ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 127, terzo e quarto comma e 599, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di assise di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Ragagnin Pietro, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che la Corte di assise di appello di Torino ha, con ordinanza del 7 marzo 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 599, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che nel giudizio abbreviato in grado d'appello l'imputato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e che ne abbia fatto richiesta, debba essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di uxoricidio aggravato dalla premeditazione - reato in ordine al quale e' comminata la pena dell'ergastolo (v. art. 577, primo comma, n. 3, del codice penale) - condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione irrogata a norma dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale; che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta"); e che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali e' comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo a quo.