
 conoscere: " a) le ragioni per cui nell'art. 4, quarto  comma,  della
 legge  1›  luglio  1982,  n. 426, e' stato fissato il 1› gennaio 1981
 quale data di decorrenza del beneficio economico in questione; b)  il
 numero  dei  dipendenti,  collocati  a  riposo  nel periodo tra il 1›
 luglio  1979  e  il  31  dicembre  1980,  esclusi  dal  beneficio   e
 l'ammontare    della    spesa   pubblica   che   sarebbe   comportata
 dall'eventuale estensione di esso in loro favore; c) se  e  in  quale
 misura  tale  estensione  inciderebbe  sull'ammontare  delle pensioni
 attualmente  percepite  dai  medesimi  in  base  alla  riliquidazione
 prevista,  con  decorrenza  1›  gennaio 1986, dalla legge 23 dicembre
 1986, n. 942".
    La  Presidenza   del   Consiglio,   sentite   le   amministrazioni
 competenti,  ha fornito i richiesti chiarimenti con lettere in data 5
 e 24 giugno 1991.
    6. - Nell'imminenza della nuova udienza di discussione  la  difesa
 dei  ricorrenti  ha depositato "brevi note", con le quali contesta le
 risposte fornite dall'Amministrazione, sottolineando  in  particolare
 che  la questione e' limitata ai ferrovieri che erano stati raggiunti
 dagli effetti del riordino delle carriere disposto dalla legge n.  42
 del 1979, e per il resto riportandosi alle argomentazioni gia' svolte
 negli atti precedenti.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  T.A.R.  dell'Emilia-Romagna  ritiene  contrastante  col
 principio di cui all'art.  3  della  Costituzione  l'art.  4,  quarto
 comma,  della  legge  1›  luglio  1982,  n.  426,  portante norme sul
 trattamento giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello
 Stato, nella parte in cui limita  il  beneficio  della  rivalutazione
 dell'anzianita'  pregressa  al  personale  cessato  dal  servizio con
 decorrenza dal 1› gennaio 1981, escludendo quello collocato a  riposo
 nel  periodo  precedente  compreso  tra  il  1›  luglio  1979 e il 31
 dicembre 1980.
    Il tertium comparationis  da  cui  viene  argomentata  la  pretesa
 violazione  del principio di eguaglianza e' individuato precipuamente
 nella sentenza di questa Corte n. 504 del  1988,  che  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.-l. 28 maggio 1981,
 n.  255,  come  modificato  dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nella
 parte in cui non prevedeva l'estensione ai  dipendenti  della  scuola
 collocati  in  quiescenza  nel  periodo tra il 1› giugno 1977 e il 31
 marzo 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal  servizio
 dopo   quest'ultima   data,  sebbene  anche  i  primi  fossero  stati
 "raggiunti dagli  effetti  del  riordino  delle  carriere  nel  nuovo
 assetto  delle  qualifiche  funzionali,  il  cui  dies a quo (ai fini
 giuridici) era appunto il 1› giugno 1977 (art. 46 della legge n.  312
 del 1980)".
    Per  il personale delle Ferrovie dello Stato (esclusi i dirigenti)
 il passaggio dall'ordinamento gerarchico delle  carriere  al  sistema
 delle  qualifiche  (o  categorie)  funzionali  e dei relativi profili
 professionali e' stato attuato dalla legge 6 febbraio  1979,  n.  42,
 con  decorrenza dal 1› ottobre 1978 agli effetti economici (art. 15),
 mentre agli effetti giuridici la data di decorrenza e' stata  fissata
 al 1› luglio 1977 dall'art. 160, ultimo comma, della legge n. 312 del
 1980.  L'inquadramento  nelle  nuove categorie e' avvenuto in base al
 c.d. maturato economico (cioe' in base  alla  retribuzione  di  fatto
 percepita   alla   data   del   1›  ottobre  1978,  indipendentemente
 dall'anzianita' maturata nelle precedenti qualifiche), corretto da un
 riconoscimento dell'anzianita' generica in ragione di lire 800  annue
 per  ogni  mese  di  servizio  prestato  (anzianita'  convenzionale).
