ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma,
 del codice di procedura penale, promossi con n.  3  ordinanze  emesse
 dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il Tribunale di
 Catania, iscritte rispettivamente ai nn. 374, 452 e 490 del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
 nn. 22, 27 e 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 20 novembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  G.I.P.  presso  il  Tribunale  di  Catania, nei
 procedimenti penali a carico di Pellegriti Giuseppe e  di  Pellegriti
 Salvatore,  con  tre ordinanze emesse rispettivamente il 6 marzo 1991
 (R.O. n. 374 del 1991), il 21 marzo 1991 (R.O. n. 452 del 1991) e  il
 21  aprile  1991  (R.O.  n.  490 del 1991), ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice  di
 procedura  penale,  il  quale  prevede  una  deroga  al  criterio  di
 spostamento della competenza territoriale per i  procedimenti  penali
 aventi  come  parte  offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il
 reato sia commesso in udienza;
      che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
       l'art. 3 della Costituzione, per la disparita'  di  trattamento
 che  si  determinerebbe tra cittadini imputati in procedimenti in cui
 assume la qualita' di persona offesa un magistrato, a secondo che  il
 reato e' stato commesso o meno in udienza;
       gli  artt.  101  e  104  della  Costituzione, risultando lesi i
 principi della imparzialita'  del  giudice  e  della  sua  soggezione
 esclusiva alla legge;
       gli  artt.  24  e  25 della Costituzione, perche' la disciplina
 diversa  prevista  per  il  reato  commesso  in  udienza   offrirebbe
 all'imputato minori garanzie di difesa;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la
 quale ha concluso per la inammissibilita'  o  la  infondatezza  della
 questione;
    Considerato   che   i  tre  giudizi  siccome  riguardano  identica
 questione vanno riuniti e  decisi  con  un  unico  provvedimento  per
 evidenti ragioni di connessione;
      che  della  disposizione  ora  di  nuovo censurata e' stata gia'
 dichiarata (sent. 320 del 1991) la  illegittimita'  costituzionale  e
 che quindi essa e' stata espunta dall'ordinamento;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;