ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 della legge
 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica  per  la
 concessione  di  amnistia)  e  1  del  d.P.R.  12  aprile 1990, n. 75
 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il  6  marzo
 1991  dal  Tribunale  militare  di  Padova  nel procedimento penale a
 carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 308  del  registro  ordinanze
 1991  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 ottobre 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata  in  epigrafe  il  Tribunale
 militare  di  Padova  dubita  della legittimita' costituzionale degli
 artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della
 Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R.  12  aprile
 1990,  n.  75  (Concessione  di  amnistia),  nella  parte  in cui non
 prevedono l'applicazione dell'amnistia per  il  delitto  di  peculato
 militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. di pace, quando questo
 si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art.
 314,  secondo comma, cod. pen. - nel testo introdotto con la legge 26
 aprile 1990, n. 86 - assumendo che  essi  contrastino  con  l'art.  3
 Cost., in ragione della disparita' di trattamento che ne consegue tra
 peculato d'uso e peculato militare d'uso;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  la
 questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato   che   l'applicabilita'   dell'amnistia  al  peculato
 militare perpetrato mediante appropriazione della cosa al solo  scopo
 di  farne  uso  momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione,
 presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato;
      che questa Corte, nella  sentenza  n.  473  del  1990,  ha  gia'
 chiarito  che  esula  dai  propri  poteri  "procedere  ad  una  grave
 manipolazione quale quella d'inserire anche  nell'art.  215  c.p.m.p.
 quel  secondo  comma  che  la  legge  di  modifica  ha  apposto nella
 riformulazione dell'art. 314 cod. pen.";
      che d'altra parte, poiche' il peculato d'uso e' stato introdotto
 da tale disposizione  successivamente  all'entrata  in  vigore  delle
 norme  impugnate,  queste  non possono evidentemente essere censurate
 per non aver previsto in modo espresso l'applicazione dell'amnistia a
 tale figura ne',  tanto  meno,  all'(inesistente)  peculato  militare
 d'uso;
      che  di  conseguenza  la  questione va dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;