ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  444,  comma
 terzo del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il
 18  marzo  1991 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente
 tra la s.r.l. Rita e l'I.N.P.S.  iscritta  al  n.  355  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti di costituzione della S.r.l. Rita e dell'I.N.P.S.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Uditi l'avvocato Giulio Prosperetti per la S.r.l. Rita e  Leonardo
 Lironcurti  per  l'I.N.P.S.  e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato
 per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza del 18 marzo 1991 il  Pretore  del  lavoro  del
 circondario  di  Fermo  -  nel  procedimento  civile  promosso  dalla
 societa' RITA a r.l. contro l'Istituto Nazionale  per  la  Previdenza
 Sociale  ed  avente  ad  oggetto  contributi e sanzioni in materia di
 previdenza obbligatoria -  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  in  via  incidentale dell'art. 444, terzo comma, cod.
 proc. civ. nella parte in cui prevede la competenza del "pretore,  in
 funzione  di  giudice  del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio
 dell'ente" per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.
    Nel delibare in  via  pregiudiziale  l'eccezione  di  incompetenza
 territoriale  sollevata dalla difesa dell'Istituto convenuto, che as-
 sume essere competente il Pretore di Ascoli Piceno  qui  avendo  sede
 l'ufficio  INPS  presso il quale la societa' sarebbe iscritta ai fini
 contributivi, il Pretore - considerato che egli ha "sede in localita'
 ove esiste un ufficio dell'ente e  si  controverte  se  tale  ufficio
 abbia  tra  le  sue  attribuzioni  quella  influente  ai  fini  della
 determinazione della competenza territoriale per la causa in esame" -
 dubita della legittimita' costituzionale della norma  citata  perche'
 conferisce  all'ente  previdenziale il potere di influire sul riparto
 della competenza territoriale mediante  atti  interni  organizzativi,
 attribuendo  la  trattazione  di  affari all'uno o all'altro dei suoi
 uffici, senza alcun  vincolo  normativo,  neppure  regolamentare,  ma
 esercitando  la  piu' ampia ed insindacabile discrezionalita', che in
 ipotesi potrebbe essere ispirata proprio dall'intento di  "scegliere"
 il  giudice  preferito. Si determina in tal modo - secondo il giudice
 rimettente - una condizione di inferiorita' della controparte, lesiva
 del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto alla  difesa
 (art.  24  Cost.)  e della garanzia della precostituzione del giudice
 (art. 25 Cost.).
    2. - E' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  a
 mezzo dell'Avvocatura generale di Stato, eccependo preliminarmente il
 difetto  di rilevanza della sollevata questione di costituzionalita',
 sul rilievo che dovrebbe prima accertarsi se l'ufficio INPS di  Fermo
 abbia,  o  no, competenza in ordine al rapporto previdenziale oggetto
 del giudizio.
    La questione e' poi altresi' inammissibile - secondo  l'Avvocatura
 -  per  contraddittorieta'  della  prospettazione giacche' il giudice
 rimettente  fa  riferimento  -  come  criterio  per  determinare   la
 competenza territoriale - ad un modulo organizzativo generale e nello
 stesso  tempo  sembra  dare  rilievo a singoli atti interni dell'ente
 previdenziale  attributivi  della  trattazione  di   un   determinato
 rapporto ad un ufficio diverso da quello in astratto competente.
    Nel  merito  l'Avvocatura  sostiene  essere la questione infondata
 atteso che per "ufficio" al quale fa riferimento la  norma  censurata
 deve  intendersi  l'organo  periferico  presso il quale devono essere
 assolti gli obblighi assicurativi del datore di lavoro e  che  ha  il
 potere  di pretenderne l'adempimento. Si tratta quindi di un criterio
 oggettivo  che  non  viola  il   principio   del   giudice   naturale
 precostituito per legge. Inoltre non c'e' aggravio per l'accesso alla
 giurisdizione  perche' il datore di lavoro puo' rivolgersi al giudice
 del luogo dove e' gestita la sua posizione assicurativa.