 Successivamente ai ferrovieri cessati dal servizio dopo il 1›  luglio
 1979  fu  concesso  dalla legge 22 dicembre 1980, n.  885 (art. 2) un
 incremento annuo di pensione in proporzione dalla maggiorazione degli
 stipendi prevista dall'art. 1, terzo  comma.    Finalmente  l'art.  4
 della  legge  n.  426  del  1982,  oggetto  del presente incidente di
 costituzionalita',   dispose    un    aumento    della    valutazione
 dell'anzianita'  pregressa  elevandola a una somma variabile tra lire
 4.905 e 5.255 annue per ogni mese di servizio prestato  e  fissandone
 la decorrenza, anche agli effetti del trattamento di quiescenza, alla
 data del 1› gennaio 1981.
    Secondo  il  giudice  remittente  la  limitazione del beneficio ai
 ferrovieri collocati a riposo dopo questa  data,  restandone  esclusi
 coloro  che, come i ricorrenti, sono cessati dal servizio nel periodo
 1› luglio 1979-31 dicembre 1980, viola il  principio  di  eguaglianza
 per  la  medesima  ragione  per  cui  la  sentenza n. 504 del 1980 ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'analoga  limitazione
 prevista  per  il personale della scuola dall'art. 8 del d.-l. n. 255
 del 1981. Anche i ricorrenti sono stati raggiunti dagli  effetti  del
 riordino delle carriere nel nuovo assetto delle categorie funzionali,
 e  quindi  anche ad essi deve comunicarsi il beneficio concesso dalla
 disposizione impugnata.
    2. - La questione non e' fondata.
    Per dare consistenza al tertium comparationis addotto dal  giudice
 a  quo  non  basta osservare che i ferrovieri pensionati, ai quali e'
 stato esteso il beneficio in questione, hanno  prestato  un  servizio
 originariamente  valutato  in  misura  identica  a quella applicata a
 coloro cui il beneficio e' stato negato, ne' basta richiamare la  ra-
 tio  perequatrice  emergente  -  con  esplicito  riferimento anche ai
 ferrovieri - dall'art. 160 della  legge  n.  312  del  1980,  dovendo
 questa  norma essere coordinata col criterio di gradualita' enunciato
 nell'art. 152. Occorre piuttosto dimostrare che, come  l'art.  3  del
 d.P.R.  2  giugno  1981  n. 271 per il personale della scuola, cui si
 riferisce l'art. 8 del d.-l. n. 255 del 1981, cosi'  l'art.  4  della
 legge  n.  426  del  1982 per i ferrovieri ha introdotto una radicale
 innovazione nella struttura della retribuzione.
    Questa e', infatti, la tesi della difesa dei  ricorrenti,  che  ha
 integrato  il  termine  di  confronto  assunto dal giudice remittente
 collegandolo con la sentenza n. 501 depositata  contestualmente  alla
 sentenza  n.  504.  Ma  con  essa  non  si  accorda l'altra tesi, che
 circoscrive la portata  della  sollevata  questione  di  legittimita'
 costituzionale  ai  ferrovieri collocati in quiescenza nel periodo 1›
 luglio 1979-31 dicembre 1980, cioe' a quelli considerati nell'art.  2
 della  legge  n.  885  del  1980, escludendo i ferrovieri cessati dal
 servizio nel periodo 1›  luglio  1977-30  giugno  1979:  pure  questi
 ultimi  sono  stati raggiunti, ai fini del trattamento di quiescenza,
 dagli effetti dell'inquadramento nelle  nuove  categorie  funzionali,
 che  per  essi e' stato effettuato in base al maturato economico alla
 data della cessazione del servizio (art. 160 della legge n.  312  del
 1980).
    Tale incongruenza e' indice dell'inidoneita' della sentenza n. 504
 a  fungere  da referente ai fini dello scrutinio di costituzionalita'
 della norma denunciata alla stregua dell'art. 3 Cost.  Il  d.P.R.  n.
 271  del 1981 ha modificato il sistema di inquadramento del personale
 della scuola,  sostituendo  all'inquadramento  mediante  il  maturato
 economico, corretto dal riconoscimento di un'anzianita' convenzionale
 (forfetizzata   in   una   certa   somma   annuale  aggiuntiva  della
 retribuzione), l'inquadramento sulla base dell'anzianita'  effettiva,
 con ripristino delle differenziazioni dei tre ruoli tradizionali. Una
 volta ammessa la retroattivita' del nuovo trattamento normativo, essa
 non  poteva  fermarsi  alla  data  del  1›  gennaio  1979,  prescelta
 dall'art. 8 del d.-l. n. 255, modificato dalla legge  di  conversione
 n.  391,  ma  doveva  risalire  al 1› giugno 1977, data di decorrenza
 degli effetti giuridici  dell'inquadramento  nelle  nuove  qualifiche
 funzionali.
