ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Febo Emanuele ed altri, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita che l'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto non consente al giudice delle indagini preliminari, a fronte di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione parziale e restituzione degli atti per l'ulteriore corso, di pronunciare l'archiviazione dell'intero procedimento, contrasti con gli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost.; che a sostegno di tali censure il rimettente assume che il controllo del giudice per le indagini preliminari sull'archiviazione - anche in parallelo con l'ipotesi di proscioglimento di ufficio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - dovrebbe ispirarsi ai criteri dell'accertamento della verita' materiale e del favor rei e che la presunzione di non colpevolezza dovrebbe a maggior ragione valere nelle indagini preliminari; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che nel sistema del codice di procedura penale l'iniziativa circa l'esercizio o non esercizio dell'azione penale spetta al pubblico ministero (artt. 50 e 405), mentre al giudice per le indagini preliminari spetta il controllo sulla legittimita' della richiesta di archiviazione ovvero della domanda di giudizio (artt. 409 e 424) avanzata dal primo; che conseguentemente al detto giudice non compete di disporre l'archiviazione in mancanza di apposita richiesta dell'organo dell'accusa, ne' di pronunciarsi su fatti per i quali quest'ultimo si sia riservato di valutare se esercitare o meno l'azione; che il ruolo di accertamento, anche d'iniziativa, della "verita' materiale" che il rimettente vorrebbe assegnato al giudice per le indagini preliminari, non solo non corrisponde alla distinzione delle sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione propria del vigente sistema processuale, ma non e' in alcun modo imposto dai principi costituzionali che nell'ordinanza vengono evocati in modo generico e non chiaro; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.