ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, legge 14
 giugno 1990,  n.  158  e  voci  della  tariffa  allegata  al  decreto
 legislativo  22  giugno  1991,  n.  230  recante  "Approvazione della
 tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art.  3
 della  legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'art. 4 della
 legge 14 giugno 1990, n. 158"  promossi  con  ricorsi  delle  Regioni
 Umbria  e  Lombardia notificati il 2 settembre 1991 e 30 agosto 1991,
 depositati in cancelleria il 5 e 6 settembre successivi  ed  iscritti
 rispettivamente ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  17  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi  gli avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria e Valerio
 Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara
 per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che,  successivamente  all'udienza di discussione, il
 Governo, con decreto legislativo 23 gennaio 1992  n.  31,  pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale del 27 gennaio 1992, serie generale n. 21,
 ha "rettificato" gli importi di quelle voci della tariffa delle tasse
 sulle concessioni regionali (approvata  con  decreto  legislativo  22
 giugno  1991  n.  230)  per  le  quali  le regioni ricorrenti avevano
 lamentato la violazione della norma delega di cui all'art.  3,  comma
 2,  lett.  c),  della  legge  16  maggio 1970 n. 281 (come sostituito
 dall'art. 4, della legge 14 giugno 1990, n. 158)  secondo  la  quale:
 "in  caso  di  provvedimenti  o  atti  gia'  assoggettati  a tassa di
 concessione regionale  di  ammontare  diverso  in  ciascuna  regione,
 l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al
 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato ..";
      che,  potendo  avere  il  nuovo  provvedimento  rilevanza  nella
 controversia in oggetto, appare opportuno che, al  riguardo,  regioni
 ricorrenti  e  Presidente del Consiglio dei ministri siano nuovamente
 sentiti.