ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale
 per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa  il
 6  marzo  1991  dal  Pretore  di  Caltagirone sul ricorso proposto da
 Napolitano Salvatore  ed  altri  c/INADEL  iscritta  al  n.  351  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione  di  Napolitano  Salvatore  ed  altri
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  l'avv.  Eugenio Merlino per Napolitano Salvatore ed altri e
 l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'INADEL da
 numerosi iscritti, avente per oggetto la determinazione della base di
 calcolo  dell'indennita'  premio   di   servizio,   il   Pretore   di
 Caltagirone,  con  ordinanza  del  6  marzo  1991,  ha  sollevato, in
 riferimento all'art. 3, nonche' agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e  98
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968,  n.  152,  "nella
 parte in cui prevede che l'indennita' premio di servizio sara' pari a
 un  quindicesimo  della retribuzione contributiva degli ultimi dodici
 mesi per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non di  un  dodicesimo
 come previsto per gli omologhi dipendenti statali".
    Secondo   il   giudice   remittente,  la  rilevata  disparita'  di
 trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti  statali
 "non trova ragionevole giustificazione".
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  sono  costituiti i
 ricorrenti  aderendo  all'ordinanza  di  rimessione  senza  ulteriori
 argomentazioni.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata.
    Secondo l'Avvocatura, la quale richiama le  sentenze  nn.  26  del
 1980  e  220  del  1988,  la  diversita'  dei  sistemi  retributivo e
 previdenziale delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni
 possibilita' di comparazione ai fini dell'art. 3 della Costituzione.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Caltagirone ritiene contrastante col  principio
 di eguaglianza di cui all'art. 3, nonche' con gli artt. 1, 4, 35, 36,
 38,  97 e 98 della Costituzione, l'art. 4, primo comma, della legge 8
 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base  di  calcolo
 dell'indennita' premio di servizio per il personale degli enti locali
 in  un  quindicesimo  della  retribuzione percepita nell'ultimo anno,
 anziche' in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre  1973,
 n. 1032, per i dipendenti dello Stato.
    2. - L'ordinanza di rimessione tralascia qualsiasi motivazione del
 riferimento della questione, oltre che all'art. 3 della Costituzione,
 agli  artt.  1,  4,  35,  36,  38,  97  e 98. Sotto questi profili la
 questione e', pertanto, manifestamente inammissibile.
    3. - In riferimento al principio di eguaglianza, la questione  non
 e' fondata.
    Il  trattamento  giuridico-economico  dei  dipendenti  degli  enti
 locali e il trattamento  dei  dipendenti  dello  Stato  costituiscono
 sistemi  normativi  diversi,  come  risulta  dall'art. 1 del d.P.R. 5
 marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede  due  distinti
 comparti   di  contrattazione  collettiva,  e  diversi  sono  pure  i
 rispettivi sistemi previdenziali. La comparazione,  che  deve  essere
 globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate, mette
 in   evidenza   un  trattamento  dei  dipendenti  degli  enti  locali
 complessivamente piu' favorevole di quello  dei  dipendenti  statali.
 Come  ha  rilevato  il  rappresentante  del  Governo durante i lavori
 preparatori della legge n. 152 del 1968 (Camera  dep.,  IV  leg.,  II
 Comm.,   seduta   del   10   gennaio  1968,  pag.  929),  il  computo
 dell'indennita' su una base piu'  ristretta  (un  quindicesimo  della
 retribuzione  dell'ultimo anno, anziche' un dodicesimo) e' compensato
 dalla liquidazione della pensione  sulla  base  del  100  per  cento,
 mentre  per  gli statali si effettua sulla base dell'80 per cento. Si
 aggiunga che dal 1› gennaio 1974 i dipendenti degli enti locali  sono
 stati   ulteriormente   avvantaggiati   dall'inclusione   -  disposta
 dall'art.  22  della  legge  3  giugno  1975,  n.  160,  con  effetto
 retroattivo   alla   data   indicata   -   nella   base   di  calcolo
 dell'indennita' premio di servizio anche dell'indennita'  integrativa
 speciale,   che   invece  rimane  tuttora  esclusa  dal  calcolo  del
 trattamento di buonuscita degli statali.