ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 4
 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attivita' trasfusionali  rela-
 tive  al  sangue  umano  ed ai suoi componenti e per la produzione di
 plasmaderivati), e dell'art. 2 della legge 13  luglio  1967,  n.  584
 (Riconoscimento  del  diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al
 donatore  di  sangue  dopo  il  salasso  per   trasfusione   e   alla
 corresponsione   della   retribuzione),   promossi  con  le  seguenti
 ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 16 febbraio 1991 dal Pretore di Bologna
 nel procedimento civile vertente tra Dovesi Giampaolo  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  306  del registro ordinanze 1991 e pubblicata sulla
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  18,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
     2)  ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal Pretore di Bologna nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Gherardi Giancarlo ed  altri
 e  l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  571  del  registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  38,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Dovesi Giampaolo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17  dicembre  1991  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito l'avvocato Luciano Ventura per Dovesi Giampaolo e l'Avvocato
 dello Stato Stefano Onufrio  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Dovesi Giampaolo conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di
 Bologna l'I.N.P.S., chiedendo che il trattamento di  pensione  a  lui
 spettante  fosse  calcolato  per  l'intero  periodo  di lavoro dal 28
 febbraio 1979 al 14 febbraio 1987, ivi compresi i giorni  di  assenza
 per donazione di sangue.
    Il  Pretore,  con  ordinanza del 16 febbraio 1991 (R.O. n. 306 del
 1991)  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  2  e   3   della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13
 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e 2 della legge 13 luglio 1967, n.
 584.
    Ha osservato che l'art. 13 della legge n. 107 del 1990, prevedendo
 a  favore  dei lavoratori che donano il sangue, oltre la retribuzione
 per   l'intera   giornata,   anche   l'accredito    dei    contributi
 previdenziali,  solo a decorrere dalla entrata in vigore della legge,
 senza efficacia retroattiva,  discrimina  i  lavoratori  che  abbiano
 donato  sangue dopo l'entrata in vigore della legge rispetto a quelli
 che lo abbiano donato prima della stessa; che l'art. 2 della legge n.
 584 del 1967, il quale contempla a carico dei datori di  lavoro  solo
 l'obbligo  della retribuzione e non anche quello della contribuzione,
 discrimina i suddetti lavoratori rispetto a quelli  che,  astenendosi
 per  altre  cause di rilevanza sociale (malattia, maternita', ecc ..)
 hanno diritto alla contribuzione oltre che  alla  retribuzione;  che,
 infine,  sussiste  una  discriminazione  tra  i  lavoratori  soggetti
 all'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S.  e  quelli  non
 soggetti  al detto regime assicurativo, in quanto la contribuzione e'
 negata solo ai primi e non anche agli altri.
    Il giudice a quo ha  ritenuto  anche  che  la  esclusione  di  cui
 trattasi   importa   lesione   del  principio  della  ragionevolezza,
 considerati la  funzione  sociale  ed  i  valori  della  solidarieta'
 attuati dalla donazione di sangue.
    2.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente comunicata, notificata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    3. - Nel giudizio si e' costituita la parte privata, la  quale  si
 e' riportata alle argomentazioni svolte dal giudice remittente.
    3.1.  -  E'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato, in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
 concluso per la infondatezza della questione, in quanto la diversita'
 dei trattamenti normativi e' giustificata dal fluire del tempo  e  il
 beneficio eccezionale della contribuzione per giornate non lavorative
 non e' di applicazione generale.
    4.  -  Identica  questione  con  identiche argomentazioni e' stata
 sollevata dallo stesso Pretore  di  Bologna  in  causa  tra  Gherardi
 Giancarlo  ed  altri  e  l'I.N.P.S.  con ordinanza del 24 aprile 1991
 (R.O. n. 571 del 1991).
    4.1. -  Anche  in  questo  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura
 Generale  dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
 dei ministri,  la  quale  si  e'  riportata  al  precedente  atto  di
 intervento.
