ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  25, comma
 decimo, della legge 3  gennaio  1981,  n.  6  (Norme  in  materia  di
 previdenza per gli ingegneri e gli architetti) promosso con ordinanza
 emessa  il 6 marzo 1991 dal Pretore di Torino nel procedimento civile
 vertente tra Vinella Costantino e Cassa nazionale  di  previdenza  ed
 assistenza  per  gli  ingegneri  ed architetti iscritta al n. 321 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing.
 Costantino  Vinella  contro  la  Cassa  nazionale  di  previdenza   e
 assistenza  per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Torino,
 con ordinanza del 6 marzo 1991, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3   e   38  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 25, decimo  comma,  della  legge  3  gennaio
 1981,  n.  6,  nella  parte  in  cui  prevede, fino al 1› gennaio del
 secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, un  minimo
 di  pensione  di  lire tre milioni annui, inferiore all'importo della
 pensione sociale calcolato ai  sensi  dell'art.  26,  secondo  comma,
 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
      che la rilevanza della questione e' motivata sul rilievo che, ai
 sensi  dell'art. 21 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, il ricalcolo
 e l'adeguamento,  ivi  previsti,  delle  pensioni  maturate  in  data
 anteriore  hanno  effetto  dal  primo giorno del mese successivo alla
 data di entrata in vigore della legge, restando  cosi'  insoddisfatte
 le pretese del ricorrente per il periodo anteriore";
      che  secondo  il  giudice  remittente,  alla  luce  dei principi
 esposti nella sentenza n.  31  del  1986  di  questa  Corte,  da  lui
 condivisi,   la   questione  dovrebbe  ritenersi  "infondata",  senza
 tuttavia che possa dirsi  tale  "in  maniera  manifesta",  stante  la
 successiva  sentenza n. 243 del 1990, dalla quale "sembra emergere un
 diverso orientamento giurisprudenziale, che  modifica  il  precedente
 principio di non paragonabilita' fra sistemi previdenziali";
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  inammissibile  per
 contraddittorieta'   ed   inadeguatezza   della   motivazione  o,  in
 subordine, infondata;
    Considerato che l'ordinanza di rimessione appare  perplessa  sulla
 formulazione  della questione, oscillando tra la prospettazione della
 parte ricorrente (che nel dispositivo si dichiara di accogliere),  la
 quale  assume  a termine di paragone l'importo della pensione sociale
 (sul riflesso che la  pensione  minima  corrisposta  da  un  ente  di
 previdenza,  dovendo  rispondere  al  fine indicato nel secondo comma
 dell'art. 38 Cost., non  puo'  mai  essere  inferiore  alla  pensione
 sociale,  che  e'  una forma di assistenza destinata ad assicurare il
 minimo esistenziale garantito a tutti i cittadini dal primo comma), e
 una diversa prospettazione che  assume  a  termine  di  confronto  il
 trattamento pensionistico minimo corrisposto dal Fondo pensioni per i
 lavoratori dipendenti;
      che  in  ordine alla prima prospettazione l'ordinanza difetta di
 motivazione sulla rilevanza della questione, la  quale  -  attesa  la
 premessa  del  giudice  a  quo,  secondo cui il diritto alla pensione
 minima di  vecchiaia  erogata  dalla  Cassa  di  previdenza  per  gli
 ingegneri  non  toglie  al  ricorrente  il  diritto  di  fruire della
 pensione sociale, ove ne sussistano le condizioni - e'  riconoscibile
 solo  se  sia  accertata  nella  specie  la  non  ricorrenza  di tali
 condizioni;
      che in ordine alla  seconda  prospettazione  il  giudice  a  quo
 esprime,  da un lato, un giudizio di "non fondatezza" della questione
 alla stregua della sentenza di questa Corte n.  31  del  1986,  ormai
 superata  dalla  legge  29  dicembre  1988,  n. 544, il cui art. 7 ha
 ragguagliato i minimi di pensione a carico della Cassa di  previdenza
 per  i  professionisti  al  minimo  a carico del Fondo pensioni per i
 lavoratori dipendenti; dall'altro,  un  giudizio  di  "non  manifesta
 infondatezza"  alla  stregua  della  sentenza n. 243 del 1990, che ha
 deciso   una   questione   diversa,   concernente   la   legittimita'
 costituzionale  del  "sottominimo"  di  pensione previsto dalla legge
 sulla previdenza per i geometri, e comunque non ha  affatto  innovato
 nell'orientamento  di  questa  Corte in punto di "paragonabilita' fra
 sistemi previdenziali", essendo la sua ratio  decidendi  indipendente
 da confronti con altri sistemi;
      che  pertanto  i  rilevati  elementi  di  incertezza  sia  nella
 definizione dei termini  della  questione  sia  nell'indicazione  dei
 criteri  di  valutazione della norma impugnata rendono manifestamente
 inammissibile la questione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;