    3. - Si e' costituita la societa' RITA  sostenendo  che,  ove  per
 "ufficio dell'ente" si intenda quella struttura periferica dove viene
 in  concreto  gestita la posizione contributiva del singolo datore di
 lavoro,    risulterebbe    un'ampia    discrezionalita'     dell'ente
 previdenziale che potrebbe attribuire la posizione contributiva di un
 singolo  datore  di lavoro ad un ufficio situato in localita' diversa
 da quella in cui il medesimo datore di lavoro abbia la propria sede o
 residenza, ancorche' in quest'ultima  vi  sia  un  ufficio  dell'ente
 abilitato   alla  gestione  di  posizioni  contributive.  Ha  chiesto
 pertanto la pronunzia di una sentenza che  dichiari  l'illegittimita'
 costituzionale  della  norma censurata nella parte in cui prevede che
 l'"ufficio  dell'ente"  si  identifichi  necessariamente  con  quello
 presso  il  quale  il  datore  di  lavoro  e' chiamato in concreto ad
 assolvere alle proprie obbligazioni contributive, per  effetto  della
 quale - a suo avviso - la cognizione delle controversie previdenziali
 in  discorso  verrebbe  rimessa  alla competenza del "Pretore nel cui
 mandamento ha sede l'ufficio dell'ente  astrattamente  competente  in
 ordine  agli  "obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle
 sanzioni" e nella cui sfera di  competenza  territoriale  risiede  il
 contribuente". In subordine ha chiesto una sentenza di non fondatezza
 che  in  via  interpretativa  conduca  alla  stessa  soluzione  sopra
 auspicata.
    Si e' costituito altresi' l'INPS sostenendo  l'infondatezza  della
 questione   di  costituzionalita'  ove  per  "ufficio  dell'ente"  si
 intenda, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione,
 quell'"ufficio fornito di potere di rappresentanza e che  costituisce
 il  luogo  ove il datore di lavoro deve adempiere a quegli incombenti
 la cui decisione da' luogo alla controversia".
                        Considerato in diritto
    1.  -  E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 444, terzo comma,  cod.  proc.  civ.  nella  parte  in  cui
 prevede,  in  materia  di  previdenza obbligatoria, la competenza del
 "pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
 l'ufficio dell'ente" (previdenziale), in riferimento agli art. 3,  24
 e  25 Cost. per sospetta ingiustificata disparita' di trattamento nel
 processo civile di una parte  (datore  di  lavoro  assoggettato  agli
 obblighi    contributivi)    rispetto    alla    controparte    (ente
 previdenziale), nonche' per violazione del  diritto  alla  difesa  in
 giudizio e della garanzia della precostituzione del giudice.
    2.   -  Vanno  preliminarmente  respinte  le  eccezioni  sollevate
 dall'Avvocatura di Stato.
    Il Pretore - chiamato ad applicare l'art. 444, comma  3,  cit.  in
 quanto investito di controversia "relativ(a) agli obblighi dei datori
 di    lavoro   e   all'applicazione   delle   sanzioni   civili   per
 l'inadempimento  di  tali  obblighi"  -   contesta   in   radice   la
 legittimita' costituzionale della disposizione perche' essa individua
 il giudice territorialmente competente in base ad un dato fattuale la
 cui  determinazione  in  concreto e' rimessa all'assoluto arbitrio di
 una delle parti in causa, cioe' dell'ente previdenziale.
    Di fronte a questa radicale contestazione  si  rivela  ininfluente
 l'accertare  se  l'ufficio  di  Fermo  abbia  o  non abbia esercitato
 qualche competenza in ordine al rapporto  previdenziale  oggetto  del
 giudizio,  e  cosi'  anche se lo stesso ufficio abbia (il che secondo
 l'ordinanza sarebbe  controverso)  tra  le  sue  attribuzioni  quella
 influente  ai fini della determinazione della competenza territoriale
 per  la  causa  in  esame.  Come  pure  ininfluente  si   rileverebbe
 l'eventuale   contraddizione   in  cui  il  giudice  a  quo,  secondo
 l'Avvocatura, sarebbe incorso nella individuazione  del  criterio  di
 identificazione  dello  "ufficio dell'ente" cui fa riferimento l'art.
 444, comma 3, (contraddizione, peraltro insussistente  in  quanto  il
 giudice  a  quo ha inequivocamente precisato di aderire, puntualmente
 richiamandolo,  all'orientamento  giurisprudenziale  che  attribuisce
 rilievo al solo criterio organizzativo astratto ritenendo irrilevante
 una  eventuale  attribuzione concreta diversa in ragione di specifici
 provvedimenti derogatori). L'uno e l'altro rilievo sono infatti privi
 di qualsiasi influenza ai fini del decidere, una volta che il giudice
 dubita della legittimita'  costituzionale  della  norma  che  egli  -
 indipendentemente  dalle  peculiarita'  del  caso  concreto  e  dalle
 conseguenze pratiche  alle  quali,  alla  stregua  di  quella  norma,
 potrebbe pervenirsi - dovrebbe comunque applicare al fine di regolare
 la propria competenza.