    5.  -  Nella  imminenza  della  udienza  la  difesa  del Dovesi ha
 presentato memoria nella quale  ha  chiesto  anzitutto  una  sentenza
 interpretativa,  in  quanto  al  lavoratore donatore di sangue per la
 giornata della donazione e' concessa una vera e propria  retribuzione
 che,  in  quanto  tale,  deve essere assoggettata a contribuzione. Ha
 ricordato che l'I.N.P.S fino  al  1985  era  della  stessa  opinione,
 mutata poi dal 1986, ritenendo erogata al lavoratore una indennita' e
 non  una  retribuzione,  il che pero' contrasterebbe sia con i lavori
 preparatori della legge n. 584 del 1967, che escludono la  indennita'
 e  invece  attribuiscono  una  vera  e  propria retribuzione, sia con
 quanto risulta dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 aprile 1968, di
 attuazione della detta legge, che garantisce un trattamento economico
 complessivo.
    Ha sostenuto poi che la situazione e'  analoga  a  quella  che  si
 verifica  per  le  ferie,  le  festivita', le assenze per infortunio,
 malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, per i permessi
 retribuiti e per  i  permessi  a  favore  dei  componenti  dei  seggi
 elettorali.
    In   linea   gradata   ha   insistito   per   la  declaratoria  di
 illegittimita'  costituzionale  della  disposizione  censurata  nella
 parte in cui non e' prevista la contribuzione previdenziale.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due  giudizi,  siccome  prospettano questioni identiche,
 possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
    2. - La Corte e' chiamata a verificare:
       a) se l'art. 13 della legge 4 maggio 1990,  n.  107,  il  quale
 prevede  a  favore  dei lavoratori donatori di sangue per la giornata
 della  donazione  l'astensione  dal  lavoro  con  diritto  all'intera
 retribuzione  e  alla  contribuzione figurativa, non avendo efficacia
 retroattiva, crei una ingiustificata  disparita'  di  trattamento  in
 danno  dei lavoratori che abbiano donato sangue prima dell'entrata in
 vigore  della  detta  legge,  i  quali   non   hanno   diritto   alla
 contribuzione previdenziale;
       b) se detta disposizione e l'art. 2 della legge 13 luglio 1967,
 n.   584,  pongano  una  irragionevole  discriminazione  rispetto  ai
 lavoratori  non  soggetti  all'assicurazione  generale   obbligatoria
 I.N.P.S.,  per  i  quali  sussiste  il  diritto alla contribuzione; e
 rispetto ai lavoratori che si astengono dal lavoro per cause di  pari
 rilevanza  sociale  (malattia,  maternita',  ecc  ..)  per i quali e'
 prevista la contribuzione figurativa;
       c) se sussista una irragionevole limitazione della  concessione
 di  detto  beneficio  considerati  la  funzione  civile e sociale e i
 valori solidaristici attribuiti alla donazione di sangue.
    3. - La questione non e' fondata per quanto si dira'.
    La fattispecie non e' regolata dall'art. 13 della legge n. 107 del
 1990,  il  quale  dispone a favore del lavoratore che doni il sangue,
 oltre  ad  una  giornata  di  riposo  interamente  retribuita,  anche
 l'accredito  dei  contributi  previdenziali,  perche' la legge non ha
 efficacia retroattiva, ma dall'art. 2 della legge n. 584 del 1967, il
 quale prevede specificamente non solo la  giornata  di  riposo  e  la
 retribuzione  per  l'intero,  ma  non  anche l'accredito dei relativi
 contributi previdenziali. Per effetto delle suddette disposizioni, il
 datore di lavoro  ha  la  facolta'  di  ottenere  il  rimborso  della
 retribuzione  che  eroga  dall'istituto  assicuratore  che  prima era
 l'I.N.A.M. e poi, a seguito della  sua  soppressione,  e'  l'I.N.P.S.
 (art.  1,  secondo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663,
 convertito in legge n. 33 del 1980).
