ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della  legge
 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla
 ferma di leva prolungata), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno
 1991  dal  Pretore  di  Livorno  nel procedimento civile vertente tra
 Piaggi  Glauco  ed altri ed Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n.
 547 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'Ente  Ferrovie  dello  Stato
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Livorno,  nel  procedimento civile
 vertente tra Piaggi Glauco ed altri e l'Ente  Ferrovie  dello  Stato,
 con  ordinanza  emessa  il  30 giugno 1991 (R.O. n. 547 del 1991), ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della
 legge 24 dicembre 1986, n. 958, che attribuisce  il  beneficio  della
 valutabilita'  del servizio militare ai fini economici e di carriera,
 ai soli lavoratori del settore pubblico e  non  anche  ai  dipendenti
 dell'Ente Ferrovie;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparita' di trattamento  che
 si   verificherebbe  tra  lavoratori  pubblici  e  privati,  entrambi
 obbligati a prestare servizio militare, e per  il  pregiudizio  della
 posizione lavorativa e previdenziale di questi ultimi;
      che nel giudizio si e' costituito l'Ente Ferrovie dello Stato ed
 e'   intervenuta   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato  anche  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo
 entrambi per l'inammissibilita'  o  l'infondatezza  della  questione,
 essendo  diversa  la  disciplina  del rapporto di lavoro privato e di
 quello pubblico;
    Considerato  che  nell'ordinanza  di  remissione  manca  qualsiasi
 accenno  ai  periodi di tempo in cui sarebbe stato espletato da parte
 dei  ricorrenti  il  servizio  militare  di   cui   e'   chiesta   la
 computabilita';
      che  per  il  periodo  anteriore alla riforma dell'Ente Ferrovie
 dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n.  210,  i  dipendenti
 dell'Ente  erano  da considerarsi impiegati pubblici, quindi soggetti
 alla disciplina del pubblico impiego;
      che, peraltro, l'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha
 interpretato la disposizione censurata  nel  senso  che  il  servizio
 militare  valutabile  alla  stregua  di detta previsione normativa e'
 esclusivamente quello in corso alla data di entrata in  vigore  della
 predetta legge, nonche' quello prestato successivamente;
      che  non  risulta  essere  stato  effettuato  il  giudizio sulla
 rilevanza della questione e che,  comunque,  va  fatto  alla  stregua
 della nuova disposizione, innanzi richiamata;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;