ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 127, terzo e
 quarto comma e 599, secondo comma, del codice  di  procedura  penale,
 promosso  con  ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di assise
 di appello di Trieste nel procedimento penale a  carico  di  Ragagnin
 Pietro,  iscritta  al n. 313 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 ottobre 1991 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
    Ritenuto che la Corte di assise  di  appello  di  Torino  ha,  con
 ordinanza  del 7 marzo 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
 24 della Costituzione, questione di  legittimita'  degli  artt.  127,
 terzo  e  quarto comma, e 599, secondo comma, del codice di procedura
 penale, nella parte in cui prevedono che nel giudizio  abbreviato  in
 grado  d'appello  l'imputato,  detenuto  in  luogo  posto fuori della
 circoscrizione del giudice e che  ne  abbia  fatto  richiesta,  debba
 essere  sentito  prima  del  giorno  dell'udienza  dal  magistrato di
 sorveglianza del luogo;
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che la questione e' stata sollevata nel  corso  di  un
 giudizio  d'appello  a  carico  di  persona  imputata  di  uxoricidio
 aggravato  dalla  premeditazione  -  reato  in  ordine  al  quale  e'
 comminata la pena dell'ergastolo (v. art. 577, primo comma, n. 3, del
 codice  penale)  -  condannata  in  primo  grado, in esito a giudizio
 abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione irrogata  a  norma
 dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura
 penale;
      che  questa  Corte,  con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma,
 ultimo  periodo,  del  codice  di  procedura   penale   ("Alla   pena
 dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta");
      e  che,  quindi,  spetta al giudice rimettente verificare se, in
 conseguenza della indicata  decisione  della  Corte  che  ha  espunto
 dall'ordinamento  il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali
 e' comminata la  pena  dell'ergastolo,  la  questione  sollevata  sia
 tuttora rilevante nel processo a quo.