    Lo Stato concorre alla spesa con contributi annui da iscriversi al
 bilancio del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  (art.
 3).
    Con  il  decreto  ministeriale 8 aprile 1968 sono state dettate le
 modalita' di determinazione della retribuzione (art.  4)  e  del  suo
 rimborso (art. 5 e segg.).
    3.1.  -  Le richiamate disposizioni hanno la finalita' di favorire
 la donazione di sangue  caratterizzata  da  apprezzabili  ed  elevati
 contenuti di solidarieta' umana e di utilita' sociale.
    Alla  sua  realizzazione  sono  diretti  i benefici specificamente
 previsti sia a favore del lavoratore che del  datore  di  lavoro,  in
 modo  che non si pongano ostacoli o impedimenti per ragioni di ordine
 economico, quale potrebbe essere per il lavoratore la  perdita  della
 retribuzione  e  per  il  datore  di  lavoro  l'onere economico della
 retribuzione, mentre la previsione  a  favore  del  lavoratore  della
 giornata  di  riposo  erogata  e'  diretta  a  tutelare la sua salute
 indebolita dalla perdita di sangue che egli subisce.
    Ma logicamente e' da ritenersi  che  il  legislatore,  sempre  per
 realizzare   le   finalita'  innanzi  richiamate,  non  abbia  voluto
 assolutamente  che  il  lavoratore  subisca   una   diminuzione   del
 trattamento previdenziale e in particolare un danno pensionistico per
 il  mancato  accredito  dei  contributi  previdenziali. Ne' ha potuto
 porre detti contributi a carico del datore di lavoro che, invece,  ha
 voluto chiaramente esonerare da aggravi economici.
    Essi  devono  far  carico  sull'Istituto  assicuratore che poi, in
 definitiva, ne ottiene il rimborso dallo  Stato,  che  si  assume  il
 costo  dei servizi sociali tra cui e' da comprendersi la donazione di
 sangue, il che del resto si desume dalla stessa legge (art. 3,  legge
 n. 584 del 1967).
    In  via  generale,  in determinati periodi in cui, per determinati
 eventi (quali,  per  es.,  la  malattia,  l'infortunio,  il  servizio
 militare, lo svolgimento di cariche pubbliche elettive), sono sospesi
 la  prestazione  di  lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non anche la
 contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle  prestazioni
 previdenziali,   il   finanziamento   pubblico  si  sostituisce  alla
 contribuzione che e' posta a  carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei
 lavoratori.   Cio'   avviene   in   attuazione  del  principio  della
 solidarieta'.
    Si  vuole evitare che i soggetti protetti, per causa di eventi che
 impediscono lo svolgimento dell'attivita'  lavorativa,  subiscano  un
 pregiudizio  per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni
 previdenziali perche' devono  raggiungersi  fini  pubblici  alla  cui
 realizzazione deve provvedere tutta la collettivita'.
    Nella   fattispecie  puo'  ritenersi,  come  del  resto  e'  stato
 affermato prevalentemente dai giudici di merito, che la donazione  di
 sangue  possa  considerarsi una malattia perche' la perdita di sangue
 che  il  donatore  subisce  produce  nel   soggetto   che   dona   un
 indebolimento  psico-fisico  equiparabile  allo stato di malattia per
 cui possono trovare applicazione le  norme  (art.  56  regio  decreto
 legge  n.  1827  del 1935, modificato dall'art. 36 della legge n. 160
 del  1975)  che  prevedono  in  caso  di  malattia  la  contribuzione
 figurativa.
    Conferma  di  tale affermazione si rinviene nella stessa legge che
 ha posto il rimborso della retribuzione erogata dal datore di  lavoro
 al   lavoratore   donatore  di  sangue  a  carico  dell'Istituto  per
 l'assicurazione contro le malattie, e nella piu' recente disposizione
 (art. 13 della legge n. 107 del 1990), che ha  previsto  sulla  detta
 retribuzione l'accredito dei contributi previdenziali figurativi.