ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale militare di Padova dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. di pace, quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, cod. pen. - nel testo introdotto con la legge 26 aprile 1990, n. 86 - assumendo che essi contrastino con l'art. 3 Cost., in ragione della disparita' di trattamento che ne consegue tra peculato d'uso e peculato militare d'uso; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che l'applicabilita' dell'amnistia al peculato militare perpetrato mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato; che questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha gia' chiarito che esula dai propri poteri "procedere ad una grave manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 314 cod. pen."; che d'altra parte, poiche' il peculato d'uso e' stato introdotto da tale disposizione successivamente all'entrata in vigore delle norme impugnate, queste non possono evidentemente essere censurate per non aver previsto in modo espresso l'applicazione dell'amnistia a tale figura ne', tanto meno, all'(inesistente) peculato militare d'uso; che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;