ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  58,  comma
 quarto,  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento  delle
 autonomie locali) promosso con ordinanza emessa il  23  ottobre  1990
 dalla Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale nel giudizio di
 responsabilita'  nei confronti di Zandonella Gorgolon Flavio ed altri
 iscritta al n. 330 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21,  prima serie speciale
 dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, in un procedimento di responsabilita' amministrativa
 contro  i  componenti  della giunta del Comune di Comelico Superiore,
 uno dei quali deceduto nel corso del giudizio prima  dell'entrata  in
 vigore  della  legge  8  giugno 1990, n. 142, la Corte dei Conti, con
 ordinanza del 23 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il
 7 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  97  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58,
 comma 4, della legge citata, nella  parte  in  cui  dispone  -  senza
 prevedere la retroattivita' del beneficio - l'intrasmissibilita' agli
 eredi  della responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei
 dipendenti dei comuni e delle province;
      che,  ad  avviso  del  giudice   remittente,   la   disposizione
 impugnata,   avendo  natura  di  norma  sostanziale  regolatrice  del
 rapporto, non e' applicabile nei processi iniziati prima dell'entrata
 in vigore della legge n. 142 del 1990;
      che il mancato conferimento di retroattivita' alla  norma  viola
 il  principio di eguaglianza e anche i principi di imparzialita' e di
 buon andamento della pubblica amministrazione;
      che peraltro, sempre ad avviso del giudice remittente, ove fosse
 dichiarata  l'incostituzionalita'  della  norma  sotto  questo  primo
 profilo,  con  conseguente  applicabilita'  della medesima al caso di
 specie, la questione  di  legittimita'  costituzionale  acquisterebbe
 rilevanza  sotto  altri  profili:  a)  per contrasto col principio di
 eguaglianza, in quanto la norma riserva un  trattamento  privilegiato
 agli  amministratori  e  ai  dipendenti  dei comuni e delle province,
 discriminando  ingiustificatamente  gli amministratori e i dipendenti
 degli altri enti  pubblici  e  dello  Stato;  b)  per  contrasto  col
 principio  di  razionalita',  essendo  la  norma  contraddittoria col
 criterio di unificazione del regime di responsabilita'  dei  pubblici
 amministratori   e  dipendenti  dello  Stato  e  degli  enti  locali,
 enunciato  nel  comma  1  dell'art.  58;  c)  per  contrasto  infine,
 emergente  da  entrambe  le  ragioni  indicate, con i principi di cui
 all'art. 97, primo comma, Cost.;
    Considerato che la questione e' articolata in due  capi  tra  loro
 contraddittori:  nel  primo si lamenta l'inapplicabilita' della norma
 al caso di specie a cagione della  sua  irretroattivita',  che  viene
 denunciata  come  ingiustificatamente  discriminatoria  a danno degli
 eredi di amministratori comunali o provinciali deceduti nel corso  di
 giudizi  di  responsabilita'  gia'  pendenti  alla data di entrata in
 vigore  della  legge  n.  142  del  1990;  nel  secondo,  subordinato
 all'accoglimento  del  primo, si lamenta l'applicabilita' della norma
 che ne conseguirebbe nel giudizio  a  quo,  e  si  impugna  la  norma
 medesima  in  quanto  la sua applicazione concreterebbe un privilegio
 ritenuto contrastante  sia  col  principio  di  eguaglianza,  essendo
 riservato  ai  soli  amministratori  e  dipendenti dei comuni e delle
 province,  sia  col  principio  di   razionalita'   per   la   deroga
 ingiustificata  che  esso  porta al principio della successione degli
 eredi nei rapporti di debito del defunto (artt. 752 e 754 cod. civ.);
      che, pertanto,  la  questione,  oltre  che  contraddittoria,  e'
 irrilevante   perche'   l'accoglimento   di   essa,  con  conseguente
 caducazione della norma impugnata, comporterebbe una definizione  del
 giudizio   a   quo,   in  punto  di  successione  degli  eredi  nella
 responsabilita' dell'amministratore deceduto, non diversa  da  quella
 cui  il giudice remittente perverrebbe applicando de plano il diritto
 vigente;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;