    L'art.  4 della legge n. 426 del 1982, invece, non ha mutato per i
 ferrovieri l'originario sistema di inquadramento  adottato  dall'art.
 15  della  legge  n.  42  del  1979,  ma ha introdotto un nuovo, piu'
 elevato parametro convenzionale per la determinazione  dell'"elemento
 distinto"   della  retribuzione  correlato  all'anzianita'  e  avente
 funzione correttiva dell'appiattimento delle posizioni dei dipendenti
 anziani prodotto dal  sistema  del  maturato  economico.  Non  si  e'
 trattato di una innovazione nella struttura della retribuzione, ma di
 una,  sia  pure consistente, rivalutazione di un elemento retributivo
 gia' previsto dalla legge del 1979.
    La differenza e' tale da escludere che  il  criterio  di  giudizio
 sulla  conformita'  della  legge  impugnata  all'art.  3  Cost. possa
 desumersi dalla sentenza n. 504  del  1988,  e  rimanda  invece  alla
 sentenza  n.  618  del  1987.  La diversa valutazione dell'anzianita'
 nell'ambito  della  stessa  categoria  di  lavoratori,  collegata  al
 discrimine  temporale fissato dalla norma impugnata non contrasta col
 principio di eguaglianza gia' per la ragione che lo stesso fluire del
 tempo puo' costituire di per se' un elemento diversificatore, e  piu'
 specificamente  perche'  giustificata  dal  criterio  di  gradualita'
 stabilito dall'art. 152 della legge n. 312 del 1980 per  l'attuazione
 della   direttiva   di  un  maggiore  riconoscimento  dell'anzianita'
 pregressa.
    3. - Non vale obiettare che il beneficio economico previsto  dalla
 norma  impugnata non e' stato concesso al solo personale in servizio,
 a titolo di  aumento  della  retribuzione,  ma  e'  stato  esteso  ai
 ferrovieri  gia'  collocati in quiescenza, limitandolo pero' a quelli
 cessati  dal  servizio  dopo   il   31   dicembre   1980,   con   una
 discriminazione temporale arbitraria analoga a quella censurata dalla
 piu' volte citata sentenza n. 504 del 1988.
    Anche  sotto  questo profilo i due provvedimenti messi a confronto
 si differenziano nettamente. La legge n. 391 del 1981, modificando il
 testo originario dell'art. 8 del d.-l. n. 255 del 1981, aveva  esteso
 i  benefici  previsti  dall'art.  3  del  d.P.R.  n.  271 del 1981 al
 personale della scuola collocato a riposo  dopo  il  31  marzo  1979,
 conferendo cosi' a questa norma, in favore dei dipendenti cessati dal
 servizio  nel  periodo 1› aprile 1979-31 gennaio 1981, una piu' ampia
 efficacia retroattiva rispetto alla data di decorrenza degli  effetti
 dell'inquadramento  nei nuovi livelli retributivi, fissata dal citato
 art.  3  al  1›  febbraio  1981.  Al  contrario,  l'applicazione  del
 beneficio  di  cui  all'art.  4 della legge n. 426 del 1982 "anche al
 personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato  dal
 servizio  con  decorrenza  dal  1›  gennaio  1981"  (o  da  una  data
 successiva anteriore all'entrata in vigore della legge), prevista dal
 quarto comma con norma a rigore superflua, e' una  conseguenza  della
 retrodatazione  del  beneficio  al 1› gennaio 1981 disposta nel primo
 comma, la quale si giustifica a sua volta sul riflesso che  la  legge
 formalizza  una revisione del trattamento economico concordata con le
 associazioni sindacali per il periodo  1›  gennaio  1981-31  dicembre
 1983 nel quadro della ricordata direttiva di gradualita'.
    Ben  s'intende  che  i  dipendenti ancora in servizio alla data di
 decorrenza del nuovo  trattamento  economico  (e  tali  non  erano  i
 ricorrenti)  avevano diritto alla riliquidazione della pensione sulla
 base di esso, se collocati in quiescenza prima dell'entrata in vigore
 della legge che lo prevedeva.