    3.  -  Ammissibile  in  rito,  la questione e' pero' infondata nel
 merito.
   Come si e' visto, secondo il giudice a quo  l'art.  444,  comma  3,
 violerebbe  gli  articoli  3,  24 e 25 della Costituzione perche', ai
 fini della individuazione del  giudice  territorialmente  competente,
 rinvia  ad  un  dato  fattuale  rimesso all'arbitrio dell'ente: cioe'
 correla  la  individuazione   del   giudice   all'ufficio   dell'ente
 attributario  della  gestione  del rapporto assicurativo del quale si
 discute,  ufficio  la  cui  localizzazione  e'  peraltro  determinata
 dall'ente a proprio libito.
    E'  pero' errata la premessa sulla quale la proposizione si fonda,
 in  quanto  deve  negarsi  la  sussistenza  -  alla   stregua   della
 interpretazione  della  norma da parte della Corte di Cassazione - di
 una illimitata discrezionalita' dell'ente  nel  tracciare  il  quadro
 organizzativo  degli  uffici  ai  quali  attribuisce  la competenza a
 gestire i rapporti assicurativi e previdenziali facenti capo alle di-
 verse imprese.
    Secondo tale orientamento, infatti,  da  una  parte  per  "ufficio
 dell'ente" - al quale ha riguardo il terzo comma dell'art. 444 cit. -
 deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione
 esterna,  sia  in  generale  legittimato,  per legge o per statuto, a
 ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente
 il pagamento o  a  restituirne  l'eccedenza;  d'altra  parte  la  sua
 individuazione  in concreto va correlata alla sede dell'impresa (o ad
 una sua dipendenza) nel senso che l'ufficio  dell'ente  previdenziale
 preso  in  considerazione dalla norma e' quello nell'ambito della cui
 circoscrizione territoriale ha sede l'impresa titolare  dei  rapporti
 assicurativi   dei  quali  si  controverte  e  rimangono  ininfluenti
 eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano  tutti  o
 parte  di questi rapporti ad uffici aventi competenza territoriale su
 ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa.
    Cosi'  esplicitato  (dalla   giurisprudenza)   il   parametro   di
 collegamento   spaziale,   sinteticamente   (quanto   implicitamente)
 contenuto nel mero  riferimento  all'"ufficio  dell'ente",  risultano
 conseguentemente   predeterminate   (per   legge)  le  coordinate  di
 individuazione del  giudice  territorialmente  competente  con  pieno
 rispetto  del  precetto  costituzionale del giudice naturale (art. 25
 Cost.).
    Ne' la norma censurata comporta - sotto il  profilo  denunciato  -
 una  disparita'  tra  le parti nel processo o un ostacolo ad agire in
 giudizio giacche' il  criterio  di  determinazione  della  competenza
 territoriale  si  raccorda anche alla sede dell'impresa (o di una sua
 dipendenza) ed  e'  ispirato  all'interesse  generale  di  avvicinare
 tendenzialmente   il  processo  al  luogo  dov'e'  la  documentazione
 rilevante.
    Certamente rimane affidata alle scelte discrezionali dell'ente  la
 delimitazione  delle  circoscrizioni  territoriali dei propri uffici,
 attributari delle competenze  relative  alla  gestione  dei  rapporti
 assicurativi  delle varie imprese, circoscrizioni che l'ente potrebbe
 ritagliare a suo piacimento, articolando  la  propria  organizzazione
 secondo  uno  schema di decentramento piu' o meno accentuato, fino ad
 attribuire la competenza sull'intero territorio nazionale ad un unico
 ufficio. Ed  in  tale  evenienza  potrebbero  profilarsi  censure  di
 incostituzionalita',  di  cui  la  Corte  si  e'  occupata  in  altre
 occasioni (sent. n. 4 del 1969; sent. n. 117  del  1990).  Si  tratta
 pero'  di  profili  che,  in questa sede, sfuggono al sindacato della
 Corte in quanto non prospettati  nell'ordinanza  di  rimessione,  ne'
 comunque  rilevanti  atteso  che  l'ente  previdenziale  in questione
 (I.N.P.S.) ha per legge organi periferici (v. art. 42 e seg. legge  9
 marzo 1989 n. 88).