ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Tribunale di Bologna sul ricorso proposto da s.n.c. Autotre Ricambi ed altra c/ s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Bologna, nel giudizio promosso da s.c.n. Autotre Ricambi contro la s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri, costituita tra artigiani, per la dichiarazione di fallimento di questa ultima, con ordinanza dell'8 gennaio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude che siano considerate piccoli imprenditori le societa' artigiane non costituite nella forma di societa' a responsabilita' limitata; che, a parere del remittente, sarebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verifica tra i piccoli imprenditori artigiani e le societa' artigiane di modeste dimensioni come quella in controversia; b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile alla societa' artigiana di modeste dimensioni provare la possidenza dei requisiti richiesti per la qualifica di piccolo imprenditore; c) l'art. 45, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in quanto non sarebbe consentito alla societa' artigiana di modeste dimensioni di provare la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale, nonostante l'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' della questione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma ora di nuovo denunciata; che, pertanto, essa e' ormai espunta dall'ordinamento giuridico; che, quindi, la questione sollevata deve dichiararsi manifestamente infondata; Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.