ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 14 giugno 1990, n. 158 e voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 recante "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158" promossi con ricorsi delle Regioni Umbria e Lombardia notificati il 2 settembre 1991 e 30 agosto 1991, depositati in cancelleria il 5 e 6 settembre successivi ed iscritti rispettivamente ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Uditi gli avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria e Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, il Governo, con decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1992, serie generale n. 21, ha "rettificato" gli importi di quelle voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali (approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230) per le quali le regioni ricorrenti avevano lamentato la violazione della norma delega di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), della legge 16 maggio 1970 n. 281 (come sostituito dall'art. 4, della legge 14 giugno 1990, n. 158) secondo la quale: "in caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato .."; che, potendo avere il nuovo provvedimento rilevanza nella controversia in oggetto, appare opportuno che, al riguardo, regioni ricorrenti e Presidente del Consiglio dei ministri siano nuovamente sentiti.