ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 429, comma
 terzo, del codice di procedura civile promosso con  ordinanza  emessa
 il  27  maggio  1991  dal  Pretore  di Milano nel procedimento civile
 vertente tra Livoti Giuseppe e I.N.A.I.L., iscritta  al  n.  652  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli   atti   di   costituzione   di   Livoti   Giuseppe   e
 dell'I.N.A.I.L.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avvocati  Franco Agostini e Luciano Ventura per Livoti
 Giuseppe e Adriana Pignataro e Giuseppe De Ferra' per l'I.N.A.I.L.
    Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Livoti
 Giuseppe nei confronti dell'INAIL per ottenere il  pagamento  di  una
 rendita  vitalizia  con gli interessi e la rivalutazione monetaria ai
 sensi   dell'art.   429   c.p.c.,   applicabile   alle    prestazioni
 previdenziali  per  effetto  della sentenza n. 156 del 1991 di questa
 Corte, il Pretore di Milano, con ordinanza del  27  maggio  1991,  ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale del predetto art.
 429, terzo comma, cod. proc. civ., in connessione con l'art. 1  della
 legge 26 novembre 1990, n. 353;
      che  ad  avviso  del giudice remittente la norma impugnata viola
 l'art. 3, primo comma, Cost., perche' il cumulo di  rivalutazione  ed
 interessi,  una  volta  elevati  questi  ultimi al dieci per cento in
 virtu' dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per
 i crediti di lavoro e previdenziali, una tutela esorbitante  rispetto
 a  quella  riservata  dall'art.  1224  cod.  civ.  agli altri crediti
 pecuniari;
      che nel giudizio  davanti  alla  Corte  si  sono  costituiti  il
 ricorrente  e  l'INAIL, concludendo l'uno per l'infondatezza, l'altro
 per la fondatezza della questione;
    Considerato che, successivamente all'ordinanza di  rimessione,  e'
 stata  emanata  la  legge  30  dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
 materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma  6,  ha  dettato
 una   nuova  disciplina  in  materia  di  rivalutazione  dei  crediti
 previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di  interessi
 e'  portato  in  detrazione  dalle  somme  eventualmente  spettanti a
 ristoro del maggior danno subi'to dal titolare della prestazione  per
 la diminuzione del valore del suo credito";
      che,  pertanto,  si  rende necessario il riesame della rilevanza
 della questione da parte del giudice  remittente,  al  quale,  a  tal
 fine, vanno restituiti gli atti.