ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Gottardi Giuseppe ed Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Gottardi Giuseppe nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che il Pretore di Brescia, quale giudice del lavoro, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (r.o. n. 379/91) pervenuta a questa Corte il 17 maggio 1991, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, che prevede l'anticipato collocamento in quiescenza di quei dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto che siano stati dichiarati, entro il 20 giugno 1986, inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata; che si e' costituito il lavoratore interessato prospettando una diversa interpretazione della norma impugnata e chiedendo, in subordine, l'accoglimento della denunzia di incostituzionalita'; Considerato che, dopo l'ordinanza di rimessione e' stata pronunziata da questa Corte la sentenza n. 60 dell'8 febbraio 1991, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270, nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei; Ritenuto che la dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale della norma denunciata, intervenuta successivamente all'ordinanza di rimessione e della quale il giudice a quo non ha quindi potuto tener conto, rende necessaria una decisione di restituzione degli atti, affinche' l'ufficio rimettente accerti, alla stregua di detta pronuncia, se la questione sollevata sia tuttora rilevante;