ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 21, secondo,
 terzo e quarto comma, e 50, secondo comma,  del  R.D.L.  30  dicembre
 1923,  n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia
 di boschi e di terreni montani), promosso con  ordinanza  emessa  l'8
 febbraio  1991  dalla  Corte  di Appello di Cagliari nel procedimento
 civile  vertente  tra  Regione  autonoma  della  Sardegna  e  Passino
 Giuseppe,  iscritta  al  n.  428 del 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 25,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Regione autonoma della Sardegna ha impugnato dinanzi  alla
 Corte  di  appello di Cagliari il lodo arbitrale del 4 febbraio 1989,
 reso esecutivo dal Pretore di Sassari, emesso, ai sensi  degli  artt.
 21  e  50  R.D.L.  30  dicembre 1923, n. 3267, dal Collegio arbitrale
 adito    per    determinare    la    maggiore    indennita'    dovuta
 dall'amministrazione  regionale  per  la occupazione temporanea di 70
 ettari  di  terreno  siti  nell'agro  di  Villanova  Monteleone,   di
 proprieta'   dell'avvocato   Passino   Giuseppe,   finalizzata   alla
 esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale.
    La detta indennita' inizialmente era stata concordata tra le parti
 e liquidata in data 1› maggio 1979.
    La Corte d'Appello, con ordinanza dell' 8 febbraio 1991  (R.O.  n.
 428  del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50,  secondo  comma,
 del   suddetto   R.D.L.  n.  3267  del  1923,  che  prevede,  per  la
 determinazione dell'indennizzo in caso di occupazione di terreni  per
 sistemazione idraulico-forestale, un arbitrato obbligatorio.
    A  parere  della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 24,
 primo comma, e 102,  primo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto,
 secondo  quanto  gia'  affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.
 127 del 1977), la tutela dei diritti e degli  interessi  puo'  essere
 ottenuta  solo dinanzi ad organi giudiziari e non puo' essere imposto
 da una legge il deferimento della controversia ad un arbitro o  a  un
 collegio arbitrale.
    1.1.  - L'ordinanza e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    1.2.  -  Nel  giudizio  non  si  sono costituite le parti e non e'
 intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a verificare se gli artt.  21,  secondo,
 terzo,  quarto  comma,  e  50,  secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre
 1923, n. 3267, nella parte in cui prevedono un arbitrato obbligatorio
 per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere ai proprietari
 dei terreni sottoposti  a  sistemazione  idrogeologica,  violino  gli
 artt.  24,  primo  comma,  e 102, primo comma, della Costituzione, in
 quanto le parti interessate per la tutela del loro diritto  sarebbero
 obbligate  per legge a rivolgersi a un collegio arbitrale anziche' al
 giudice cosi' come prescritto dagli invocati precetti costituzionali.
    1.2. - La questione e' fondata.
    L'art. 17 del R.D.L. 30 dicembre 1923,  n.  3267,  dispone  che  i
 boschi,  che  per  la  loro  speciale  ubicazione difendono terreni o
 fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento  di  sassi,  dal
 sorrenamento  e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le
 condizioni igieniche locali, su richiesta delle Province, dei  Comuni
 o  di  altri  enti e privati interessati, possono essere sottoposti a
 limitazioni nella loro utilizzazione.
    L'art.  21,  primo  e  secondo  comma,  stabilisce  un  indennizzo
 determinato,  sulla  base  dei  minori  redditi derivanti dalle dette
 limitazioni imposte alla consuetudinaria  utilizzazione  dei  boschi,
 d'accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, da tre arbitri,
 nominati  uno  da ciascuna delle due parti e il terzo dagli stessi e,
 in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale, il quale  potra'
 nominare  anche  uno  degli  arbitri  delle  parti in caso di mancata
 nomina da parte delle stesse.
    Gli  artt.  39  e  seguenti  dello  stesso  decreto  prevedono  la
 sistemazione  e  il  rimboschimento  di  terreni  montani  con  opere
 eseguite a cura e spese dello Stato. L'art. 50 dello stesso R.D.L., a
 favore dei proprietari dei suddetti terreni,  in  caso  di  totale  o
 parziale  sospensione del godimento, stabilisce l'assegnazione di una
 indennita' determinata nei modi previsti dal precedente art. 21.
    Agli interessati e' quindi imposto, per la tutela del loro diritto
 all'indennizzo o alla indennita', il ricorso a un collegio  arbitrale
 anziche' al giudice ordinario.
    2.  -  Come  gia'  questa Corte ha deciso (sent. n. 127 del 1977),
 solo le parti possono  scegliere  altri  soggetti  (arbitri)  per  la
 tutela  dei  loro  diritti al posto dei giudici ordinari, ai quali e'
 demandata la funzione giurisdizionale  in  base  all'art.  102  della
 Costituzione.  E  la  scelta e' intesa come uno dei modi possibili di
 disporre, anche in senso negativo, del diritto di  cui  all'art.  24,
 primo comma, della Costituzione.
    La fonte dell'arbitrato non puo', pero', ricercarsi e porsi in una
 legge  o  generalmente  in  una  volonta' autoritativa. Non valgono a
 legittimare  il  ricorso  all'arbitrato  obbligatorio  gli  eventuali
 vantaggi  connessi  a  siffatta  procedura  (celerita'  del giudizio,
 possibilita' di approfondire  gli  aspetti  tecnici  della  questione
 ecc.),  perche'  la  decisione  degli  arbitri  rappresenta sempre il
 risultato di un procedimento che si  svolge  illegittimamente  al  di
 fuori  del  regime  della  sovranita'  statuale  e  non  trova alcuna
 garanzia costituzionale.
    Il  principio  generale,  costituzionalmente  garantito, e' quello
 dell'art. 806 del codice di procedura civile, secondo  cui  le  parti
 sono  libere  di  far  decidere  le  controversie tra loro insorte da
 arbitri liberamente scelti.
    Pertanto, va dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  delle
 disposizioni impugnate.