ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Livoti Giuseppe e I.N.A.I.L., iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e dell'I.N.A.I.L.; Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avvocati Franco Agostini e Luciano Ventura per Livoti Giuseppe e Adriana Pignataro e Giuseppe De Ferra' per l'I.N.A.I.L. Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Livoti Giuseppe nei confronti dell'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., applicabile alle prestazioni previdenziali per effetto della sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il Pretore di Milano, con ordinanza del 27 maggio 1991, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in connessione con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353; che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola l'art. 3, primo comma, Cost., perche' il cumulo di rivalutazione ed interessi, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in virtu' dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e previdenziali, una tutela esorbitante rispetto a quella riservata dall'art. 1224 cod. civ. agli altri crediti pecuniari; che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il ricorrente e l'INAIL, concludendo l'uno per l'infondatezza, l'altro per la fondatezza della questione; Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subi'to dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito"; che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.