ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge
 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale
 di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il
 triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed
 altre  misure),  promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal
 Pretore di Brescia nel  procedimento  civile  vertente  tra  Gottardi
 Giuseppe  ed Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia, iscritta
 al n. 379 del registro ordinanze 1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  23, prima serie speciale, dell'anno
 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Gottardi Giuseppe  nonche'  l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che il Pretore di Brescia, quale giudice del lavoro,  con
 ordinanza  del  31  gennaio  1990 (r.o. n. 379/91) pervenuta a questa
 Corte il 17 maggio 1991, ha sollevato,  con  riferimento  all'art.  3
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.  3  della  legge  12  luglio  1988,  n.  270,  che  prevede
 l'anticipato collocamento in quiescenza di quei dipendenti di aziende
 esercenti pubblici servizi di trasporto che siano  stati  dichiarati,
 entro  il  20  giugno  1986,  inidonei rispetto alle mansioni proprie
 della qualifica di provenienza;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;
      che  si e' costituito il lavoratore interessato prospettando una
 diversa  interpretazione  della  norma  impugnata  e  chiedendo,   in
 subordine, l'accoglimento della denunzia di incostituzionalita';
    Considerato   che,   dopo   l'ordinanza  di  rimessione  e'  stata
 pronunziata da questa Corte la sentenza n. 60 dell'8  febbraio  1991,
 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo
 comma,  della  legge  12  luglio 1988, n. 270, nella parte in cui non
 esclude dal piano quinquennale ivi previsto i  lavoratori  dichiarati
 inidonei,  entro  il  20  giugno  1986,  rispetto  alla  qualifica di
 provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano  mansioni
 equivalenti  o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati
 inidonei;
    Ritenuto  che  la   dichiarazione   di   parziale   illegittimita'
 costituzionale  della  norma  denunciata, intervenuta successivamente
 all'ordinanza di rimessione e della quale il giudice  a  quo  non  ha
 quindi   potuto  tener  conto,  rende  necessaria  una  decisione  di
 restituzione degli atti, affinche' l'ufficio rimettente accerti, alla
 stregua di detta pronuncia, se la  questione  sollevata  sia  tuttora
 rilevante;