ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7
 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
 feriale) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Pretore di
 Milano nel procedimento civile vertente tra Consorzio provinciale per
 lo  smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., iscritta
 al n. 629 del registro ordinanze 1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale, dell'anno
 1991;
    Visti gli atti di costituzione del Consorzio  provinciale  per  lo
 smaltimento  dei  rifiuti  urbani  di  Desio e dell'I.N.P.S., nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 5  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione promosso
 tardivamente dal Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
 urbani  di  Desio  contro  un  decreto  ingiuntivo  del  pagamento di
 contributi previdenziali, emesso su richiesta dell'INPS,  il  Pretore
 di  Milano,  con  ordinanza  dell'8  aprile  1991,  ha  sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella
 parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali relativamente
 alle controversie  previste  dall'art.  442  cod.  proc.  civ.  senza
 eccettuare  le  controversie  tra  istituti previdenziali e datori di
 lavoro, almeno quando vengano promosse col rito monitorio;
      che, ad  avviso  del  giudice  remittente,  la  norma  impugnata
 sarebbe  contraria: a) all'art. 3 Cost. perche' tratta in modo uguale
 situazioni differenti, la sospensione  dei  termini  feriali  essendo
 giustificata  solo  quando  parte  in  causa  e'  un lavoratore, data
 l'urgenza sempre rivestita dalla tutela dei  suoi  diritti,  in  gran
 parte  di  natura  alimentare;  b)  all'art.  36, terzo comma, Cost.,
 perche'  comprime  senza  necessita'  il  diritto  alle  ferie  degli
 operatori  giudiziari;  c)  all'art.  24  Cost.  perche', soprattutto
 quando  incombono  i  termini  ridotti  prescritti  nel  procedimento
 monitorio,  rende pressoche' impossibile, in periodo feriale, trovare
 l'assistenza   di   un   difensore   per   proporre   tempestivamente
 l'opposizione al decreto ingiuntivo;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito  il
 Consorzio opponente concludendo per la  fondatezza  della  questione,
 mentre   l'atto   di  costituzione  dell'Istituto  opposto  e'  stato
 depositato fuori termine;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
    Considerato  che,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 24 Cost., la
 questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata da questa
 Corte con ordinanza n. 61 del  1985,  anche  per  i  procedimenti  di
 opposizione  a  decreti  ingiuntivi  emessi per mancato versamento di
 contributi previdenziali, sul rilievo dell'identita' di ratio sottesa
 alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del  1969  in
 ordine alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia
 a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle
 promosse  dagli  enti  previdenziali  contro  i  datori di lavoro per
 ottenere  il  pagamento  dei  contributi,  in  quanto  la   sollecita
 definizione  di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli
 enti stessi la disponibilita' dei  mezzi  finanziari  occorrenti  per
 fornire le prestazioni dovute;
      che  palesemente fuori di proposito e' invocato l'art. 36, terzo
 comma, Cost., che garantisce il diritto  alle  ferie  dei  lavoratori
 subordinati,   mentre   "l'istituto  della  sospensione  dei  termini
 processuali in periodo feriale nasce dalla necessita'  di  assicurare
 un  periodo  di  riposo  a  favore  degli  avvocati e dei procuratori
 legali" (sent. n. 255 del 1987); d'altro lato,  la  norma  denunciata
 non  pregiudica  la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte
 dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati,  addetti
 ai  rispettivi  uffici  legali,  comportando  soltanto che l'epoca di
 godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109,  secondo
 comma,   cod.   civ.  -  tenendo  conto,  con  opportuna  turnazione,
 dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto  di  lavoro
 durante il periodo feriale degli uffici giudiziari;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;